TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-02-02, n. 201000520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-02-02, n. 201000520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201000520
Data del deposito : 2 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00095/1999 REG.RIC.

N. 00520/2010 REG.SEN.

N. 00095/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 95 del 1999, proposto da:
Silm Soc. Immob. L M S, rappresentato e difeso dall'avv. S C, ex lege domiciliato presso Segreteria del TAR in Brescia, via Malta, 12;

contro

Comune di Pisogne, rappresentato e difeso dall'avv. G O, con domicilio eletto presso G O in Brescia, via Ferramola, 14;
Regione Lombardia;

per l'annullamento

del la delibera del C.C. 29.9.98, n. 48 che recepisce modifiche d'ufficio a P.R.G..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisogne;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto:

-che con atto notificato in data 31.12.1998 e depositato in data 27.1.1999, la parte ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;

-che con successivo atto depositato in data 30.12.2009 , la ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui va emessa la declaratoria conseguente;

- sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

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