TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-18, n. 202401083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-18, n. 202401083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401083
Data del deposito : 18 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2024

N. 01083/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00398/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B e K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Loris Tosi, e Julien Mileschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- e del conseguente obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza della ricorrente datata 18.01.2024,

nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa della ricorrente e per la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- all’emanazione: a) di un provvedimento di declaratoria di inagibilità e di sospensione dell’uso dell’unità immobiliare indicata nell’istanza 18.01.2024, a norma dell’art. 26 TUE e dell’art. 14 del Regolamento Edilizio Comunale;
b) di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nell’unità immobiliare predetta;

in subordine, qualora la nota del Comune di -OMISSIS- del 31.01.2024 fosse qualificata come un provvedimento negativo impugnabile, previa conversione del rito sul silenzio nel rito ordinario, per l’annullamento di tale nota e per la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- all’emanazione: a) di un provvedimento di declaratoria di inagibilità e di sospensione dell’uso dell’unità immobiliare indicata nell’istanza 18.01.2024, a norma dell’art. 26 TUE e dell’art. 14 del Regolamento Edilizio comunale;
b) di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nell’unità immobiliare in contestazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società -OMISSIS- (di seguito “Immobiliare”), proprietaria, nel Comune di -OMISSIS-, di un’unità immobiliare al primo piano del fabbricato ubicato al civico n.-OMISSIS-, in data 18 gennaio 2024 ha presentato all’Amministrazione comunale, odierna resistente, un’istanza per l’adozione di: a) un provvedimento di declaratoria di inagibilità dell’unità immobiliare ubicata al piano terra del fabbricato sito al civico n. -OMISSIS-, in proprietà di -OMISSIS-;
b) un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di osteria - cicchetteria denominata “ -OMISSIS- ”, esercitata dalla conduttrice -OMISSIS- nella predetta unità immobiliare.

A sostegno dell’istanza la società ricorrente ha lamentato la mancanza, nell’unità immobiliare in questione, di essenziali requisiti igienico-sanitari.

Il Comune di -OMISSIS-, con nota del 31 gennaio 2024, nel rispondere alla richiesta di Immobiliare, si è limitato ad affermare quanto segue: «in relazione alla sua richiesta del 18/1/2024 ed assunta al prot. n. 3283 del 18/1/2024, si evidenzia che è in corso una causa patrocinata dall’-OMISSIS-, per cui si attende l’esito della stessa al fine di assumere i conseguenti atti amministrativi».

Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 la società ricorrente, ritenendo, in principalità, che la nota che precede non costituisca un vero e proprio provvedimento di diniego dell’istanza prot. n. 3283 del 18 gennaio 2024, dalla stessa presentata, ma esclusivamente un atto soprassessorio, come tale inidoneo a concludere il procedimento amministrativo, ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. affinché venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza e, previo accertamento della fondatezza della pretesa, l’Amministrazione comunale venga condannata all’adozione dei provvedimenti richiesti.

In subordine, qualora la predetta nota del 31 gennaio 2024 venga qualificata come vero e proprio provvedimento negativo, conclusivo del procedimento amministrativo, Immobiliare ha chiesto che - previa conversione del rito sul silenzio in rito ordinario - venga disposto l’annullamento di tale nota, e, previo accertamento della fondatezza della pretesa, il Comune venga condannato ad adottare i provvedimenti richiesti.

Immobiliare, a fondamento del proprio ricorso ha dedotto, in sintesi:

1. con riguardo all’azione avverso il silenzio inadempimento asseritamente serbato dal Comune resistente, che: a) il Comune avrebbe illegittimamente omesso di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ledendo l’interesse della ricorrente all’adozione dei provvedimenti richiesti, in ragione degli effetti dannosi conseguenti al mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativamente all’unità immobiliare di proprietà di -OMISSIS- e all’attività in essa esercitata dalla conduttrice -OMISSIS-;
b) la pendenza, innanzi al Tribunale -OMISSIS-, di una causa per risarcimento dei danni (promossa dall’odierna ricorrente) non giustificherebbe l’inadempimento all’obbligo di provvedere sull’istanza presentata da Immobiliare;
c) trattandosi di attività vincolata e non essendo necessari adempimenti istruttori da parte dell’Amministrazione, alla luce degli elementi di fatto emersi nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale -OMISSIS-, il Comune resistente dovrebbe essere condannato all’adozione dei provvedimenti richiesti;

2. con riguardo alla domanda subordinata di annullamento della nota comunale impugnata, che: a) la pendenza, innanzi al Tribunale -OMISSIS-, di una causa per risarcimento dei danni promossa dall’odierna ricorrente non giustificherebbe un provvedimento di diniego dell’istanza, venendo in rilievo il doveroso esercizio, da parte del Comune, dei poteri di repressione previsti dall’ordinamento a fronte della mancanza dei necessari presupposti sostanziali di agibilità dell’unità immobiliare in contestazione;
b) sussistono i presupposti per la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti richiesti, per le ragioni già indicate nel punto sub 1c).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di -OMISSIS-, nonché le controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS- contestando l’ammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’esito dell’udienza del 8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso come da verbale di udienza.

1. In via pregiudiziale: sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di -OMISSIS-.

Secondo il Comune resistente la presenta vicenda riguarderebbe questioni attinenti i rapporti privatistici intercorrenti tra Immobiliare e le controinteressate.

L’eccezione è infondata.

Come accennato, l’istanza presentata dalla società ricorrente al Comune di Comune di -OMISSIS- è finalizzata all’emissione di due provvedimenti, la dichiarazione di non agibilità dell’immobile in proprietà della controinteressata -OMISSIS- e il divieto di prosecuzione dell’attività esercitata, nell’immobile medesimo, da parte della controinteressata, -OMISSIS- in qualità di conduttrice.

Poiché si tratta di due provvedimenti la cui adozione costituisce espressione di esercizio di potere autoritativo, ancorché di natura vincolata, la controversia non può non rientrare nella giurisdizione di legittimità del G.A., essendo la situazione giuridica vantata da Immobiliare nel presente giudizio qualificabile in termini di interesse legittimo pretensivo. Ne consegue l’ammissibilità tanto dell’azione per silentium ex art. 117 c.p.a., quanto quella ordinaria di annullamento.

Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.

2. Ancora in via pregiudiziale: sull’eccezione di inammissibilità del ricorso .

2.1. È stata eccepita l’inammissibilità del ricorso innanzi tutto perchè l’istanza della ricorrente sarebbe volta a sollecitare - peraltro tardivamente - l’esercizio del potere comunale di autotutela di cui agli artt. 19 e 21 nonies , l. n. 241 del 1990 nei confronti della SCIA di agibilità, attività asseritamente non vincolata;
anche la pretesa inerente alla declaratoria di inagibilità ex art. 26, d.p.r. n. 380 del 2001, avrebbe natura non vincolata e, come tale, non potrebbe formare oggetto del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Le argomentazioni che precedono varrebbero anche con riguardo alla domanda di annullamento formulata in via subordinata dalla ricorrente.

Va evidenziato al riguardo come l’istanza di Immobiliare non attiene all’autotutela decisoria nei confronti di pregressi provvedimenti adottati dal Comune di -OMISSIS-, ma concerne piuttosto l’esercizio da parte di quest’ultimo dei poteri di vigilanza e repressione di situazioni contra legem . In particolare, l’art. 26, d.p.r. n. 380 del 2001 prevede che la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio (o di parte di esso) ai sensi dell’art. 222, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
parimenti, l’eventuale riscontro di una situazione attuale di illegittimità dell’immobile, per non conformità dello stesso sul piano urbanistico – edilizio o igienico – sanitario potrebbe riverberarsi sulla prosecuzione dell’attività esercitata dalla conduttrice, a prescindere dalla validità ab origine della SCIA, e ciò in quanto la regolarità edilizia e igienico sanitaria dell’immobile costituisce presupposto anche per la continuazione dell’esercizio di un’attività come quella esercitata dalla controinteressata -OMISSIS-.

Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.

2.2. È stato eccepito, altresì, il difetto di interesse della società ricorrente ad agire sull’assunto che, trattandosi di una persona giuridica, non potrebbero rilevare asseriti pregiudizi in termini di salubrità e sicurezza dell’appartamento di proprietà della stessa, non potendosi valorizzare ipotetiche esigenze abitative, tanto più che si tratterebbe di società avente sede in altro Comune.

Inoltre è stato eccepito il difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere in capo a Immobiliare in quanto la situazione lesiva da questa dedotta a fondamento del ricorso sarebbe conseguenza di comportamenti alla stessa ascrivibili, per non avere concesso l’esecuzione di necessarie opere di adeguamento.

Le eccezioni sono infondate in quanto la società ricorrente, da un lato, fa valere la non contestata vicinitas dell’unità immobiliare in proprietà;
dall’altro lato, lamenta non tanto un problema di salubrità in sé considerato, ma il fatto che, quale conseguenza della situazione illegittima in cui verserebbe l’unità in proprietà e in godimento delle controinteressate, la possibilità di utilizzo dell’immobile in proprietà della ricorrente medesima sarebbe gravemente pregiudicata, con conseguente deprezzamento del valore dell’immobile stesso.

Va rammentato, al riguardo, quanto precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel senso che la sussistenza dell’interesse a ricorrere deve essere verificata «prescindendo dall'accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che "la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione" ma non anche che "abbia subito" una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite» (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

Ebbene nel caso di specie non può escludersi che le circostanze dedotte da Immobiliare in ordine alla condizione dei luoghi, qualora accertate, non siano tali da determinare effetti negativi sulle possibilità di godimento e, quindi, anche sul valore dell’unità immobiliare in proprietà della stessa.

Nessun rilievo, poi, può essere ascritto, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, all’eventuale corresponsabilità in capo a Immobiliare per la causazione della situazione di illegittimità dell’unità immobile in contestazione, afferendo la questione, al più, al merito delle determinazioni che il Comune resistente dovrà assumere.

Pertanto anche le suddette eccezioni devono essere respinte.

3. In merito all’azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a.

È necessario, preliminarmente, qualificare la contestata nota del 31 gennaio 2024, con la quale il Comune di -OMISSIS-, senza entrare nel merito della richiesta avanzata da parte ricorrente con l’istanza presentata in data 18 gennaio 2024, si è limitato ad affermare che «in relazione alla sua richiesta del 18/1/2024 ed assunta al prot. n. 3283 del 18/1/2024, si evidenzia che è in corso una causa patrocinata dall’-OMISSIS-, per cui si attende l’esito della stessa al fine di assumere i conseguenti atti amministrativi».

Si tratta, a ben vedere, di un tipico atto soprassessorio, con ciò intendendosi « quell’atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge » (Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2023, n. 9498). Infatti, il Comune, anziché svolgere l’attività istruttoria necessaria e valutare nel merito l’istanza presentata da Immobiliare, si è limitato ad affermare la necessità di attendere l’esito del giudizio civile in corso tra le parti, nonostante lo stesso non rivesta carattere pregiudiziale rispetto all’istanza di parte ricorrente.

Del resto, a ulteriore riprova di quanto precede, vale evidenziare che lo stesso difensore del Comune, nel corso dell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024, ha rimarcato la natura endoprocedimentale della nota in questione.

Pertanto deve ritenersi che il Comune di -OMISSIS- sia tuttora inadempiente all’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dalla parte ricorrente e deve essere condannato a concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, previo svolgimento della necessaria attività istruttoria, entro il termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza.

Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione ad adottare i provvedimenti richiesti dalla società ricorrente.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione.

Ebbene nel caso di specie, pur venendo in rilievo l’esercizio di un potere vincolato, si versa in una fattispecie nella quale è inevitabilmente necessario lo svolgimento di una specifica attività istruttoria, da parte dell’Amministrazione, al fine di accertare l’effettiva situazione di fatto esistente ed oggetto di contestazione tra le parti.

4. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, accertato il silenzio inadempimento del Comune di -OMISSIS- all’obbligo di provvedere sull’istanza presentata da parte ricorrente, il Comune medesimo deve essere condannato a concludere il relativo procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, previo svolgimento della necessaria attività istruttoria, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Comune di -OMISSIS-, mentre devono essere compensate tra la parte ricorrente e le controinteressate, non avendo queste ultime concorso nell’inadempimento, da parte del Comune, all’obbligo di concludere il procedimento.

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