TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-03-30, n. 202200901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-03-30, n. 202200901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200901
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 00901/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2008, proposto da CE IA RI, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- NI s.p.a. (succeduta al Banco di Sicilia), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Mario Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- della determinazione del Banco di Sicilia NI Group, quale concessionaria del Ministero, contenuta nella nota prot. 15 del 4 febbraio 2008 avente ad oggetto: agevolazioni finanziarie ai sensi della L. 488/92 - Bando Prog. 95006/11 – D.M. n. 107913 del 10.12.2001, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente e veniva confermata la relazione predisposta dalla Banca concessionaria al Ministero dello Sviluppo economico con nota del 12.10.2007 e la lettera 25.10.2007 che parimenti vengono impugnate;

- di qualsiasi altro provvedimento antecedente, consequenziale o comunque connesso con i provvedimenti sopra indicati ed oggetto d specifica impugnativa e di eventuali provvedimenti lesivi del Ministero dello Sviluppo economico che ratifichino e/o confermino le determinazioni assunte dal Banco di Sicilia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle attività produttive) e di Banco di Sicilia, NI Group e di NI Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Emanuele Caminiti;



FATTO

L’odierna ricorrente, CE IA RI, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale, espone: a) di essere stata ammessa in via provvisoria ai benefici ex L. 488/1992 con D.M 10.2.2001 n. 107913 per la realizzazione di un progetto comprendente la costruzione di un locale attrezzato per la vendita di auto, motori, accessori e ricambi, comprensivo del completamento di un edificio rustico già esistente, con sopraelevazione e dotazione di arredi ed attrezzature; b) che il Banco di Sicilia ha comunicato che dalla relazione sullo stato finale dei lavori risultava la non conformità del programma realizzato a quello originariamente ammesso in istruttoria e che, pertanto non venivano riconosciute talune spese ricomprese nel progetto iniziale; c) che, conseguentemente, ne derivava (una riduzione della spesa complessivamente ammissibile ad agevolazione e quindi) una riduzione del contributo complessivo proporzionalmente erogato, con obbligo di restituzione di somme già erogate; d) di aver proposto reclamo al Banco di Sicilia NI Group, reclamo che è stato rigettato con nota prot. 15 del 4 febbraio 2008, con la quale veniva confermata la relazione predisposta dalla Banca concessionaria al Ministero dello Sviluppo economico con nota del 12 ottobre 2007 e la lettera 25 ottobre 2007.

Avverso gli atti impugnati deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della Legge n. 241/90 e succ. modif. Violazione dell’art. 11 della Legge regionale n. 10/91. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Difetto di motivazione. Incompetenza ., atteso che i) l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento volto alla revoca e/o modifica dei D.M. con i quali sono stati concesse le agevolazioni; ii) che se avesse partecipato al procedimento avrebbe potuto dare il proprio contributo nella fase istruttoria ( rectius avrebbe potuto incidere sulla decisione della p.a. – c.d. difetto di istruttoria); iii) che gli atti impugnati sono carenti nella motivazione (non risulterebbe, in particolare, la necessaria comparazione degli interessi in gioco (pubblici e privati) e non sarebbe indicato quale sia l’interesse pubblico prevalente rispetto al privato, idoneo a giustificare la revoca e/o modifica dei provvedimenti di concessione; vi) la lesione dell’affidamento incolpevole ingenerato in capo al ricorrente dal precedente contributo concesso (posto che su tale contributo avrebbe calibrato gli investimenti relativi alla nuova attività produttiva).

II. Violazione per erronea applicazione del bando del settore commercio approvato con i DM 2 febbraio 2001, 21 marzo 2001 e 29 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni che regolano i contributi concessi alla ditta ricorrente – violazione per erronea applicazione del D.L. n. 415 del 22 ottobre 1992 convertito in L. n. 488 del 19 dicembre 1992 e del D.M. 527/1995 e delle circolari esplicative richiamate nei provvedimenti impugnati – Eccesso di potere per incompleta ed erronea istruttoria – erronea

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