TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202302557
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02557/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2021, proposto da
V T, L A, P A, M C, C C, Alberto d’Ascenzi, David d’Innocenzo, M E, F F, C G, C M, L R, G V, L L, S F, F A, E C, M d L, F G, P G, B M, L P, S M R, S C, A C, E M, L M, M M, M G P, F U, A G, E I, S M, F P, V R, L T, F D, Maurizio d’Oriano, S F, C Iannaccone, Roberto Parisse, Guido Piperni, Luigi Scarpelli, Giuseppe Vargas, Simone Donati, Carlo Rizzo, Paolo Sterpi, Fabio Lancianese, Luca Paganelli, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati Donatella Mento, ed Emanuela Quici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;
contro
Ministero della giustizia, Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire indennità giudiziaria ora di amministrazione di cui alla legge 22 giugno n. 221 con condanna al pagamento oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso gli uffici requirenti (Procura e Procura generale) di Roma, agiscono in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. 22 giugno 1988, n. 221.
1.1. In particolare, gli esponenti evidenziano come l’impiego presso le sezioni citate avrebbe dato luogo allo svolgimento di