TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-02-02, n. 201000520
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Testo completo
N. 00520/2010 REG.SEN.
N. 00095/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 95 del 1999, proposto da:
Silm Soc. Immob. L M S, rappresentato e difeso dall'avv. S C, ex lege domiciliato presso Segreteria del TAR in Brescia, via Malta, 12;
contro
Comune di Pisogne, rappresentato e difeso dall'avv. G O, con domicilio eletto presso G O in Brescia, via Ferramola, 14;Regione Lombardia;
per l'annullamento
del la delibera del C.C. 29.9.98, n. 48 che recepisce modifiche d'ufficio a P.R.G..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisogne;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto:
-che con atto notificato in data 31.12.1998 e depositato in data 27.1.1999, la parte ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;
-che con successivo atto depositato in data 30.12.2009 , la ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui va emessa la declaratoria conseguente;
- sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.