TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-04, n. 202403016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-04, n. 202403016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403016
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2024

N. 03016/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01752/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Saff di S F & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Sicilia - Assessorato - Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;



nei confronti

Comune di Polizzi Generosa, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

A) quanto riguarda il ricorso introduttivo:

− della nota n. 16392 del 12 settembre 2023, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha denegato il rilascio di parere preventivo per la realizzazione di un “impianto agrifotovoltaico in c.da Puccia Cozzofico - Comune di Polizzi Generosa”.

− ove occorrer possa e per quanto sarà esposto nel prosieguo, del D.A. n. 5479 del 06.03.1996 riguardante Aree limitrofe al Parco delle Madonie ed allegati;

− di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati il 12/2/2024:

− della nota n. 24483 del 21 dicembre 2023, con cui, in asserita ottemperanza all''ordinanza cautelare n. 653/2023 resa da Codesto Ecc.mo TAR, l''Amministrazione resistente ha nuovamente respinto l''istanza proposta dalla Società Saff Di S F & C. S.A.S.;

− della nota n. 16392 del 12 settembre 2023, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha denegato il rilascio di parere preventivo per la realizzazione di un “impianto agrifotovoltaico in c.da Puccia Cozzofico - Comune di Polizzi Generosa”;

− ove occorrer possa e per quanto sarà esposto nel prosieguo, del D.A. n. 5479 del 06.03.1996 riguardante Aree limitrofe al Parco delle Madonie ed allegati;

− di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Vista l’ordinanza cautelare n. 653/2023;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 113/2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente F S agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della SOCIETÀ SAFF DI SARA FERRARA & C. S.A.S. avverso la nota 16392 del 12/9/2023 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo ha denegato il rilascio del parere preventivo per la realizzazione id un impianto agrifotovoltaico da realizzare in c.da Puccia di Polizzi Generosa.

Ove occorra, impugna altresì il D.A. n. 5479 del 6/9/1996 riguardante le Aree limitrofe al Parco delle Madonie.

Premette in fatto:

-di essere una società agricola;

-per i terreni di cui ha la disponibilità, in atti meglio indicati, ha presentato istanza per il rilascio di un “parere preventivo sulla realizzazione di un impianto agrifotovoltaico sul fondo di sua proprietà da parte di tutte le P.A. competenti e da voi eventualmente coinvolte nel relativo procedimento autorizzatorio”, corredando l’istanza della documentazione necessaria;

-che l’impianto agrivoltaico (o agrifotovoltaico), ai sensi delle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica del 27 giugno 2022 è un impianto “che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”;

-che il Comune di Polizzi Generosa, per suo conto, con provvedimento n. 11505 del 26 settembre 2023 rilasciava parere favorevole alla realizzazione del progetto;

-che, diversamente, per lo stesso progetto la Soprintendenza negava il relativo parere con nota 16392 del 12/9/2023 ritenendo che “l’impianto ricade in area vincolata ai sensi del D.A. n. 5479 del 06.03.1996 riguardante Aree limitrofe al Parco delle Madonie”, e che “parte dell’impianto ricade in area vincolata ai sensi del dlgs 42/2004 ai sensi dell’art. 142 lett. c”, concludendo che “la realizzazione delle opere previste entra in contrasto con gli aspetti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti ambientali e culturali” (…) “nei confronti dei caratteri ambientali e paesistici dei luoghi interessati, le attività antropiche di particolare impatto, come quelle previste nel progetto, rendono estremamente precario il mantenimento dei valori paesistici su menzionati, che pertanto vanno conservati”.

L’Amministrazione, in altri termini, ha ritenuto che “l’impianto risulta di forte impatto paesaggistico, a causa della natura stessa delle opere e quindi non sia compatibile con la tutela paesaggistica”.

Parte ricorrente osserva:

-che l’area in questione non risulta gravata dal vincolo di cui al D.A. n. 5479 del 06.03.1996,

-quanto al vincolo della fascia di rispetto dal un torrente, l’impianto incide su un’area assai limitata che non sarà interessata dalla installazione dell’impianto;

-nei pressi del terreno gestito dalla Società, ed in particolare ad una distanza inferiore a 500 mt. si trovano diversi siti con destinazione industriale o comunque destinati ad attività produttive, circostanza questa che secondo quanto prescritto dall’art. 20 Dlgs 199/2021 rende il sito in questione ex lege imperativamente idoneo ad ospitare un impianto fotovoltaico ed a fortiori agrivoltaico;

-in ogni caso, il vincolo in questione non comporta alcuna preclusione automatica alla installazione dell’impianto.

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1- IL DECRETO ASSESSORIALE N. 5479 del 06.03.1996 NON IMPONE ALCUN VINCOLO NELL’AREA INTERESSATA DAL PROGETTO – Violazione dell’ar.t 3 L. 241/1990: il Comune di Polizzi in data 28 giugno 2002 ha emesso un certificato di destinazione urbanistica in merito al terreno oggetto della presente controversia. (DOC. 11) Si tratta dunque di una certificazione resa in epoca di molto successiva rispetto al 1996, anno della presunta imposizione di tale vincolo. Ebbene, in quell’occasione il Comune di Polizzi, ossia l’Amministrazione competente alla certificazione del regime giuridico di ciascun lotto di proprietà insistente sul suo territorio, ha chiarito che nell’area in questione non sussiste alcun vincolo:

2- IL SITO IN QUESTIONE È EX LEGE IDONEO AD OSPITARE UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO IN QUANTO SI TROVA AD UNA DISTANZA DI M. 500 DA UNA ZONA INDUSTRIALE E DA ALTRI IMPIANTI PRODUTTIVI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ERRORE IN FATTO: nei pressi del terreno si trova un’area che ai sensi del PRG del Comune di Polizzi Generosa è espressamente qualificata come area industriale. Sicché, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021 ha errato l’a Soprintendenza in quanto ai sensi della sopra indicata norma, “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: c -ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (8) : …c – ter: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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