TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202302557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202302557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302557
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 02557/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2021, proposto da
V T, L A, P A, M C, C C, Alberto d’Ascenzi, David d’Innocenzo, M E, F F, C G, C M, L R, G V, L L, S F, F A, E C, M d L, F G, P G, B M, L P, S M R, S C, A C, E M, L M, M M, M G P, F U, A G, E I, S M, F P, V R, L T, F D, Maurizio d’Oriano, S F, C Iannaccone, Roberto Parisse, Guido Piperni, Luigi Scarpelli, Giuseppe Vargas, Simone Donati, Carlo Rizzo, Paolo Sterpi, Fabio Lancianese, Luca Paganelli, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati Donatella Mento, ed Emanuela Quici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;

contro

Ministero della giustizia, Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire indennità giudiziaria ora di amministrazione di cui alla legge 22 giugno n. 221 con condanna al pagamento oltre interessi e rivalutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso gli uffici requirenti (Procura e Procura generale) di Roma, agiscono in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. 22 giugno 1988, n. 221.

1.1. In particolare, gli esponenti evidenziano come l’impiego presso le sezioni citate avrebbe dato luogo allo svolgimento di mansioni anche amministrative , eccedenti cioè le tipiche funzioni della polizia giudiziaria: pertanto, svolgendo compiti identici a quelli personale amministrativo, avrebbero diritto alla medesima indennità prevista precipuamente per il personale delle « cancellerie e segreterie giudiziarie ».

2. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate.

3. Le parti si sono scambiate memorie e documenti in vista della pubblica udienza dell’11 gennaio 2023, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.

4. Il ricorso non può essere accolto.

5. Come è noto, la corresponsione dell’indennità giudiziaria è al centro di un’ampia vicenda giudiziaria che ha visto spesso opposte pronunce da parte dei varî giudici chiamati a decidere circa la spettanza o meno dell’emolumento.

6. L’ultimo e piú puntuale arresto è quello reso da Cons. Stato, sez. II, 27 ottobre 2022, n. 9188, che ha ampiamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, illustrando la ratio dell’indennità giudiziaria, la sua estensione nonché lo sviluppo storico di questa particolare forma di remunerazione (ormai inglobata nell’indennità di amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali): in particolare, il Consiglio di Stato ha statuito la non spettanza dell’indennità al personale di polizia giudiziaria assegnato alle sezioni presso la Procura della Repubblica.

7. Il Collegio condivide in pieno le conclusioni cui perviene il giudice d’appello.

7.1. Difatti, la destinazione del personale dell’Arma dei Carabinieri alle sezioni di polizia giudiziaria non «rompe» il rapporto d’ufficio e di servizio dell’operante con l’amministrazione della difesa, non essendo tale impiego riconducibile all’istituto del comando , previsto in linea generale dagli artt. 56 e 57 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3: in quest’ultimo caso, si verifica una scissione tra l’amministrazione di appartenenza e quella che beneficia della prestazione lavorativa. Per simili ipotesi è espressamente previsto che sia l’amministrazione accogliente a sostenere l’onere economico per il trattamento retributivo fondamentale (restituendo gli importi corrisposti all’amministrazione di provenienza, v. art. 70, comma 12, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) nonché quello per il salario accessorio (rimesso alla contrattazione integrativa).

7.2. Viceversa, l’assegnazione alla sezione istituita presso la Procura della Repubblica rappresenta un’ordinaria ipotesi di svolgimento dei compiti istituzionali del personale dell’Arma (v. art. 161 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66): va rammentato, invero, che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte non solo dal personale delle sezioni istituite presso le Procure (v. art. 56 c.p.p.) bensí, anche dagli altri servizî (es. il Nucleo investigativo presso i Comandi provinciali). L’unica peculiarità che caratterizza il personale delle sezioni è rappresentata dalla piú profonda dipendenza funzionale con il pubblico ministero (in linea con l’art. 109 Cost.), senza che ciò, però, determini un utilizzo del personale tra distinte amministrazioni: a riprova, gli artt. 5 e 10 disp. att. c.p.p. chiariscono come permangano costantemente legami del personale delle sezioni con l’amministrazione di provenienza.

7.3. Viepiú, l’espletamento temporaneo di mansioni lato sensu amministrative non modifica in alcun modo la qualifica dell’operatore di polizia giudiziaria. Sul punto, deve osservarsi come le funzioni della polizia giudiziaria sono individuate dal codice di rito solo in una prospettiva finalistica (v. art. 55 c.p.p.), senza cioè enunciare tassativamente il preciso mansionario né demarcando in maniera rigorosa il confine tra la suddetta attività e quella amministrativa. Conseguentemente, anche le argomentazioni circa la natura amministrativa delle mansioni svolte dai ricorrenti appaiono fallaci: difatti, il ricorso elenca unicamente alcune delle attività svolte quotidianamente in un ufficio di Procura. Dalla semplice lettura appare evidente che tutte le lamentate mansioni amministrative altro non sono che compiti funzionalmente indirizzati a consentire al pubblico ministero di meglio determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale (v. art. 326 c.p.p.).

7.4. La circostanza che parte di queste mansioni possano essere espletate da personale amministrativo non muta i termini della questione: difatti, data la scarsità di risorse umane (nel ricorso si evidenzia un tasso di scopertura superiore al 20%), appare logico e coerente impiegare il personale di polizia giudiziaria anche per compiti burocratici, risultando ciò funzionale alla repressione penale.

8. Pertanto, considerata l’infondatezza della domanda formulata, il ricorso va rigettato.

9. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.

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