TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-04-14, n. 201400151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-04-14, n. 201400151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201400151
Data del deposito : 14 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00258/2013 REG.RIC.

N. 00151/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2013, proposto da:
I D L, rappresentato e difeso dagli avv.ti G R e F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M Z in Trento, via Oss Mazzurana, n. 72

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio

per l'ottemperanza

al decreto della Corte di Appello di Trento n. 156/2010 R.G.V.G., 686 cron., di data 27 aprile 2010, depositato il 10 maggio 2010, di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24.3.2001, n. 89 (legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 il cons. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 156/2010 R.G.V.G., 686 cron., di data 27 aprile 2010, depositato il 10 maggio 2010, indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Trento ha accolto il ricorso proposto dal sig. De Luca, ai sensi dell’art. 3 della legge 24.3.2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un processo riguardante il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, promosso innanzi al Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio.

Con il citato decreto la Corte di Appello ha statuito nel modo seguente:

- ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.583,00;

- ha posto a carico del nominato Ministero anche le spese di lite, liquidate in euro 958,00, oltre al rimborso delle spese generali, di I.V.A. e C.N.P.A., da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv.ti Giambattista e F R.

2. Detto decreto è stato notificato con formula esecutiva al Ministero della Giustizia presso la sede legale di Roma, ed è passato in giudicato, come ha attestato, il 13 novembre 2013, la Cancelleria della Corte di Appello di Trento.

3. L’Amministrazione intimata, tuttavia, non ha dato alcun riscontro alla richiesta di pagamento delle somme dovute.

4. Da ciò il presente ricorso di ottemperanza, con cui il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia all’esecuzione integrale di quanto disposto con il menzionato decreto della Corte di Appello. Ha anche chiesto che sia nominato un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato per provvedere al pagamento.

5. Il ricorso - trattenuto in decisione nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 - è fondato e va accolto, secondo il costante orientamento di questo Tribunale amministrativo.

6. Invero, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, perciò, idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza, così come espressamente dispone l’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a.

Inoltre, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni - meramente processuale e che non incide sull’an e sul quantum del diritto - di cui all'art. 14 (sull’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni) del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Infine, come già detto, è stata fornita la dimostrazione del passaggio in giudicato del decreto in esame.

7. Va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia - nella persona del Dirigente Generale responsabile per settore - di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente, entro il termine di giorni 40 (quaranta), decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, delle somme indicate e dovute per il predetto titolo:

a) a favore del ricorrente, della somma di euro 5.583,00;

b) a favore degli avv.ti Rando, delle spese di lite liquidate in euro 958,00, oltre al rimborso delle spese generali, di I.V.A. e C.N.P.A.

8. Nell’eventualità di inutile decorso del predetto termine di 40 giorni, si nomina sin da ora quale Commissario ad acta direttamente il Ragioniere Generale dello Stato, senza facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi. Il Commissario provvederà a porre in essere tutti i necessari adempimenti entro i successivi giorni 60 (sessanta), su semplice richiesta scritta della parte.

9. Quanto alle spese del presente giudizio, esse sono liquidate in dispositivo, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nella misura connessa alla serialità del contenzioso nella materia de qua e al conseguente minimo impegno professionale richiesto, come peraltro già stabilito in numerosi, analoghi precedenti di questo stesso Tribunale.

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