TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-06-28, n. 201600756
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N. 00756/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2012, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avv. P L, con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via G.Pepe N. 52;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;
Questura di Reggio Calabria, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
per l'annullamento
del provvedimento del 23 febbraio 2012, notificato il 13 aprile 2012, con il quale il Questore di Reggio Calabria rigettava la domanda di revoca dell’avviso orale notificato al M l’8 novembre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto indicato in epigrafe, lamentandone l’illegittimità in forza dei seguenti motivi di diritto:
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
Violazione di legge – avviso orale illegittimo perché viola i dettami di cui all’art. 4 L. 1423 del 27 dicembre 1956;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione dell’avviso orale.
L’istante ha concluso in ricorso per l’annullamento dell’atto.
Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso, preliminarmente insistendo per l’irricevibilità del gravame.
Il fascicolo è stato trattenuto in decisione per l’udienza del 31 maggio 2016.
Tanto sinteticamente premesso in fatto, deve premettersi che il ricorso appare tempestivamente proposto, dato che la notifica del provvedimento risale al 13 aprile 2012, mentre l’atto introduttivo è stato notificato l’8 giugno 2012.
Ciò chiarito, l’impugnazione è infondata nel merito.
Innanzitutto il provvedimento di rigetto della revoca appare congruamente motivato come si evince dalla lettura e dal tenore letterale dell’atto reso in data 23 febbraio 2012.
Il Questore ha puntualmente sottolineato la ratio dell’Istituto e le circostanze che hanno imposto l’adozione della misura, consistenti nella pendenza di un procedimento penale, nonché nei fatti già specificamente indicati nel verbale di avviso orale dell’8 novembre 2011 (frequentazioni con soggetti controindicati).
Anche la seconda doglianza esposta in ricorso non può essere condivisa, posto che l’avviso orale è stato correttamente contestato, giusto verbale redatto ai sensi della L. 327/1988, puntualmente sottoscritto dal destinatario.
Nel medesimo verbale, stilato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Bovalino, l’Autorità ha puntualmente avvisato il sanzionato degli indizi di pericolosità come emergenti a suo carico, con contestuale invito a mutare la propria condotta di vita, pena la possibilità di incorrere nell’applicazione di una delle più pregnanti misure di prevenzione pure previste all’art. 3 L. 1423/1956.
Altresì infondato è l’ultimo motivo di gravame, laddove parte istante contesta, in sostanza, l’assenza dei presupposti per poter adottare l’avviso orale de quo.
A tal fine va detto che risultano, oltre la pendenza di un procedimento penale per furto aggravato in concorso (conclusosi con condanna ad anni 1 di reclusione e multa all’esito di giudizio abbreviato definito dal GIP di Reggio Calabria nell’ottobre 2010), altresì contestate frequentazioni con otto soggetti nominati nel verbale e addotte quali persone controindicate.
Ciò posto deve ricordarsi che l’avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi di fatto significativi nel loro complesso (CdS Sez. VI n. 7581/2005).
Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di Polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione (CdS n. 1206/2011;n. 7570/2010).
Ciò che conta insomma è l’emergenza di una situazione “rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali (CdS n. 1206/2011).
Deve inoltre sottolinearsi che il giudizio di pericolosità sociale che giustifica l’avviso de quo “ …è tipica valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nonché sotto profili di abnormità dell’iter logico o di incongruenza della motivazione” (CdS n. 7581/2005), profili che nel caso di specie non paiono sussistere.
Concludendo, tutte le doglianze rassegnate in ricorso devono essere disattese in quanto infondate, con conseguente reiezione della domanda annullatoria.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti.