TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-11-12, n. 201912980
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2019
N. 12980/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11357/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11357 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Di Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
- del provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 33198 del 13.06.2018 di assegnazione definitiva alla sede di servizio del Comando Provinciale VVF di Prato;
- di ogni atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuti e/o comunicati, incidente, direttamente o indirettamente, sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso il provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 33162 del 13.06.2018 (all. 11) di assegnazione definitiva della controinteressata presso il Comando VVF di Campobasso;
nonché per la condanna,
del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t. con sede a Roma in Piazza del Viminale:
- all'assegnazione del ricorrente presso la sede di servizio del Comando VVF di Campobasso;
- al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza della mancata assegnazione presso il Comando VVF di Campobasso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS- e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente è risultata idonea al concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di Funzionario Amministrativo contabile Vice Direttore del ruolo dei Funzionari Amministrativi contabili Direttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 9.06.2015 e, in seguito a scorrimento della graduatoria, è stato assunto e avviato a un corso di formazione semestrale.
Al termine dei primi tre mesi di corso, il ricorrente ha sostenuto l’esame di fine corso previsto dall’art. 120 del d.lgs. 217 del 2005, collocandosi al 15° posto della graduatoria conclusiva composta dai 62 funzionari in prova neoassunti.
L’Amministrazione ha trasmesso a tutti i funzionari in prova presso le varie Direzioni Regionali un modulo di ricognizione scelta sede con l’indicazione di 53 sedi disponibili in tutta Italia, precisando testualmente che: “l'assegnazione delle sedi di servizio avverrà in considerazione della posizione occupata da ciascun dipendente in parola, secondo l'ordine della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice al termine del corso di formazione”.
Il ricorrente ha indicato come sede di sua prima preferenza il capoluogo molisano, ma con il provvedimento prot. n. 33198 del 13.06.18 gli è stata comunicata la sua assegnazione definitiva presso il Comando VVF di Prato, mentre con provvedimento prot.n.33162 del 13.06.2018 è stata stabilita l’assegnazione definitiva presso l’unica sede molisana disponibile della controinteressata, collocata al 59° posto della graduatoria finale.
Parte ricorrente ha impugnato sia il suo provvedimento di assegnazione che quello della controinteresssata dianzi al T.A.R. Molise che ha declinato la sua competenza territoriale, indicando come competente il T.A.R. Lazio dinanzi al quale il ricorso è stato riassunto.
Parte ricorrente ha formulato articolate censure così rubricate: Violazione dell’art. 3 della l.n.241/90: difetto di motivazione e di istruttoria - carenza dei presupposti ed errore di fatto e di diritto; - violazione dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. 217/2005 (ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco); - violazione dell’art. 28 del dpr 487/1994; - violazione ed errata applicazione del bando (art.9): cd. “lex specialis” della procedura; - violazione dei principi di imparzialita’ e di buon andamento di cui all’art. 1 della l.n.241/90 e di cui all’art.97 cost.; - eccesso di potere per illogicita’ manifesta, contraddittorietà tra piu’ atti della stessa amministrazione e per sviamento sia dall’interesse pubblico perseguito che dalla causa tipica dell’atto.
La medesima ricorrente ha formulato un’istanza di risarcimento danni per i danni subiti.
2) Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la controinteressata resistendo al ricorso.
L’adito T.A.R., con ordinanza n. 1035/2019, ha accolto l’istanza cautelare in quanto “Atteso che, a un prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro, assicurato al lavoratore che assista con continuità un familiare handicappato convivente (art. 33 legge n. 104/1992), non costituisce un titolo preferenziale o una prelazione in favore del