TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202303706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202303706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303706
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 03706/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02665/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2017, proposto da
Veronafiere S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, G I, con domicilio eletto in Palermo, viale Libertà n. 171;



contro

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;



per l'annullamento

- del D.D.G. n. 232 del 25.8.2017 di ritiro in autotutela della certificazione del credito in esito all'istanza dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (oggi Veronafiere s.p.a.) n. 8425510000000036;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (Irvo);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 3 novembre 2017 e depositato il 14 novembre 2017, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.D.G. indicato in epigrafe con il quale l’Amministrazione resistente ha ritirato in autotutela la certificazione del credito indicata in atti.

La società ricorrente ha esposto quanto segue:

- di avere locato all’IRVO, durante la manifestazione Vinitaly per le edizioni 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014, un padiglione della Fiera denominato “Regione Sicilia”;

- a conclusione delle manifestazioni, l’IRVO in più occasioni ha riconosciuto il proprio debito attraverso comunicazioni pervenute da parte del Direttore Generale nonché per mezzo della procedura di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 9, co. 3 bis, del D.L. n. 185/2008;

- con il rilascio delle certificazioni da parte dell’IRVO, la società ricorrente ha successivamente ceduto il credito pro solvendo a Unicredit s.p.a.;

- a fronte dell’inadempimento dell’IRVO nei confronti dell’Istituto di Credito, la società ricorrente ha dovuto restituire al cessionario il corrispettivo per la cessione, concordando di conseguenza con l’Amministrazione l’emissione della nuova certificazione del 16.3.2016;

- a seguito delle reiterate richieste di rateizzazione della società ricorrente e del continuo inadempimento da parte dell’IRVO, l’istante ha proposto decreto ingiuntivo opposto dalla stessa Amministrazione;

- nelle more del relativo giudizio di opposizione, l’Istituto intimato ha ritirato in autotutela la certificazione in epigrafe, rilasciata alla società ricorrente.

L’istante, dunque, ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituita in giudizio la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza del 14.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 88, comma 2 lett. d), del c.p.a., il Tribunale ritiene di conformare la propria

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