TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202202333
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 02333/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ser.Com. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, W P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassano allo Jonio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cassano allo Ionio, via Duomo, 2;
nei confronti
di Engine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti L C, F J, M O, F Fracchia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63.
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 7564/2022 del Comune di Cassano allo Jonio, recante la comunicazione di esclusione dalla procedura selettiva del r.t.i. Ser.Com - So.Ge.R.T.;
- dei verbali di gara n. 1 del 18.01.2022, prot. 2092, n. 2 dell’1.02.2022, prot. 3391, n. 3 del 17.02.2022, prot. 5020, n. 4 del 24.03.2022, prot. 8867, n. 5 del 24.03.2022, prot. 8714, n. 6 del 24.03.2022, prot. n. 8732 e della nota prot. n. 5034/2022;
- della clausola di cui all'art. 5.3 del disciplinare di gara, nella parte in cui possa essere interpretata come clausola preclusiva della partecipazione e limitativa del principio di concorrenza e comunque perché in contrasto con norma imperativa;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara e per l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio;
nonché per la condanna
alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità del ricorrente a subentrare ai sensi dell'art. 121, comma 2, c.p.a. e, in subordine, per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti;
per l’annullamento:
riguardo al ricorso incidentale presentato da Engine s.r.l.:
- della nota prot. n. 7564/2022, recante comunicazione di esclusione dalla procedura di gara del r.t.i. Ser.Com - So.Ge.R.T., limitatamente alla parte in cui non ha rilevato la sussistenza delle ulteriori cause di esclusione;
- dei verbali di gara n. 1 prot. 2092/2022, n. 2 prot. 3391/2022, n. 3 prot. 5020/2022, n. 4 prot. n. 8867/2022, della nota prot. n. 7564/2022, sempre limitatamente alla parte in cui non è stata rilevata la sussistenza delle cause di esclusione del r.t.i. Ser.Com - So.Ge.R.T.;
per l’annullamento
riguardo ai motivi aggiunti proposti dal r.t.i. Ser.Com - So.Ge.R.T.:
- della determina di aggiudicazione n. 300 del 6.06.2022;
- della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, notificata il 10.06.2022;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara e per l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio;
nonché per la condanna
alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, c.p.a. e, in subordine, per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassano allo Jonio e di Engine S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale il r.t.i. Ser.Com. s.r.l. - So.Ge.R.T. s.p.a. agisce per l’annullamento della nota prot. n. 7564 del 15.03.2022, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di gara, indetta dal Comune di Cassano allo Jonio, per l’affidamento quadriennale del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di tre sistemi omologati per il controllo della velocità, del servizio di supporto all’attività di gestione del ciclo sanzionatorio, inclusa la fornitura del relativo software gestionale, nonché per la concessione del recupero coattivo delle somme non oblate ed eventuale supporto legale e per la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, instando altresì per il risarcimento in forma specifica e per equivalente.
Alla procedura selettiva hanno partecipato il deducente Ser.Com. e il r.t.i.