TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-05-23, n. 202301219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-05-23, n. 202301219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301219
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 01219/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01141/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati U P, C F, con domicilio eletto presso lo studio U P in Milano, via Podgora, 3;

contro

Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, M O, A T, A R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Il Roccolo S.r.l., Piergiorgio Pozzoli, Anna Ciuffo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Quanto al ricorso principale:

del permesso di costruire n. 35/2015, del 13 marzo 2015 (P.G. 60603/2014) nella sola parte in cui “si raccomanda l’adempimento di quanto segnalato con nota predisposta da questo ufficio il 04/03/2015, in relazione al completamento delle opere di urbanizzazione di cui al P.L. Il Roccolo” ;

ove occorrer possa, della nota del 4 marzo 2015 (prot. uscita 10874/2015) – ricevuta in data 11 marzo 2015 – con la quale il Direttore dell’Area Programmazione della Città e Sviluppo Economico ha chiesto, tra gli altri anche alla società Giulia s.r.l. di “ procedere: a) al completamento/finitura della strada di lottizzazione;
b) della sistemazione dell’area a parcheggio e marcatura dei relativi posti auto. In ordine al tronco di fognatura che si stacca dalla strada di lottizzazione e scende fino alla via Pio IX, si chiede a fronte degli episodi di cattivo funzionamento di detta condotta segnalati dal Settore Reti – Impianti Tecnologici – Strade, di effettuare specifiche verifiche, anche mediante ispezione televisiva
”;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del permesso di costruire n. 16/2016, del 1° marzo 2016 (P.G. 1419/2016) nella sola parte in cui “si raccomanda l’adempimento di quanto segnalato con nota predisposta da questo ufficio il 4/03/2015, in relazione al completamento delle opere di urbanizzazione di cui al P.L. Il Roccolo ”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Como;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giulia s.r.l. domanda l’annullamento del permesso di costruire n. 35/2015 del 13 marzo 2015, rilasciato dal Comune di Como, nella parte in cui, tra le “avvertenze” in calce al documento, “ si raccomanda l’adempimento di quanto segnalato con nota predisposta da questo ufficio il 04/03/2015, in relazione al completamento delle opere di urbanizzazione di cui al P.L. Il Roccolo ”.

1.1. Nella nota richiamata, il Comune ha invitato le parte della Convenzione di lottizzazione stipulata in data 09.07.1984 (o i loro aventi causa) al completamento delle opere previste ( “completamento/finitura della strada di lottizzazione;
sistemazione dell’area a parcheggio e marcatura dei relativi posti auto”)
, nonché ad ispezionare il tronco di fognatura “che si stacca dalla strada di lottizzazione e scende fino alla via Pio XI” , relativamente al quale si erano manifestati episodi di malfunzionamento.

1.2. La società ricorrente propone, in particolare, i seguenti motivi:

I. “ Violazione dell’art. 4 della Convenzione del 9 luglio 1984. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”, per avere il Comune apposto una condizione atipica al permesso di costruire, avente ad oggetto circostanze estranee alla realizzazione dell’intervento.

II. “Violazione di legge (art. 1406 c.c.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta”, per non avere il Comune considerato che le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stipulata il 09.07.1984 sono stati interamente trasferiti alla società Il Roccolo s.r.l., acquirente delle aree.

2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, Giulia s.r.l. ha domandato l’annullamento del permesso di costruire in variante n. 16/2016 del 1° marzo 2016, nella parte in cui ripropone la medesima raccomandazione di cui sopra, per i motivi già articolati nel ricorso principale.

3. Il Comune di Como, nella propria memoria del 18.04.2023, ha rappresentato che le opere oggetto dei permessi di costruire sono state concluse e hanno ottenuto l’agibilità. Ha eccepito, pertanto, la carenza di interesse dell’odierna ricorrente, perché la richiesta contenuta nei permessi di costruire non ha natura di condizione e non ha inciso sulla realizzabilità delle opere.

3.1. Nel merito ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, rilevando che, nonostante la ricorrente abbia alienato le aree oggetto della Convenzione (con trasferimento in capo all’acquirente dell’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria ivi previste), erano rimasti a suo carico gli oneri relativi al “tronco di fognatura che si stacca dalla strada di lottizzazione e scende fino alla via Pio XI attraverso la restante proprietà della società venditrice” .

4. All’udienza straordinaria del 19.05.2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

5.1. Nella propria memoria, il Comune ha confermato quanto già poteva desumersi dall’interpretazione del permesso di costruire impugnato, e cioè che la raccomandazione all’adempimento “di quanto segnalato con nota predisposta da questo ufficio il 04/03/2015” non condizionava l’efficacia del titolo, ma aveva un mero scopo esortativo. Quanto sopra risulta comprovato dalla ormai ultimata esecuzione dell’opera oggetto del permesso, che ha ottenuto l’agibilità senza che l’amministrazione abbia sollevato obiezioni di sorta.

5.2. A prescindere, quindi, da ogni valutazione circa la congruità della “sede” provvedimentale scelta dal Comune al fine di operare siffatta sollecitazione, alla stessa non è conseguito alcun effetto giuridicamente rilevante. Non sussiste, quindi, alcuna lesione concreta ed attuale della posizione giuridica dell’impresa ricorrente, idonea a radicare il suo interesse ad agire.

5.3. Si osserva, del resto, che l’eventuale caducazione del permesso di costruire, che renderebbe sine titulo l’opera già ultimata, non inciderebbe sul perimetro delle obbligazioni convenzionalmente assunte, né potrebbe condizionare le valutazioni dell’amministrazione circa il loro esatto adempimento da parte del privato.

5.4. Considerazioni del tutto analoghe devono farsi per il successivo permesso di costruire, di identico tenore testuale in parte qua , impugnato con motivi aggiunti.

6. I ricorsi vengono pertanto dichiarati inammissibili, ai sensi degli artt. 35, comma 1 c.p.a. e 100 c.p.c.

6.1. Alla luce della possibile ambiguità del testo dei provvedimenti (oggetto, solo in questa sede giudiziale, di interpretazione autentica da parte dell’amministrazione comunale), si dispone la compensazione delle spese di lite.

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