TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302467

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302467
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 02467/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09999/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2020, proposto dalla società Pubbli Toni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G S e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio QH/970/2020 del 15/09/2020, Numero Protocollo QH/37515/2020 del 15/09/2020 di Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione Sportelli Unici, a firma del Direttore Tonino Egiddi, notificata il 21/09/2020, con la quale si “

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, nei confronti della PUBBLITONI s.r.l. P.IVA 07803501001 con sede in Piazza Antonio Varisco 3 CAP 00013 Fonte Nuova – Roma Amministratore Unico Sig.ra Proskuyakova Halyna pubblitonisrl@lamiapec.it la decadenza di tutti gli impianti presenti in Banca Dati come da allegato a parte integrale del presente provvedimento, con l’obbligo della rimozione degli stessi a carico della PUBBLITONI s.r.l. In caso di inottemperanza, si provvederà alla rimozione d’ufficio con l’addebito delle relative spese, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ...”,
nonché di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna ricorrente – premesso di operare nel campo delle affissioni pubblicitarie nel territorio di Roma e di essere stata vincolata da un piano di rateizzazione del debito complessivamente accumulato a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria per plurime annualità, piano non integralmente rispettato a causa del mancato pagamento di alcune rate, con conseguente adozione da parte di Roma Capitale dapprima di un atto di decadenza dal beneficio della rateizzazione e, successivamente , di un atto di avvio del procedimento di decadenza dal diritto al mantenimento degli impianti pubblicitari nel territorio comunale – insorge avverso il provvedimento finale con cui Roma Capitale ha per l’appunto disposto la decadenza dal diritto al mantenimento dei suddetti impianti (di cui è stata altresì ordinata la rimozione).

Parte ricorrente deduce, in particolare, che la giustificazione che Roma Capitale ha invocato a sostegno del provvedimento decadenziale – consistente nel mancato pagamento delle rate stabilite con il piano di rateizzazione – sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

(1) primo motivo : illegittimità dell’atto impugnato per avere quest’ultimo omesso di considerare che il debito accumulato dalla ricorrente a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria (per il quale era stato originariamente concordato il piano di rateizzazione) comprende maggiorazioni tariffarie ormai non più dovute, come da ultimo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, atteso che la norma di legge che prevedeva la maggiorazione della tariffa de qua (l’art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997) è stata ormai abrogata dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012. In argomento parte ricorrente evidenzia, altresì, che il suddetto debito e la relativa rateizzazione sono stati resi oggetto di uno specifico gravame da parte della società ricorrente innanzi alla Commissione Tributaria di Roma, che con la sentenza n. 5083 del 09/07/2020 ha accolto in toto la domanda della ricorrente;

(2) secondo motivo : illegittimità dell’atto impugnato per avere quest’ultimo ribadito la morosità della ricorrente e l’ineluttabile collegamento tra tale morosità e l’avvio del procedimento di decadenza dal diritto alla conservazione degli impianti pubblicitari, senza però considerare che il debito accumulato dalla ricorrente a titolo di canone di iniziativa pubblicitaria non avrebbe mai formato oggetto di alcun avviso di accertamento definitivo, tale circostanza in tesi ostando alla dichiarazione di decadenza dalla titolarità degli impianti pubblicitari;

(3) terzo motivo : illegittimità dell’atto impugnato per essere stato emanato e notificato dopo la richiesta della ricorrente di revisione del piano di rateizzazione e senza attendere l’esito del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di Roma (avente ad oggetto proprio la revisione della rateizzazione), essendo del resto evidente che la summenzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, qualora fosse stata resa per tempo, avrebbe dissuaso qualunque operatore pubblicitario dall’accettare forme di rateizzazione riguardanti importi assolutamente non più dovuti, non avendo più l’Amministrazione il potere di confermare i precedenti aumenti;

(4) quarto motivo : illegittimità dell’atto impugnato per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle già denunziate con il secondo motivo di ricorso;

(5) quinto motivo : illegittimità dell’atto impugnato per violazione delle garanzie procedimentali contemplate dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990;

(6) sesto motivo : illegittimità dell’atto impugnato per avere quest’ultimo arrecato un’ingiusta lesione al diritto di iniziativa economica della ricorrente tutelato dall’art. 41 della carta costituzionale.

Roma Capitale si costituiva regolarmente in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 8 febbraio 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene – in conformità con l’indirizzo ultimamente espresso su una fattispecie analoga da questa stessa Sezione con sentenza n. 16115 del 2 dicembre 2022 (a cui si fa esplicito rinvio ex art. 88, comma 2, lettera d, c.p.a.) – che il primo motivo di ricorso è meritevole di positiva valutazione, discendendone quindi l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e il conseguente accoglimento del ricorso nei limiti di seguito esposti.

Il provvedimento decadenziale impugnato è stato infatti adottato successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, che si è pronunciata sui limiti al potere dei Comuni di introdurre o prorogare maggiorazioni dell’imposta comunale sulla pubblicità a decorrere dall’anno 2013.

Ciononostante, l’Amministrazione comunale non ha effettuato alcuna verifica circa la necessità di procedere ad una rideterminazione degli importi dovuti dalla ricorrente a titolo di CIP.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia illegittimo per difetto di istruttoria in quanto Roma Capitale non ha verificato l’attualità del debito

tributario e, quindi, la persistenza della morosità prima di adottare il conseguente provvedimento decadenziale.

Tale provvedimento deve essere pertanto annullato con la conseguenza che Roma Capitale dovrà riesaminare la vicenda de qua e, a tal fine, svolgere un approfondimento istruttorio circa la persistenza della morosità contestata alla ricorrente alla luce di quanto stabilito dalla stessa Roma Capitale con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 2021.

In ragione della complessità delle operazioni di verifica delle morosità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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