TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-01-25, n. 201800130
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2018
N. 00130/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01888/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2007, proposto da:
Matrone A M, rappresentata e difesa dagli avvocati U M e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S, in Salerno, via Roma, n.16;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 14793 del 17 luglio 2007, di diniego di rilascio del permesso di costruire adottato dal Comune di Scafati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato in data 26 maggio 2006 istanza di rilascio del permesso di costruire un opificio industriale su un fondo di sua proprietà sito in Scafati, località Sant’Antonio Abate, ricadente nella sottozona D4 del piano regolatore generale allora vigente.
In data 17 luglio 2007 il Comune, ricevute le osservazioni dell’interessata al preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 241 del 7 agosto 1990, ha respinto l’istanza sul presupposto che per la sottozona D4 in questione non è stato predisposto il piano particolareggiato (PIP) entro i cinque anni dall’approvazione e vigenza del PRG, […], e che quindi il progetto proposto per l’intervento edilizio risulta essere in contrasto con l’art. 9 del DPR n. 380/2001 e ss.mm., dall’art. 38 della L.R. n. 16/2004 dall’art. 9 della L.R. n. 15/2005 .
A M Matrone impugna il provvedimento di diniego con i motivi di seguito sintetizzati.
1) Violazione degli articoli 3, 7, 20 e 21 quinques e nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il diniego, sopravvenuto dopo oltre 14 mesi dalla presentazione dell’istanza, avrebbe dovuto essere assistito da una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla rimozione del silenzio assenso formatosi quando era ormai decorso il termine per provvedere.
2) Violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare degli articoli 3 e 10 bis – violazione dei principi del giusto procedimento – eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il diniego mancherebbe di qualsivoglia riferimento alle osservazioni del 16 luglio 2007 opposte al preavviso del 4 luglio 2007, in sé idonee a determinare, se prese in considerazione, un diverso esito del procedimento.
3) Violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ed in particolare degli articoli 3, 9 e 12, 22, 23, 31 e 37 – violazione della legge regionale Campania 22 dicembre 2004 n. 16 e, in particolare, degli articoli 27 e 38 - violazione della legge regionale Campania 27 aprile 1998 n. 7 – violazione della legge regionale Campania 11 agosto 2005 n. 15 e, in particolare, dell’art. 9 - – violazione della legge regionale Campania 28 novembre 2001 n. 19 – violazione del vigente PRG e della delibera di Consiglio comunale n. 74 del 24 giugno 1998 – eccesso di potere sotto