TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000045
Data del deposito : 20 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00045/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00798/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L. F., rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per Le Risorse Umane Servizio Sov.Ti Ass.Ti, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data -OMISSIS-;

con motivi aggiunti depositati il -OMISSIS-:

per l’annullamento:

dell’atto nr. -OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art. -OMISSIS-, la -OMISSIS-;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo il ricorrente, -OMISSIS- in servizio presso il distaccamento di -OMISSIS-, impugna del decreto di -OMISSIS- per -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottato dal Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale è stato trasferito alla Questura di -OMISSIS-.

Il -OMISSIS- è motivato con la richiesta di-OMISSIS- per il ricorrente per i -OMISSIS- c.p.

Il provvedimento è impugnato con quattro motivi di ricorso ove si deduce difetto di motivazione e violazione dell’art. -OMISSIS- nonché, sotto differenti profili, eccesso di potere e violazione dell’art. -OMISSIS-.

Con successivi motivi aggiunti è stato impugnato l’atto nr. -OMISSIS-, cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art. -OMISSIS-, la -OMISSIS- del ricorrente, in ragione della sua -OMISSIS-. Nell’unico e articolato motivo, il ricorrente afferma l’illegittimità costituzionale del citato art. -OMISSIS-, che dispone la -OMISSIS- in caso di -OMISSIS- della legge citata.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti.

Alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2019 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuto i in decisione.

1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.



1.2 Il ricorrente è stato destinatario di una richiesta di-OMISSIS- per -OMISSIS- con il servizio. Per costante giurisprudenza, il -OMISSIS- per motivi di opportunità ed -OMISSIS- ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi;
il -OMISSIS- in questione non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione con l'assegnazione del medesimo ad altra sede;
competono inoltre in materia all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente dall’esterno, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettuata valutazione (Cons. Stato III 10 settembre 2015, n. 4234)

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