TAR Venezia, sez. I, sentenza 2017-11-22, n. 201701045
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2017
N. 01045/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2017, proposto da:
Technital Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino, Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, con domicilio ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R.;
Giorgio NI, CH LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Rigobello, Maria Vittoria Bragato, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti di
Finworld Spa non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
- della Determina Dirigenziale n. 2024 del 7 aprile 2017 con cui il Dirigente Mobilità e Traffico del Comune di Verona, nonchè Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giorgio NI, concludendo il procedimento avviato con nota PG. n. 19982 del 20 gennaio 2017 ha dichiarato “la decadenza dell’aggiudicazione definitiva di RTI- costituito dalla Technital Spa mandataria e da VICS mandante – di cui alla determina n. 978 del 6 marzo 2013 per inefficacia della stessa” e ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria prestata dal predetto RTI per l’importo di € 8.020.803,37, con contestuale comunicazione all’ANAC del provvedi-mento medesimo;
- della nota a firma congiunta del Dirigente Mobilità e Traffico, Ing. Giorgio NI e del Dirigente Gare a Appalti del Comune di Verona prot. n. 0129596/2017 in data 26 aprile 2017, esplicativa delle regioni poste a fondamento del diniego di annullamento in autotutela della Determina dirigenziale n. 2024/2017 (doc.3);
- della nota a firma congiunta del Dirigente Mobilità e Traffico e Responsabile del procedimento, nonché del Dirigente Gare e Appalti del Comune di Verona prot. n. 0131816/2017 in data 27 aprile 2017, di segnalazione all’ANAC dell’intervenuta assunzione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione e di escussione della cauzione provvisoria;
- per l’accertamento del carattere arbitrario e, quindi, illegittimo, della condotta tenuta dal Responsabile del Procedimento in relazione all’adempimento, ad opera del RTI ricorrente, delle condizioni apposte dalla Giunta comunale e di cui alla Delibera assunta in data 6 aprile 2017;
nonchè, per l’accertamento del diritto del RTI ricorrente alla restituzione della cauzione provvisoria se ed in quanto escussa nelle more del giudizio e, conseguentemente, per la condanna del Comune di Verona alla corresponsione in favore del RTI Technital Spa -Verona Infrastrutture Consorzio Stabile – VICS dell’importo di € 8.020.803,37, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
e per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno subito dal RTI ricorrente sotto il profilo della perdita del fatturato, di ogni ulteriore aggravio patrimoniale incidente sull’esposizione bancaria e dell’immagine professionale, nella misura che si avrà modo di quantificare in corso di causa e per la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale convenuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di Giorgio NI e di CH LO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di avviso indicativo, pubblicato il 9 aprile 2008, secondo quanto previsto dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 nel testo al tempo vigente (secondo correttivo del codice dei contratti), pervenivano al Comune di Verona tre proposte di finanza di progetto per la concessione dei lavori per “il completamento dell'anello circonvallatorio a nord - Traforo delle Torricelle”.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 29 maggio 2009 veniva dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal RTI costituito dalla mandataria Technital S.p.a. e dalle mandanti GI S.p.a. e Verona Infrastrutture Consorzio Stabile (VICS), costituito da Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A., Parolini Giannantonio S.p.A., Cordioli e C. S.p.A., SO.VE.CO. S.p.A. Il predetto raggruppamento veniva individuato quale promotore e, con la medesima deliberazione venivano individuate lievi migliorie da far apportare al progetto da parte del promotore stesso.
Dopo ulteriori modifiche ed adeguamenti, la proposta del promotore veniva nuovamente approvata e dichiarata di pubblico interesse dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2010.
A seguito del sopravvenuto riconoscimento di un contributo pubblico della Società Autostrada Brescia-Padova di Euro 53.349.091,00, con deliberazione n. 104 del 20 aprile 2011, la Giunta comunale richiedeva l'introduzione di ulteriori integrazioni alla proposta del promotore, cui faceva seguito una nuova approvazione del progetto preliminare con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 7 giugno 2011.
Con propria determinazione n. 3627 del 10 agosto 2011, il RUP indiceva la procedura ristretta, ai sensi dell'art. 155 del d.lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore prima del terzo correttivo, per l'individuazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei soggetti presentatori delle due migliori offerte da invitare alla successiva procedura negoziata con il promotore.
La procedura ristretta andava deserta, per cui, sulla base di quanto previsto nel bando stesso, la concessione poteva essere aggiudicata al promotore solo previa negoziazione di ulteriori migliorie.
Come previsto nei documenti di gara, per essere ammessa alla fase della negoziazione il RTI dimostrava di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (requisiti speciali) di cui all'art. 95 D.P.R. 207/2010 avvalendosi delle ausiliarie Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani e Società per le Autostrade Serenissima S.p.a. (già Società Autostrade Venezia Padova). La mandante GI S.p.A. (in liquidazione) ha poi ceduto la propria partecipazione al project financing a favore di Technital S.p.A.; a seguito di tale modifica il RTI manteneva, comunque, il possesso dei requisiti speciali.
Il RTI dimostrava il possesso dei requisiti di concessionario, previsti dall'art. 95, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 207/2010, nei seguenti termini:
lett. a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni per l'importo non inferiore ad Euro 44.519,900,00 (10% dell'investimento previsto per l'intervento);
lett. b) capitale sociale non inferiore ad Euro 22.259.950,00 (1/20 dell'investimento previsto per l'intervento).
Per i requisiti di cui alle lettere c) e d) il RTI, non possedendo gli stessi, ricorreva all'avvalimento da parte dell'ausiliaria Autostrade Serenissima S.p.A. (già Società Autostrade Venezia Padova); in particolare:
lett. c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello dell'intervento per importo medio non inferiore ad Euro 22.259.950,00 (5% dell'investimento previsto per l'intervento);
lett. d) svolgimento negli ultimi cinque anni di un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo pari ad almeno Euro 8.903.980,00 (2% dell'investimento previsto per l'intervento).
Per i lavori VICS si era impegnata ad eseguirli direttamente dimostrando all'uopo il possesso di attestazione SOA e cifra d'affari per le categorie 0G4, 0G1, 0G3, 0S18 e, in parte, per le categorie 0G11 e 0S12; si doveva, invece, avvalere dell'ausiliaria Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani per i requisiti per la categoria 0S11 non avendone il possesso.
Per la progettazione Technital S.p.A. dimostrava il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della progettazione.
Conclusa la fase di negoziazione con la presentazione di ulteriori migliorie, recepite nel PEF e nella bozza di convenzione, con determinazione dirigenziale n. 728 del 21 febbraio 2013 la concessione in project financing veniva aggiudicata provvisoriamente al raggruppamento d'imprese come sopra descritto, il quale provvedeva nel contempo alla trasmissione del PEF asseverato e del cronoprogramma aggiornato.
Infine, con determinazione dirigenziale n. 978 del 6 marzo 2013, la concessione veniva aggiudicata in via definitiva.
Il valore della concessione ammontava ad Euro 805.194.748,87 oltre IVA.
L'erogazione del contributo economico di Euro 53.349.091,00, da parte della Società Autostrada Brescia Padova, rimaneva subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune di Verona e la società autostradale, a sua volta condizionata dalla stipula della convenzione tra la Società Autostrada Brescia Padova e ANAS S.p.A., il cui schema era stato approvato con delibere CIPE n. 94 del 18 novembre 2010 e n. 14 del 5 maggio 2011. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della bozza di convenzione approvata, gli interventi direttamente correlati al predetto contributo, inseriti nel progetto preliminare a seguito della delibera di Giunta n. 104 del 20 aprile 2011, venivano sottoposti a condizione sospensiva pur restando invece i progetti definitivo ed esecutivo redatti tenendo conto di tali interventi.
L'efficacia dell'aggiudicazione sarebbe dovuta intervenire, con apposito provvedimento, al termine dei controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (controllo dei c.d requisiti generali).
Tuttavia, in un primo periodo, le modifiche intervenute a più riprese nella compagine della mandante Verona Infrastrutture Consorzio Stabile (VICS)