TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201701683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201701683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201701683
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 01683/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01499/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1499 del -OMISSIS-016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via F. Bonaini N.10;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.M. n. 343/I-3/-OMISSIS-016 (M_D GMIL REG -OMISSIS-016 0483050 0-OMISSIS--08--OMISSIS-016), datato -OMISSIS-9.07.-OMISSIS-016, notificato al ricorrente in data 8.08.-OMISSIS-016, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Divisione ha disposto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 866 del Codice dell'Ordinamento Militare, senza giudizio disciplinare, la perdita del grado per condanna penale per rimozione, con decorrenza dal 15.03.-OMISSIS-016, con conseguente cessazione dal servizio permanente del ricorrente e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei Militari di truppa, senza alcun grado (Comune di -OMISSIS-), ai sensi degli articoli 861, comma 3, 9-OMISSIS-3, commi 1 lettera i) e 3 del Codice dell'Ordinamento Militare;

- del foglio recante prot. n. M_D GMIL REG-OMISSIS-016 0-OMISSIS-44555 del 15.04.-OMISSIS-016 emanato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1-OMISSIS- luglio -OMISSIS-017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame il ricorrente, sottufficiale della -OMISSIS-Italiana, ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione di appartenenza ha disposto nei suoi confronti, ai

sensi dell’art. 866 del Codice dell’Ordinamento Militare, senza giudizio disciplinare, la perdita del grado per condanna penale per rimozione, con decorrenza dal 15.03.-OMISSIS-016, con la conseguente cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei Militari di

truppa, senza alcun grado (Comune di -OMISSIS-^ -OMISSIS-), ai sensi degli articoli 861, comma 3, 9-OMISSIS-3, commi 1 lettera i) e 3 del medesimo Codice.

Avverso il suddetto provvedimento e quelli in epigrafe specificati l’interessato ha dedotto due motivi di ricorso, il primo di illegittimità ordinaria ed il secondo di illegittimità costituzionale della normativa di cui al C.O.M. in concreto applicata.

In sintesi:

-dopo avere ricostruito i precedenti di carriera tesi ad accreditare l’immagine di un militare dall’elevato profilo professionale;

- dopo avere ricordato di essere stato “ingiustamente coinvolto” in un procedimento

penale e che il Tribunale Militare di -OMISSIS- – Sezione Prima, con sentenza n. -OMISSIS-6 del 1-OMISSIS- giugno -OMISSIS-014, ha condannato il graduato alla pena, sospesa, di anni uno e mesi tre di reclusione militare, per i reati di “furto militare pluriaggravato in concorso” e “violata consegna aggravata in concorso”;

-dopo avere riferito che la Corte Militare di Appello – Sezione Seconda, con sentenza n. 78/-OMISSIS-015 del -OMISSIS-1 luglio -OMISSIS-015, su ricorso del P.M., in parziale riforma della pronuncia di primo grado condannava lo stesso sottufficiale alla pena di anni due e mesi tre di reclusione militare senza il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione (tale sentenza era confermata dalla Cassazione con sentenza del 15 marzo -OMISSIS-016);

- dopo avere ulteriormente precisato come – dopo che l’amministrazione militare aveva inoltrato apposita istanza di correzione/integrazione della sentenza di secondo grado alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello – quest’ultima, in accoglimento del ricorso del PM, con ordinanza n. 6/-OMISSIS-016 del 13 luglio -OMISSIS-016, applicava nei confronti del ricorrenteanche la pena accessoria della rimozione;

tutto ciò esposto, il militare, con il primo gruppo di censure, contesta la violazione del combinato disposto dell’art. -OMISSIS-9 c.p.m.p., dell’art. 866 del D. Lgs. 66/-OMISSIS-010 (Cod. Ord. Mil.), nonché degli artt.

9-OMISSIS-3, comma 1 lettera i), 861, comma 3, 867, comma 3, e 3 del medesimo D. Lgs. 66/-OMISSIS-010;
violazione del principio “tempus regit actum” e del principio del “favor rei”;
violazione dell’art. 9 L. n. 19/1990;
violazione dell’art. 4 della Costituzione;
violazione del diritto al lavoro;
Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa;
errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto ed insufficienza di istruttoria;
carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione.

In particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare, ratione temporis, (trattandosi di fatti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 66/-OMISSIS-010 (9.10.-OMISSIS-010), non l’art.

9-OMISSIS-3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 66/-OMISSIS-010 ma, piuttosto, l’art. 9 Legge 7.-OMISSIS-.1990 n. 19, la quale prevede che “Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale….”. Risulterebbe, perciò, violato sia il principio del “tempus regit actum” che quello del “favor rei”, avendo l’Amministrazione applicato un automatismo connesso alla sentenza penale manifestamente illegittimo in quanto legato ad una condanna penale, a qualunque titolo irrogata, con l’effetto gravissimo della cessazione dal servizio permanente, anziché la retrocessione del militare al grado più basso (Cfr.Corte Cost. luglio 1999, n. -OMISSIS-86;
19 aprile 1993, n. 197;
-OMISSIS-5 ottobre 1989, n. 490;
n. 363/1996).

Con il secondo motivo l’interessato solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1 (“la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri -OMISSIS-) e 6) del codice penale”), 867, comma

3 (“se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”) e 9-OMISSIS-3 del d.lgs. n. 66/-OMISSIS-010 ( il rapporto di impiego del militare cessa, tra l’altro, a seguito di perdita del grado), per violazione del principio di eguaglianza sostanziale e

con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui le predette norme prevedono la cessazione del rapporto di lavoro come conseguenza automatica (senza apposito previo procedimento disciplinare) dell’applicazione in sede di condanna penale definitiva della sanzione accessoria della rimozione dal grado.

L’incostituzionalità delle norme rubricate risulterebbe evidente alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 971 del 1988 , nn. 40 del 1990, 16, 415 e 104 del 1991, 134 del 199-OMISSIS-, 197 del 1993 e 363 del 1996), tenuto oltretutto conto che l’art.

9-OMISSIS-3 del d.lgs. n. 66/-OMISSIS-010 riproduce, di fatto, l’art. 34, numero 7 della L. n. 1168/1961, già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 363 sopra citata.

Le norme in questione violerebbero altresì l’art. 3 Cost. equiparando tra di loro gli effetti della pena accessoria della rimozione dal grado con la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione irrogata a seguito di apposito procedimento disciplinare.

Risulterebbe dunque manifestamente illogica la scelta del Legislatore di far conseguire a due sanzioni così differenti lo stesso effetto espulsivo con riguardo al rapporto di lavoro in corso tra Amministrazione e militare, senza consentire alla prima di graduare la sanzione da applicare in rapporto alla condanna subita dal dipendente colpito da pena accessoria nella sua “sede naturale”, ossia all’interno del procedimento disciplinare.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione per contestare diffusamente entrambi i motivi di ricorso, con ampi e pertinenti richiami alla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

Con memoria depositata il 9 giugno -OMISSIS-017 parte ricorrente insiste nel rilevare come l’Amministrazione resistente ritiene applicabile al caso di specie la normativa sopravvenuta al momento dell’avvio della procedura amministrativa e non già, come invece avrebbe dovuto, la normativa vigente al momento del fatto penalmente sanzionato. L’irrogata rimozione infatti costituisce misura accessoria penale ed in quanto tale è retta anche nella fase amministrativa dal principio del favor rei, con conseguente applicazione della normativa previgente al codice dell’ordinamento militare. In altri termini, non trovava applicazione l’art.

9-OMISSIS-3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 66/-OMISSIS-010, bensì l’art. 9 della Legge 7.-OMISSIS-.1990 n. 19. In definitiva, ove l’Amministrazione avesse ben inquadrato il caso, non avrebbe dovuto disporre la cessazione dal servizio, quanto piuttosto privarlo del grado e riammetterlo in servizio con il grado più basso della sua categoria di graduato in servizio permanente.

A tal proposito la stessa memoria richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato (senza riportare gli estremi) e l’orientamento della Corte Costituzionale “ormai noto” (Cfr. Corte Cost. luglio 1999, n. -OMISSIS-86;
19 aprile 1993, n. 197;
-OMISSIS-5 ottobre 1989, n. 490).

Alla pubblica udienza del 1-OMISSIS- luglio -OMISSIS-017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-Preme anzitutto ricordare che con ord.za n. 634/-OMISSIS-016 adottata a seguito dell’udienza camerale 14 dicembre -OMISSIS-016, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare motivando nel modo che segue.

“Premesso che:

- Il ricorrente, Sottocapo di I -OMISSIS- della M.M. è stato condannato con sentenza definitiva della Corte Militare d’appello II Sezione per i reati di furto militare pluriaggravato in concorso e di mancata consegna aggravata, in relazione all’illecita sottrazione di 1-OMISSIS-.460 litri di carburante dal deposito militare di combustibili NATO di -OMISSIS-, avvenuta nel novembre -OMISSIS-008, con condanna a -OMISSIS- anni e 3 mesi di reclusione;

……………………

Considerato che:

- come disposto nell’ordinanza della Corte Militare d’appello del 13 luglio -OMISSIS-016 il ricorrente, assieme agli altri coimputati, è stato condannato anche alla pena accessoria della rimozione di cui all’art. -OMISSIS-9 c.p.m.p. e ai sensi dell’art. -OMISSIS-30, comma 3, stesso codice penale militare di pace;

- il predetto art. -OMISSIS-30, il quale prevede e punisce il reato di “furto militare” (sia in danno di altri militari che dell’amministrazione), dispone, al comma 3, che “La condanna importa la rimozione.”;

- la Corte costituzionale, con sentenze 10 marzo 1983, n. 49, 7 novembre 1989, n. 490, -OMISSIS- febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile o manifestamente inammissibile la questione di legittimità del sopra citato art. -OMISSIS-30, comma terzo, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7 Cost.;

- l’ art. -OMISSIS-9 c.p.mil.p a sua volta stabilisce che la rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una -OMISSIS- superiore all'ultima;
è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima -OMISSIS-;
aggiunge il secondo comma dell’articolo che la condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione: a) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni e, b) per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno;

- la Corte costituzionale, con sentenza -OMISSIS-, ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del predetto art. -OMISSIS-9 (e -OMISSIS-34, terzo comma cod. pen. mil.re di pace), nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7, terzo comma, Cost.;

- l’art. 866 del C.O.M. di cui al d. lgs. n. 60/-OMISSIS-010 dispone che (comma 1) la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri -OMISSIS-) e 6) del codice penale;
al contempo (comma -OMISSIS-), per stabilire i casi in base ai quali la condanna penale comporta l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici , rinvia dinamicamente, rispettivamente, alla legge penale militare ed alla legge penale comune;

Rilevato ulteriormente che la perdita del grado non rappresenta un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto indiretto di natura amministrativa, giustificato dalla fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto in conseguenza dell’irrogazione di una sanzione di carattere interdittivo, onde, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 11 delle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, alle procedure amministrative, che si dispieghino in un arco di tempo successivo, si applica la nuova disciplina, secondo il noto principio tempus regit actum (Cons. St., -OMISSIS--OMISSIS-/1/-OMISSIS-014 nn. 389 e 390);

Rilevato, pertanto, che alla stregua delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra indicate, il provvedimento impugnato appare atto dovuto ed immune dalle censure ad esso mosse con il primo motivo, rivelandosi al contempo prive di fondatezza anche le q.l.c. sollevate con il secondo motivo (cfr. al riguardo e per tutte Cons. Stato Sez. IV, 14/05/-OMISSIS-014, n. -OMISSIS-480);

Osservato, altresì, che le ragioni personali e familiari del danno prospettate in ricorso, anche a voler superare, per assurda ipotesi, le considerazioni in diritto sopra riportate, appaiono irrilevanti ai fini del vaglio di legittimità rimesso a questo giudice e, comunque, ben recessive rispetto all’interesse pubblico al non mantenimento nella posizione di servizio di un dipendente palesemente infedele ai propri doveri di integrità morale e professionale;
il ricorrente, infatti, ripetesi, ha sottratto in concorso con altri un cospicuo quantitativo di combustibile destinato ad usi militari, così rinnovando gli infausti fasti di una prassi criminale purtroppo conosciuta anche nel settore del pubblico impiego, ove talvolta si considerano i beni pubblici come patrimonio da depredare, in tal modo alimentando una “cultura” di sperpero di risorse, a fronte della quale ogni intervento di c.d. spending review o di anticorruzione appare destinato al fallimento;

Osservato che le spese di fase vanno poste a carico della parte soccombente;……….”.

-OMISSIS-.- Il Collegio, pur ad un ancor più approfondito esame della vicenda, proprio della fase di merito, ritiene di confermare l’impianto motivazionale del provvedimento cautelare di rigetto sopra riportato, la cui esaustività consentirebbe un mero richiamo ad esso, in virtù del principio di sinteticità.

3.- Tuttavia, considerata l’annosità e ripetitività delle questioni, si ritiene di soffermarsi in dettaglio sulle ragioni della conferma dell’ordinanza cautelare, che possono sintetizzarsi nelle seguenti:

a) la conferma ellittica della bontà della sopra riportata motivazione derivante dalla sentenza in forma semplificata pronunciata con riferimento alla stessa vicenda penale (riguardante però un altro correo partecipante al fatto delittuoso in questione, con il patrocinio del medesimo avv. Tartaglia) dal TAR Catania nella stessa data in cui questo Tribunale si è pronunciato in sede cautelare (sent. TAR Catania n. 3-OMISSIS-57/-OMISSIS-016, su ricorso nrg -OMISSIS--OMISSIS-38 del -OMISSIS-016);

b) la mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale da parte del ricorrente, la cui difesa affidata all’ultima memoria, peraltro, nulla contesta in merito al provvedimento cautelare, così da non fornire al Collegio elementi di riflessione tali da condurre ad un eventuale ripensamento;

c) la complessiva (e complicata) cornice normativa nella quale si colloca la brutta vicenda di cui è stato protagonista, assieme ad altri quattro complici, il ricorrente;
cornice che non risulta modificata neppure dalla recente sentenza della Corte Costituzionale 15-1-OMISSIS---OMISSIS-016, n. -OMISSIS-68, la quale ha riguardato le norme del C.O.M. applicate in concreto dall’amministrazione resistente, di cui si dirà meglio più avanti.


3.- Quanto al primo punto sub -OMISSIS-.a), il Tar Catania ha rilevato, tra l’altro e in sintonia con l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, che “ … Il provvedimento di rimozione per perdita del grado è stato adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, 866, 867 e 9-OMISSIS-3 del D. Lgs. n. 66 del -OMISSIS-010, quale diretto ed automatico effetto giuridico della sentenza penale emessa dalla Corte Militare di Appello nei confronti del ricorrente, con la quale, oltre alla condanna alla pena della reclusione, all’odierno ricorrente è stata comminata la pena accessoria della rimozione. Tale automatismo opera, quindi, a prescindere dal previo avvio di un procedimento disciplinare ed esso costituisce, per l’amministrazione di appartenenza del militare, atto dovuto la cui adozione è subordinata unicamente alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge.

Del resto, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all’Amministrazione venga dato il potere di adottare una autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe “inutiliter data” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre -OMISSIS-009, n. 55-OMISSIS-6 ), atteso che non è data all’Amministrazione alcuna possibilità di contrapporre una propria diversa valutazione all’esito della vicenda penale. “(così, per estratto, la sentenza del Tar Catania). Le riportate considerazioni dei Giudici catanesi sono del tutto collimanti con quelle formulate dal Collegio in fase cautelare, supportandone l’esattezza.

4.- Quanto al punto sub -OMISSIS-.-b), il Collegio si è scientemente astenuto dalla pur possibile ed agevole redazione di una sentenza in forma semplificata, proprio per dare modo al ricorrente, inciso da una misura espulsiva di oggettiva gravità, di proporre appello cautelare e, comunque, di formulare consapevoli censure alla articolata motivazione del provvedimento cautelare di rigetto. Tanto più che due TAR, quello lombardo e quello campano, già avevano sollevato questione di costituzionalità delle norme del C.O.M. qui in rilievo e la sentenza della Corte, all’epoca della camera di consiglio cautelare, ancora non era conosciuta. Tuttavia, il ricorrente né ha impugnato l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, né, tanto meno, l’ha censurata almeno nell’ultima memoria difensiva.

5.- Riguardo al punto sub -OMISSIS-.c) c’è da osservare quanto segue.

5.1.- La Corte Costituzionale, con sentenza 15-1-OMISSIS---OMISSIS-016, n. -OMISSIS-68 (quindi immediatamente successiva alla camera di consiglio in cui il Collegio si è pronunciato sull’istanza di sospensiva), a seguito di due ordinanze del TAR Lombardia e del TAR Campania, ha dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 9-OMISSIS-3, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 15 marzo -OMISSIS-010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), ma solo nella parte in cui non prevedevano l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena ordinaria accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (nella specie, quindi, come meglio si vedrà in prosieguo, non rilevante trattandosi di pena militare accessoria della rimozione).

5.-OMISSIS-.- Della riportata sentenza della Corte nessuna delle due parti in giudizio fa cenno alcuno;
sicché il Collegio si è dato carico di verificarne d’ufficio l’eventuale incidenza sul quadro normativo riferibile alla fattispecie, per concludere, tuttavia, in merito all’irrilevanza della ricordata pronuncia di incostituzionalità.

6.- Vale, al riguardo, procedere ad una ricostruzione del medesimo contesto positivo in cui deve inquadrarsi la fattispecie concreta, iniziando dalle norme del codice penale militare di pace, solo dalla cui applicazione ha avuto origine la vicenda, scaturita unicamente ed esclusivamente da una sentenza del Giudice Militare d’appello, prima della quale nessuna preliminare iniziativa procedimentale era stata assunta autonomamente dall’amministrazione militare.

7.- Come già esposto sopra, il militare è stato, infatti, condannato per la commissione, tra l’altro, del reato di furto militare, di cui all’art. -OMISSIS-30 cod. pen. mil. pace. La norma punisce (per quel che qui interessa) il militare, che, in luogo militare, si impossessa di cosa mobile in danno della amministrazione militare, con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni (comma -OMISSIS-).

Aggiunge il terzo comma dello stesso articolo che la condanna importa la rimozione.

8.- A seguito della predetta condanna per una fattispecie criminosa militare che riecheggia quella di cui all’art. 316 cod. pen. (peculato) il Giudice Militare d’appello, con ordinanza n. 6/-OMISSIS-016 emessa su ricorso del P.M. per omessa previsione nella sentenza di condanna alla pena principale, ha disposto l’applicazione a tutti i condannati (tra cui il ricorrente) della pena accessoria della rimozione, la cui applicazione – rileva il Giudice Militare – consegue ad un automatismo che non consente valutazioni discrezionali ai sensi dell’art. 183 disp. att. c.p.p.

9.- E’ utile ricordare che il riportato articolo -OMISSIS-30, terzo comma del codice militare è stato più volte (assieme al connesso articolo -OMISSIS-9 stesso codice, disciplinante in via generale l’istituto della rimozione) sottoposto al vaglio di costituzionalità, proprio con riferimento al ricordato automatismo espulsivo (pena obbligatoria accessoria della rimozione), ma sempre ne è uscito indenne.

10.- Infatti: a) la Corte costituzionale, già con sentenza 10 marzo 1983, n. 49, dichiarò inammissibile la q. l. cost. dell'art. -OMISSIS-30, comma terzo, citato, in riferimento all'art. 3 Cost.;
b) la stessa Corte, con sentenza 7 novembre 1989, n. 490 ha dichiarato inammissibile la medesima questione, in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7 Cost.;
c) con sentenza -OMISSIS- febbraio 1990, n. 60 è stata dichiarata, fra l'altro, manifestamente inammissibile la stessa questione sempre in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7 Cost.

10.1.- In particolare, con la citata sentenza n. 490/1989 la Corte si è occupata del problema dell'automaticità della pena accessoria della rimozione, prevista in via generale, in relazione ad una certa gravita della pena principale inflitta, nell'art. -OMISSIS-9 codice penale militare di pace, e specificamente poi comminata, indipendentemente dall'entità della pena irrogata, a seguito di condanna per determinati reati, come il furto militare (art. -OMISSIS-30 codice penale militare di pace). Tuttavia, la Corte osservò che la pena accessoria (tra cui la rimozione), anche se interdittiva della prosecuzione del rapporto d’impiego, ha natura di vera e propria <pena criminale>
a differenza della <destituzione di diritto>
che la pubblica amministrazione doveva applicare agli impiegati civili dello Stato condannati per taluni reati, ai sensi dell’art. 85 TU n. 3/1957. Con la conseguente inapplicabilità alla sanzione penale militare in questione dei principi riferiti - con la sentenza n. 971 del 1988, che espunse dal nostro ordinamento l’istituto della destituzione di diritto - ad una sanzione amministrativa, sia pure essa di carattere afflittivo / interdittivo, di manifesta natura disciplinare e non penale.

10.-OMISSIS-.- Sempre con riguardo alla stessa tematica degli automatismi risolutivi del rapporto d’impiego militare, la Corte, con la sentenza n. 383/1997, ebbe a ribadire l’infondatezza della questione di incostituzionalità concernente sempre gli artt. -OMISSIS-9 e -OMISSIS-34, terzo comma, c.p.m.p., con riguardo all’automatica applicazione della rimozione, osservando come non fosse corretto un richiamo indiscriminato ed assolutistico alla giurisprudenza costituzionale sulla "destituzione di diritto", vista la distinzione fra tale tematica e quella delle pene accessorie (sentenza n. 363 del 1996;
ordinanze nn. -OMISSIS-01 e 137 del 1994, sentenza n. 197 del 1993). Infatti, “mentre nella sede disciplinare é possibile commisurare la sanzione all’entità del fatto, nell’applicazione delle pene accessorie non é dato analogo apprezzamento;
ad esse é estranea, dunque, la statuizione contenuta nell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19”.

11.- A questo punto va considerata, sempre ai fini del decidere, la più volte ricordata disciplina del C.O.M., applicata dall’amministrazione resistente, ma solo all’esito definitivo del processo penale.

Si tratta, come già detto dei seguenti articoli:

A) art. 861 (Cause di perdita del grado), per il quale “ Il grado si perde per una delle seguenti cause:….. d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale….”;

B) art. 866 (Condanna penale) secondo cui “La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti(no, rispettivamente: aggiunta del relatore) la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri -OMISSIS-) e 6) del codice penale”. Aggiunge lo stesso articolo 866 che “I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune”.

C) art. 867 (Provvedimenti di perdita del grado) il quale disciplina forme e decorrenza del provvedimento.

D) art.

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