TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-11-19, n. 202101051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-11-19, n. 202101051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202101051
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2021

N. 01051/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00773/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2021, proposto da
L M, rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Brandizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G S in Torino, via G.B. Vico, 10;

nei confronti

F L, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Brandizzo (TO) in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente via pec in data 20 luglio 2021;

nonché

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento;

e per la condanna ex art. 2 bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,

del Comune di Brandizzo (TO) al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brandizzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il Comune, in pendenza del giudizio, ha comunicato alla parte istante il provvedimento espresso di diniego di accesso agli atti, stante l’inesistenza della pratica edilizia cui era riferita la domanda della ricorrente;

Atteso che, per effetto della sopraggiunta determinazione, è venuto meno l’interesse a ricorrere, in disparte le questioni di inammissibilità eccepite dal Comune resistente;

Considerato pertanto che il ricorso è improcedibile.

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, tenuto conto anche dell’infondatezza delle censure dedotte (in quanto nel caso in esame non sussiste obbligo di provvedere con provvedimento espresso ma rileva un diniego di accesso tacitamente formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990).

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