TAR Latina, sez. I, sentenza 2019-08-22, n. 201900515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2019-08-22, n. 201900515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201900515
Data del deposito : 22 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2019

N. 00515/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2019, proposto da
D s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C D P e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Baratta in Latina, via Medaglie D'Oro 8;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Siemens Healthcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Avv. Vinciguerra in Latina, via Monti, 13;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

1. degli atti e provvedimenti comportanti gli esiti conclusivi della “procedura aperta per l'affidamento quinquennale della fornitura di sistemi analitici e materiale di consumo per i laboratori analisi della ASL Frosinone”, limitatamente al lotto n. 4 “Service per analisi emocoagulative” (CIG: 6908290540), e ogni altro atto come meglio precisato nel ricorso.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. il 20\5\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA

- degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, e segnatamente della Delibera del Dipartimento Interaziendale a Struttura ASL Frosinone – ASL Latina del 15.03.2019 n. 537 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione in favore di Siemens Healthcare S.r.l. del lotto n. 4 della procedura aperta per l'affidamento quinquennale della fornitura di sistemi analitici e materiale di consumo per i laboratori analisi della ASL Frosinone (CIG: 6908290540) e di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alla verifica di anomalia, tutti nella sola parte in cui non è stata disposta l'esclusione della concorrente D S.p.A. e/o non è stato ridotto il punteggio assegnato alla sua offerta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone e di Siemens Healthcare s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2016 l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto una gara per l’affidamento quinquennale dell’appalto di fornitura di sistemi analitici e materiali di consumo per laboratori di analisi, divisa in quattro lotti.

Aggiudicataria del lotto n. 4 è risultata la Siemens Healthcare s.r.l., con punti 92,24, e seconda classificata la D s.p.a., con punti 92,12,

Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione per i seguenti motivi:

Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del capitolato d’oneri e delle prescrizioni di cui all’allegato 4D del capitolato tecnico.

Il capitolato tecnico (all. 4D) richiedeva ai concorrenti di disporre 5.770 test per l’analita Fibrinogeno claus da fornire all’U.O.C. di Alatri, mentre la Siemens ne ha prodotto un quantitativo sufficiente per soli 1.800 test. L’offerta, perciò, non poteva essere ammessa.

In subordine, la commissione di gara – così come ha fatto per i test mancanti nell’offerta della D – avrebbe dovuto ricalcolare in aumento l’offerta economica applicando per i test mancanti il prezzo più alto praticato dalle concorrenti in gara, così come prescritto dall’art. 2 del capitolato d’oneri per i test non prodotti, ai fini della determinazione del prezzo complessivo dell’offerta.

Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, disparità di trattamento, nonché per violazione degi artt. 1 e 2 del capitolato tecnico.

Dalle prescrizioni tecniche si ricava che almeno uno strumento per ciascuno dei quattro presidi ospedalieri da rifornire (Frosinone, Cassino, Sora e Alatri) deve rimanere acceso 24 ore su 24, per un totale (dunque) di 8.760 ore l’anno;
orbene, l’offerta Siemens comprende un numero di lampade alogene insufficiente a garantire l’accensione per ventiquattr’ore di almeno una di esse, necessaria per completare la routine nell’arco giornaliero. Consegue, dunque, che anche sul punto l’offerta non poteva essere ammessa, o comunque andava riconosciuto un punteggio inferiore.

Si sono costituite in giudizio l’A.S.L. di Frosinone e la Siemens Healthcare, con memorie di controdeduzioni.

Siemen presenta altresì ricorso incidentale, contestando l’insufficienza dell’offerta tecnica di D.

Le parti hanno presentato memore conclusionali.

La causa è passata in decisione all’udienza del 17 luglio 2019.

DIRITTO

Siemens propone il suo ricorso incidentale dichiaratamente in ipotesi subordinata, ovvero nell’ipotesi in cui il Tribunale riconosca la fondatezza del ricorso principale avversario. L’esame di quest’ultimo deve, perciò, avere la precedenza.

In effetti l’unica censura del ricorso incidentale può essere considerata nel vaglio dei motivi del ricorso principale, come di seguito esplicato.

L’esame delle censure svolte da D deve considerare la regola sancita dall’art. 2 del capitolato d’oneri, secondo cui le imprese concorrenti sono ammesse in gara anche solo per (almeno) l’80% dei test richiesti. La disposizione va riferita alla totalità dei test e non ai test offerti per singolo reagente.

Orbene, con riferimento al presidio di Alatri - preso in considerazione per la prima censura – Siemens ha offerto complessivi 40.670 test sui 21.185 richiesti, superando, come anche per gli altri tre presidi, il 100%.

Diversamente l’offerta D, come dedotto nel ricorso incidentale, non ha superato l’80% della richiesta di test per i reagenti e, pertanto, non è stata esclusa ma, come prescritto dall’art. 2 del capitolato, per i test mancanti è stata ricalcolata sul prezzo maggiore offerto in gara (che è, peraltro, quello dell’offerta Siemens). Nessun ricalcolo, invece, è stato disposto per l’offerta Siemens, la quale, come rilevato, presenta un numero di test superiore al 100% della richiesta.

Per quanto concerne la seconda, e ultima, censura del ricorso principale, non rileva tra le disposizioni tecniche la necessità di una lampada alogena per ciascun presidio accesa per 24 ore al giorno;
anche, peraltro, se si dovesse ricalcolare l’offerta Siemens ricomprendendovi il prezzo delle lampade (a detta di D) non offerte esso sarebbe comunque inferiore a quello dell’offerta della ricorrente in via principale.

Il ricorso principale, dunque, è infondato e va respinto. Pertanto si può prescindere dall’esame del ricorso incidentale (la cui censura è comunque stata vagliata nell’ambito del giudizio sul ricorso di D).

Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo, a carico di D s.p.a.

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