TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-02-02, n. 202201257
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 01257/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Giuliano, Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Giuliano in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 154;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di esclusione n. 19890/2013, dal concorso per il conferimento di n.130 posti nel profilo professionale di assistente informatico del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 130 unità di assistente informatico del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, indetto con D.M. 22.12.2009, collocandosi al 92° posto della relativa graduatoria ed è stato conseguentemente assegnato alla Prefettura di Pisa a far data dal 27 dicembre 2013.
L’Amministrazione ha effettuato i controlli tesi a verificare la sussistenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, inerenti alle -OMISSIS- non dichiarata dall’interessato all’atto della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
Con tale decisione al ricorrente era -OMISSIS-ed la --OMISSIS-", ex art. 558 c.p., e di "-OMISSIS-", ex art. 186, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1992.
Alla luce di tale accertamento, l'Amministrazione, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha escluso il ricorrente dal concorso, -OMISSIS-richieste dai citati art. 2, comma 5, del DPR 487/1994 e 35, comma 6, del Decreto legislativo 165 del 2001, valutati i reati commessi e la dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda di partecipazione al concorso.
Conseguentemente, con provvedimento del 24 dicembre 2014, è stata revocata anche l'ordinanza di assegnazione presso la Prefettura di Pisa.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente deduce le seguenti censure:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del bando di gara – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs n. 165 2001, dell’art. 2 del DPR n. 487/1994 – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e ss. della Legge nr. 241/1990 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti – Carenza di istruttoria – Contraddittorietà tra atti dell’amministrazione – Incongruità, illogicità ed irragionevolezza manifesta – Disparità di trattamento.
Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che nei propri confronti non sussiste alcuna pronuncia di condanna, in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non sarebbe equiparabile ad una sentenza di condanna, come peraltro rappresentato al ricorrente dal proprio legale (e professore universitario) all’atto della presentazione della domanda.
A fondamento dell’assunto il ricorrente richiama il disposto dell’art. 38 del D.Lgs. nr. 163/2006 ed alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre a precisare che né l’art. 35 del D.Lgs n. 165 2001, né l’art. 2 del DPR n. 487/1994, né il bando richiedono che il candidato dichiari l’esistenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Peraltro, il deducente evidenzia che il -OMISSIS-, come -OMISSIS-, non sussistendo pertanto alcuna dichiarazione mendace nella dichiarazione di partecipazione al concorso, né alcuna violazione dei principi morali e della correttezza comportamentale, come al contrario sostenuto dall’Amministrazione resistente.
Sotto ulteriore profilo, il ricorrente deduce che i reati commessi, di natura colposa e risalenti nel tempo, sarebbero stati