TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202302221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202302221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302221
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 02221/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01489/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, 3;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A M, I M, S M L, A P, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6;

nei confronti

Equa Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale – -OMISSIS- del 13.06.2022, comunicata in data 14.06.2022, avente ad oggetto “Approvazione dei lavori della Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione all'elenco di Enti del Terzo Settore accreditati per l'erogazione di interventi di Assistenza Domiciliare. Pubblicazione dell'Elenco Unico e dell'Elenco zonale di Enti Accreditati” nella parte in cui ha valutato non idonea l'istanza presentata da -OMISSIS- e dei relativi allegati;

- dei verbali dei lavori della Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione di enti del terzo settore accreditati per l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare assunti in data 31.05.2022, 3.06.2022 e 13.06.2022, conosciuti in data 11.07.2022;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

nonché per la condanna

- del Comune di Milano al risarcimento di tutti i danni ingiusti subiti dalla ricorrente in conseguenza e per l'effetto degli illegittimi atti impugnati, con riserva di quantificazione in corso di causa;

- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Società senza scopo di lucro ricorrente ha impugnato l’esclusione dall’iscrizione nell’elenco degli enti del terzo settore accreditati per l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare disposta dal Comune di Milano per violazione dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la cui applicazione analogica era prevista dall’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di enti del terzo settore accreditati per l’erogazione di interventi domiciliari a favore di

cittadini e famiglie residenti nel Comune di Milano. Nel caso di specie è stato contestato alla ricorrente la mancanza dei requisiti in quanto il presidente della Società risulta condannato con sentenza definitiva emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale di -OMISSIS- ex art. 444 c.p.p alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 353 c.p. e la società non avrebbe adottato le necessarie misure di self cleaning.

Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Violazione di legge (art. 80 commi 1, 3, 7, 8 e 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016;
art. 57 della Direttiva 2014/24/UE;
art. 3 L. n. 241/1990). Violazione delle Linee Guida ANAC n. 6 punti 6.1. e 6.2. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza e/o erroneità dei presupposti, illogicità manifesta.

Secondo la ricorrente, poiché la durata della pena inflitta dal Tribunale di -OMISSIS- al

-OMISSIS- è pari a sei mesi, convertita in multa (dunque ha durata inferiore a quella prevista dalle lettere b) e c) del comma 10), la Stazione Appaltante era tenuta ad applicare il criterio del primo periodo del citato comma 10-bis dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che impone una esclusione pari alla durata della pena dal passaggio in giudicato della sentenza. Poiché la sentenza in questione è stata pronunciata in data -OMISSIS- ed è passata in giudicato in data -OMISSIS-, al momento della presentazione della domanda di ammissione all’Elenco (06.05.2022) il periodo di durata della pena era già integralmente decorso.

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