TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-18, n. 202401083
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2024
N. 01083/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B e K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L T, e J M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- e del conseguente obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza della ricorrente datata 18.01.2024,
nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa della ricorrente e per la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- all’emanazione: a) di un provvedimento di declaratoria di inagibilità e di sospensione dell’uso dell’unità immobiliare indicata nell’istanza 18.01.2024, a norma dell’art. 26 TUE e dell’art. 14 del Regolamento Edilizio Comunale; b) di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nell’unità immobiliare predetta;
in subordine, qualora la nota del Comune di -OMISSIS- del 31.01.2024 fosse qualificata come un provvedimento negativo impugnabile, previa conversione del rito sul silenzio nel rito ordinario, per l’annullamento di tale nota e per la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- all’emanazione: a) di un provvedimento di declaratoria di inagibilità e di sospensione dell’uso dell’unità immobiliare indicata nell’istanza 18.01.2024, a norma dell’art. 26 TUE e dell’art. 14 del Regolamento Edilizio comunale; b) di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nell’unità immobiliare in contestazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS- (di seguito “Immobiliare”), proprietaria, nel Comune di -OMISSIS-, di un’unità immobiliare al primo piano del fabbricato ubicato al civico n.-OMISSIS-, in data 18 gennaio 2024 ha presentato all’Amministrazione comunale, odierna resistente, un’istanza per l’adozione di: a) un provvedimento di declaratoria di inagibilità dell’unità immobiliare ubicata al piano terra del fabbricato sito al civico n. -OMISSIS-, in proprietà di -OMISSIS-; b) un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di osteria - cicchetteria denominata “ -OMISSIS- ”, esercitata dalla conduttrice -OMISSIS- nella predetta unità immobiliare.
A sostegno dell’istanza la società ricorrente ha lamentato la mancanza, nell’unità immobiliare in questione, di essenziali requisiti igienico-sanitari.
Il Comune di -OMISSIS-, con nota del 31 gennaio 2024, nel rispondere alla richiesta di Immobiliare, si è limitato ad affermare quanto segue: «in relazione alla sua richiesta del 18/1/2024 ed assunta al prot. n. 3283 del 18/1/2024, si evidenzia che è in corso una causa patrocinata dall’-OMISSIS-, per cui si attende l’esito della stessa al fine di assumere i conseguenti atti amministrativi».
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 la società ricorrente, ritenendo, in principalità, che la nota che precede non costituisca un vero e proprio provvedimento di diniego dell’istanza prot. n. 3283 del 18 gennaio 2024, dalla stessa presentata, ma esclusivamente un atto soprassessorio, come tale inidoneo a concludere il procedimento amministrativo, ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. affinché venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza e, previo accertamento della fondatezza della pretesa, l’Amministrazione comunale venga condannata all’adozione dei provvedimenti richiesti.
In subordine, qualora la predetta nota del 31 gennaio 2024 venga qualificata come vero e proprio provvedimento negativo, conclusivo del procedimento amministrativo, Immobiliare ha chiesto che - previa conversione del rito sul silenzio in rito ordinario - venga disposto l’annullamento di tale nota, e, previo accertamento della fondatezza della pretesa, il Comune venga condannato ad adottare i provvedimenti richiesti.
Immobiliare, a fondamento del proprio ricorso ha dedotto, in sintesi:
1. con riguardo all’azione avverso il silenzio inadempimento asseritamente serbato dal Comune resistente, che: a) il Comune avrebbe illegittimamente omesso di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ledendo l’interesse della ricorrente all’adozione dei provvedimenti richiesti, in