TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-23, n. 202400158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-23, n. 202400158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400158
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 00158/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00653/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliati in Roma, via Oslavia n. 12, presso lo studio degli avv.ti A P ed A P che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco Nazionale del Circeo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:

- del provvedimento dell’Area Vasta Tecnica-Settore X –Urbanistica -Condono, Antiabusivismo e Pianificazione- Servizio Edilizia Privata, prot. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’improcedibilità della SCIA prot. -OMISSIS- presentata dai ricorrenti in data -OMISSIS-;

- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti comunque preordinati e/connessi a quello impugnato, anche se ad oggi non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento,

- della nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’Ente Parco si è espresso in merito all’istanza di n.o. presentata dai ricorrenti in data -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) nella parte in cui dichiara improcedibile “ l’incremento della superficie coperta assentita rilevante ai fini edificatori (sia in termini di superficie coperta che di volumetria) al piano primo dell’edificio de qua” .


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e dell’Ente Parco Nazionale del Circeo;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 - Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe deducendo:

-di essere comproprietari indivisi dei tre quarti di una villa unifamiliare sita nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, contraddistinta al NCE al -OMISSIS-;

- che, la sig.ra -OMISSIS- era l’usufruttuaria del restante quarto della medesima villa, la cui corrispondente nuda proprietà era stata dalla stessa conferita nel trust “-OMISSIS-” costituito in Roma in data -OMISSIS- per atto Notaio -OMISSIS-, avente quale trustee la -OMISSIS-;

- che la villa, nella sua consistenza originaria, era stata costruita negli anni -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, come attesta il certificato di inizio e fine lavori rilasciato dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-;

-che, nel -OMISSIS- l’allora proprietaria (sempre la -OMISSIS-) – per il tramite del tecnico incaricato – aveva richiesto una licenza edilizia per la sopraelevazione della villa ed altre modifiche interne ed esterne, licenza che il Comune di -OMISSIS- aveva rilasciato il -OMISSIS-;

-che, ultimati i lavori, l’Amministrazione aveva rilasciato certificato di abitabilità -OMISSIS- e, successivamente, il tecnico incaricato dalla proprietà aveva presentato la planimetria catastale all’Ufficio competente;

-che, da tali lavori, l’immobile non aveva più subito alcuna modifica;

-che, avendo intenzione di alienare detto immobile, i ricorrenti avevano riscontrato che lo stato attuale dell’immobile era conforme ai progetti in loro possesso ed alla planimetria depositata al catasto nel -OMISSIS-, ma non anche al progetto assentito nel -OMISSIS-;

-che, trattandosi in parte di lievi difformità dal progetto e in parte di varianti prettamente tecniche comportanti uno scostamento dei parametri edilizi (altezza, superficie, distacchi) inferiore al 2% di quelli assentiti con il progetto del -OMISSIS-, i ricorrenti in data -OMISSIS- avevano presentato al Comune di -OMISSIS- SCIA ex art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ed allegando - tra le altre – anche prova dell’avvenuta richiesta di n.o. all’Ente Parco Nazionale del Circeo;
in sostanza – come risulta dalla relazione tecnica allegata alla s.c.i.a. – venivano individuate una serie di modeste difformità che il tecnico giudicava comprese tra le tolleranza costruttive ex primo comma del 34- bis D.P.R. n. 380 - e che quindi non richiedevano altro che esser dichiarate – ed era chiesta la sanatoria ex articolo 37 delle restanti difformità, cioè: piano terra, apertura di due finestre non previste in progetto e ampliamento dello spazio porticato esterno;
piano primo, parziale chiusura del terrazzo previsto in progetto;
piano coperture;
modifica delle falde del tetto e della loro lunghezza con abbassamento della linea di gronda
.

- che, con nota prot. -OMISSIS- l’Ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS-, aveva disposto l’improcedibilità della detta SCIA perché le variazioni apportate nel -OMISSIS- “costituirebbero una volumetria aggiuntiva e non una tolleranza di cantiere entro i limiti del 2% di variazione alle misure progettuali del titolo autorizzativo” e perché la SCIA sarebbe “ priva dell’accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 del D.Lgs 42/2004 e dell’autorizzazione in sanatoria dell’Ente Parco PNC” ;

- che il provvedimento era illegittimo per: 1) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 10- bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., con eccesso di potere per erroneità ed in insufficienza dell’istruttoria, per non essere stato comunicato alcun preavviso di rigetto in violazione delle regole della partecipazione procedimentale;
2) violazione degli artt. 37 e 34- bis del DPR 380/2001, dell’art. 3 L. 241/1990, con eccesso di potere per erroneità ed insufficienza dell’istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto le variazioni apportate rispetto al progetto approvato erano di natura tecnica e di scarsa rilevanza (nell’ordine del 2% per tutti i parametri), tanto da non potere determinare l’improcedibilità della SCIA;
3) violazione dell’art. 22 del DPR 380/2001, dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 31/2017 cit., dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, con eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti, in quanto la richiesta del nulla osta all’Ente Parco era stata già inoltrata e, comunque, il relativo mancato rilascio non avrebbe potuto determinare improcedibilità ma solo differimento dell’efficacia della SCIA.

2 – Si è costituito il Comune di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto ed eccependo, in particolare, che proprio dalla documentazione presentata dai ricorrenti unitamente alla SCIA, si erano potute constatare rilevanti difformità strutturali e volumetriche (interne ed esterne), non idonee ad essere ricomprese nelle mere tolleranze costruttive rientranti nel 2% delle variazioni alle misure progettuali originariamente assentite e, pertanto, non sorrette da alcun titolo edilizio.

3- Con motivi aggiunti depositati in data 20 gennaio 2023 i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’Ente Parco si era espresso in merito all’istanza di n.o. presentata dai ricorrenti in data -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) nella parte in cui dichiara improcedibile “ l’incremento della superficie coperta assentita rilevante ai fini edificatori (sia in termini di superficie coperta che di volumetria) al piano primo dell’edificio de qua” , ritenendola illegittima per: 1) violazione degli artt. 149 e 167 D.lgs. 42/2004, del D.P.R. 31/2017, dell’art. 3 L. 241/1990, delle NTA del

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