TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-14, n. 202000822
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2020
N. 00822/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2018, proposto da
G P, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annarita Bove in Bologna, via S. Stefano n. 25;
contro
Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Bologna – Ufficio Procedure di Ammissione per Area Medica e Relazioni Esterne non costituiti in giudizio;
Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emanato dall'Università di Bologna, notificato all'odierno ricorrente in data 12 gennaio 2018 con il quale è stata rigetta l'istanza di trasferimento presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico di Ateneo, DR n. 609 del 06/08/2013 e integrato con le modifiche di cui al DR n. 636 del 08/06/2017;
- Ove occorra e per quanto di ragione, del Bando per il trasferimento da stesso corso di altro Ateneo, emanato dall'Università di Bologna con D.R. prot. n. 79418 del 25 luglio 2017;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
nonché per la condanna dell'amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando all'Ateneo resistente di disporre l'immatricolazione dello stesso al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il dott. A M;
Trattenuta la causa in decisone ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, iscritto al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso Medical University of Sofia Bulgaria chiedeva il trasferimento al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna.
Con provvedimento dell’amministrazione universitaria bolognese notificato il 12 gennaio 2018 la suddetta richiesta veniva respinta e l’interessato proponeva ricorso avverso tale atto di diniego nonché per quanto di ragione avverso il Regolamento di Ateneo in parte qua e il bando di trasferimento da stesso corso di altro Ateneo, con domanda di risarcimento formulata ai sensi dell’art,. 30 c.p.a.
A sostegno del proposto ricorso venivano dedotte con un unico articolato motivo le censure di violazione di legge ( sub specie di violazione dell’art. 3 della legge n. 264/1999 e art. 13 del regolamento di ateneo ) e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio per resistere l’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum
Tanto premesso, nelle more del giudizio con nota depositata il 24/9/2020 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado “ non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso” .
Orbene, sulla scorta di quanto rappresentato e chiesto dalla parte ricorrente non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse..
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa