TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202312694

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202312694
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312694
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 12694/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2021, proposto da
E F, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G V in Roma, lungotevere dei Mellini, n. 17;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

- del provvedimento del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio I – Affari generali, datato 4 novembre 2020 ed avente ad oggetto «dr. E F, direttore in servizio nella Corte Suprema di Cassazione. Richiesta di inquadramento nei ruoli dirigenziali. Diffida stragiudiziale», con la quale il Ministero non accoglieva «l’istanza di riconoscimento della qualifica di dirigente» dell’odierno ricorrente;

- ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava la nota con la quale l’amministrazione gli negava l’inquadramento nel personale con qualifica dirigenziale.

2. Si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia.

3. Le parti si scambiavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 10 maggio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Esaurita l’esposizione dello sviluppo del processo, è possibile passare all’esame delle doglianze spiegate dal ricorrente, principiando dall’illustrazione della vicenda fattuale.

4.1. Il ricorrente, già ufficiale della Croce rossa italiana (Cri), transitava nei ruoli del Ministero della giustizia in forza della procedura di mobilità di cui all’art. 6 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178. In particolare, con provvedimento del 12 agosto 2016 veniva disposto il trasferimento dell’esponente nei ruoli del Ministero resistente, con immissione in servizio 1° settembre 2016.

4.2. Considerata la tabella di equiparazione prevista dal d.p.c.m. 25 marzo 2016 (di attuazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 178 cit.), il ricorrente veniva inquadrato quale direttore amministrativo (Area III, F5), atteso che egli, in quella data, ricopriva il grado di tenente colonnello.

4.3. Tuttavia, successivamente alla presa di servizio presso l’ufficio di destinazione (ossia la Corte di cassazione), il Ministero della difesa adottava il decreto 21 settembre 2017, n. 223/17/Cri, per mezzo del quale promuoveva l’esponente al grado di colonnello con decorrenza assoluta dal 2 marzo 2014.

4.4. Conseguentemente, l’interessato presentava istanza per il reinquadramento nel ruolo dirigenziale, atteso che la tabella di equiparazione di cui al citato d.p.c.m. 25 marzo 2016 prevede che i colonnelli assumano, nel transito presso altra amministrazione, la qualifica di dirigente di seconda fascia. Invero, a causa del ritardo imputabile al Ministero della difesa, che non aveva tempestivamente proceduto alla promozione, si determinava un pregiudizio per il ricorrente che al momento del transito il ricorrente non vestiva ancora il grado colonnello: nondimeno, la retrodatazione del grado al 2 marzo 2014 imporrebbe all’amministrazione resistente di procedere ad un nuovo inquadramento dell’esponente nella qualifica dirigenziale, come stabilito dal d.p.c.m. 25 marzo 2016.

5. Il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento.

5.1. Invero, la procedura di mobilità obbligatoria non prevedeva, per il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della giustizia, la possibilità di ambire a qualifiche dirigenziali: invero, come osservato dall’Avvocatura dello Stato, il Ministero della giustizia si rendeva disponibile solo ad assumere personale amministrativo (assistenti, funzionari e direttori – ossia personale delle aree II e III).

5.2. Pertanto, ai colonnelli della Cri era in radice precluso il passaggio al Ministero della giustizia, risultando costoro necessariamente indirizzati verso amministrazioni in grado di assumere dirigenti di seconda fascia.

5.3. Conseguentemente, la circostanza che successivamente il ricorrente venisse promosso al grado di colonnello, sia pure con decorrenza assoluta dal 2 marzo 2014 non può in alcun modo determinare un mutamento dell’inquadramento. Difatti, la procedura di mobilità va parametrata alla situazione di fatto esistente al momento del transito, alla data della quale (è incontestato che) il ricorrente ricopriva il grado di tenente colonnello.

5.4. Sul punto va osservato che la promozione al grado di colonnello incide solo sullo status militare del personale già in servizio presso la Cri (in tema v. Corte cost., 9 aprile 2019, n. 79), ma non anche sulle funzioni esercitate: difatti, proprio la nota esplicativa del 31 maggio 2016 depositata dal ricorrente evidenzia come il transito nelle qualifiche dirigenziali dei colonnelli sia conseguenza del fatto che costoro « svolg [ono] funzioni di direzione e ha [nno] competenze specifiche, che […] non sono assimilabili a quelle dei gradi inferiori ».

5.5. Tale nota, quindi, evidenzia che la tabella di equiparazione è il portato logico della valutazione discrezionale dei compiti e delle funzioni svolte dagli ufficiali interessati al transito e non semplicemente un raffronto tra gradi ed aree funzionali. Pertanto, essendo incontestato che il ricorrente non avesse mai svolto le funzioni di direzione tipiche del colonnello, corretto è il diniego al reinquadramento: difatti, anche a voler retrodatare la decorrenza assoluta nel grado di colonello al 2014, appare di palmare evidenza che egli non abbia mai effettivamente avuto le responsabilità di un colonnello.

5.6. Priva di rilievo, inoltre, è la formula impiegata nel verbale di immissione in servizio del 1° settembre 2016, ove si è proceduto ad inquadrare provvisoriamente il ricorrente nel ruolo di direttore (area III F5): difatti, si tratta di una cautela che discende direttamente dal decreto del Ministero resistente del 12 agosto 2016, che disponeva il transito e che rinviava ad un successivo provvedimento per l’inquadramento definitivo e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio. La ragione della provvisorietà va correlata all’urgenza del provvedere che impediva il corretto calcolo dell’anzianità da riconoscere e, conseguentemente, dell’esatta collocazione in ruolo.

6. L’esposta infondatezza della domanda determina il rigetto del ricorso.

7. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

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