TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202202650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202202650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202650
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 02650/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01833/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati B S, T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. B S in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Carugate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza n. 15 del 22.07.2021, notificata in data 30.07.2021, a firma del Responsabile del Settore II° - urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e ambiente, del Comune di Carugate, con la quale è stato ordinato a Brambillasca, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del DPR 380/01 e s.m.i. la demolizione e la rimozione delle opere difformi ed al ripristino dello stato dei luoghi, relativamente alle opere edilizie in corso di esecuzione nello stabile di Via C.na Giussana, 2 in Carugate;

- ove occorre possa, dell'art.22, comma 2 delle Norme Tecniche – Piano delle Regole (Pdr) del Pgt del Comune di Carugate;

- di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso, ove occorrer possa, della Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9450 del 27.05.2021;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 2.3.2022:

- del provvedimento del Comune di Carugate datato 1° febbraio 2022 prot. n. 1911, ricevuto in pari data, a firma del Responsabile del Settore II Urbanistica, edilizia, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e ambiente, Arch. Carmen Reali, avente ad oggetto “Richiesta di costruire in sanatoria n. 282/21 - immobile in Cascina Giussana n. 2 (Foglio 21 - Mappale 23 - Subalterno 717)”, con il quale il Comune di Carugate ha respinto l'istanza di sanatoria presentata dall'odierno ricorrente, ritenendo che “ conseguentemente l'ordinanza n. 15 del 22/07/2021 di rimozione/demolizione delle opere difformi deve ritenersi nuovamente efficace ”;

- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso, ove occorrer possa, della nota comunale recante il preavviso di diniego del 17 dicembre 2021, prot. n. 23207;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carugate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe, G B ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore competente per l’urbanistica e l’edilizia del Comune di Carugate gli ingiungeva la demolizione e la rimozione delle opere difformi da quanto dichiarato con la Scia prot. n. 9/2020 depositata il 29 gennaio 2020.



2. Ha esposto in punto di fatto il ricorrente:

- di essere proprietario di un immobile, sito in Via C.na Giussana, n. 2, Carugate (mapp. 23, sub. 717, fg. 21), che versava in un precario stato di conservazione;

- di aver presentato in data 29.01.2020 una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per opere di ristrutturazione, consistenti nella “ diversa distribuzione degli spazi interni, rifacimento impianti, sostituzione della scala esterna, rifacimento copertura e facciata ” (protocollata dal Comune con il n. 09/20);

- di aver ricevuto dal Comune comunicazione di avvio del procedimento, finalizzato a sospendere i lavori e ad accertare la presenza di irregolarità edilizie;

- di aver presentato osservazioni in merito;

- che, all’esito della verifica, il Comune procedeva all’ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.



3. L’ordinanza di demolizione predetta – impugnata col ricorso introduttivo in epigrafe indicato – era in particolare riferita ad opere di innalzamento della torretta sovrastante l’andito carraio, di traslazione verso il basso della finestra al piano secondo sul fronte nord, di apertura di tre finestre circolari in prossimità del sottogronda e di realizzazione di finestre circolari sulle pareti est e ovest.

L’ordinanza di ingiunzione precisava anche che non erano condivisibili le osservazioni dell’interessato circa l’indispensabilità di dette opere difformi, in quanto l’intervento di consolidamento strutturale “ si sarebbe potuto realizzare mediante metodi alternativi senza inevitabilmente sopraelevare la torretta, quindi in conformità alle caratteristiche costruttive, architettoniche e volumetriche previste nella zona ‘Centro storico – Nuclei di antica formazione’ di cui all’art. 22, comma 2, delle Norme tecniche - Piano delle regole del P.G.T., nella quale è ricompreso l’edificio ”.



4. Assumendo l’illegittimità del provvedimento, il ricorrente ne ha domandato l’annullamento, deducendo (i) la contrarietà della normativa comunale alla disciplina in tema di efficientamento energetico (artt. 119, comma 3, d.l. 2020, n. 34 e 14, comma 7, d.lgs. 2014, n. 102) in base alla quale il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, strumentali alla riduzione dei limiti di trasmittanza non va computato – in deroga alla normativa nazionale, regionale ovvero locale in materia di distanze e di altezze massime degli edifici – ai fini della determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici. Con il secondo motivo (ii), il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria e per sproporzione della sanzione irrogata, in ragione del fatto che il provvedimento non sussume la fattispecie di abuso in una delle categorie previste ex lege , difettando così la motivazione circa il fondamento della sanzione, che – alla luce dell’art. 119, comma 3, d.l. 34/2020 e dell’art. 34- bis d.P.R. n. 380/2001 – non avrebbe dovuto nemmeno essere irrogata. Da ultimo (iii), viene contestata la carenza di motivazione del provvedimento gravato nella parte in cui, nel respingere le controdeduzioni dell’interessato, il Comune avrebbe assunto, senza dimostrarlo e senza prendere puntuale posizione sulle ragioni addotte dal privato, che il consolidamento strutturale avrebbe potuto essere realizzato diversamente (vale a dire evitando la sopraelevazione della cd. torretta).



5. Si è costituito in giudizio il Comune di Carugate, domandando il rigetto del ricorso;
con separata memoria, la parte resistente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, dovuta al fatto che il ricorrente, in data 19 ottobre 2021 e quindi anteriore alla notifica dell’atto introduttivo, abbia depositato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.



6. La domanda cautelare proposta unitamente al ricorso è stata rinunciata dal ricorrente alla camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021, stante l’intervenuta sospensione dell’ordinanza demolitoria da parte dell’amministrazione.

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