TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2021-01-28, n. 202100253
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Pubblicato il 28/01/2021
N. 00253/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01919/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2018, proposto da
A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 2011/2018 del Tribunale di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa A A B;
Vista la sentenza n. 2158/2019 con la quale la Sezione ha accolto il ricorso per esecuzione del giudicato proposto dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, nominando commissario ad acta il Prefetto di Roma;
Vista l’ordinanza n. 513/2020 di sostituzione del predetto commissario con il Prefetto di Siracusa;
Vista la nota depositata il 5 ottobre 2020 con la quale il Prefetto di Siracusa, a sua volta, ha rappresentato l’impossibilità di eseguire richiamando il contenuto delle note n. 29072 del 19 maggio 2020 e n. 44453 del 30 luglio 2020 indirizzate al Presidente del TAR;
Ritenuto che sebbene nel procedimento in questione la nomina del Prefetto di Siracusa sia anteriore alle note sopra citate, tuttavia, le esigenze rappresentate appaiono condivisibili e, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del commissario ad acta nel giudizio in epigrafe che va individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità, che si insedierà entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza per portare a termine l’incarico entro il successivo termine di sessanta giorni dal suo insediamento.