TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-10-15, n. 201002103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-10-15, n. 201002103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201002103
Data del deposito : 15 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01299/2007 REG.RIC.

N. 02103/2010 REG.SEN.

N. 01299/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2007, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso Giorgio Maria Raino' in Lecce, via Paladini, 40;

contro

Ministero della Difesa - Roma, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 233/III-9/2007 del 9.06.2007, notificato in data 25.06.2007, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa;

degli atti ad esso presupposti e conseguenti e, specificatamente:

dell’atto del 4.12.2006, n. 426/19 prot. 2003 del Comandante Interregionale dei Carabinieri “OGADEN” di Napoli, comunicato con nota n. 342 del 19.12.2006 del Comando Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana;

della nota n. 426/30 di prot. n. 2003 del 07.02.2007 adottata dal Comandante Interregionale dei Carabinieri “OGADEN” di Napoli, comunicata al ricorrente in data 14.02.2007;

della nota n. 426/40 di prot. n. 2003 del 27.02.2007 adottata dal Comandante Interregionale dei Carabinieri “OGADEN” di Napoli, comunicata al ricorrente in data 8.03.2007.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/06/2010 la dott.ssa G C e uditi per le parti l’avv. Rainò, in sostituzione di Turchiarulo, e l’avv. dello Stato Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con decreto n. 233/III-9/2007 del 9.06.2007, nei confronti del ricorrente, già Maresciallo A. s. UPS dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, è stata disposta la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 60, n. 6) della l. n. 599/1954, a seguito della sentenza emessa in data 10.01.2006 e passata in giudicato con la quale il G.U.P. del Tribunale di Taranto gli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena sospesa di anni due di reclusione in ordine ai reati di “falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici continuata ed aggravata”, “simulazione di reato, aggravata”, “falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici”, “truffa aggravata”, “procurata evasione, aggravata e continuata” e “abuso d’ufficio aggravato e continuato”. Quanto agli atti endo-procedimentali “medio tempore” emanati, con nota del 4.12.2006 è stato attivato il relativo procedimento disciplinare con l’inchiesta formale, in data 7.02.2007 è stata assunta la decisione di deferimento alla Commissione di disciplina e, in data 27.02.2007, è stata disposta la sostituzione del Presidente della medesima Commissione.

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale militare, con il decreto gravato, non condividendo, per la gravità dei fatti, le conclusioni della Commissione di disciplina che, nella seduta del 4.05.2007, aveva giudicato il ricorrente comunque “meritevole di conservare il grado”, ha ritenuto che “i fatti disciplinarmene accertati sono di rilevanza tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato”, ovvero la perdita di grado. In particolare, nell’atto impugnato si puntualizza quanto segue. Il ricorrente, “con il suo comportamento altamente lesivo dell’immagine dell’istituzione, ha: - evidenziato gravissime carenze morali e di carattere che rendono incompatibile la sua ulteriore permanenza nell’Arma dei Carabinieri;
- irrimediabilmente compromesso quel rapporto fiduciario tra Pubblica Amministrazione il suo dipendente”.

Ritenendo il provvedimento da ultimo richiamato, illegittimo e lesivo dei propri interessi il ricorrente lo ha impugnato, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso nel merito.

All’udienza del 17.06.2010 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 198/1995 in relazione all’art. 16 della l. n. 53/1989 ed all’art. 42, comma 4, della l. n. 1168/1961, del divieto di “reformatio in peius” e la conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 44 della l. n.1168 del 1961, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Cost., nella parte in cui dispone che al vice brigadiere in servizio continuativo non si applica l’art. 42 della stessa legge.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La disamina della questione richiede una preliminare ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Il D.lgs. 12.05.1995 n. 198 relativo all’’ “Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri”, all’art. 30, comma 2, rubricato: “Stato giuridico del personale”, recita:

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