TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202300732
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 00732/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2018, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dapprima dagli avv. Renato D’Isa e Umberto Morelli e successivamente dall’avv. Simona Valente, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino (FR), via Collecedro 16;
contro
Comune di Pontecorvo (FR), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Antonia De Lisio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simona Sofra in LA, viale P.L. Nervi, torre Gigli, sc. A;
per l’annullamento
del decreto sindacale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, conosciuto il -OMISSIS-, con il quale è stata autorizzata l’apertura della farmacia controinteressata nella quarta sede farmaceutica del Comune di Pontecorvo, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della farmacia -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto sindacale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comune di Pontecorvo, riscontrando favorevolmente l’istanza allibrata al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha autorizzato l’apertura e l’esercizio della Farmacia -OMISSIS-, costituita come società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 1, comma 157, l. 4 agosto 2017 n. 124, nei locali situati in piazza Annunziata 17, nell’ambito della quarta sede farmaceutica della pianta organica civica, giuste le determinazioni dirigenziali regionali n. -OMISSIS- del 9 settembre 2016 e -OMISSIS- del 24 agosto 2017.
Resa edotta di ciò in esito ad apposita istanza di accesso, -OMISSIS- anche essa operativa sul territorio di Pontecorvo, con il ricorso all’esame, notificato il 21 giugno 2018 e depositato il 16 luglio 2018, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando con un unico articolato mezzo di gravame violazione degli artt. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. nella l. 24 marzo 2012 n. 27, 7 e 8, l. 8 novembre 1991 n. 362, 13, l. 2 aprile 1968 n. 475, oltre ad eccesso di potere. In particolare, ha rilevato la società ricorrente che la quarta sede farmaceutica di Pontecorvo è stata assegnata dalla Regione Lazio in favore dei partecipanti in forma associata dott. -OMISSIS-, referente, e -OMISSIS-, associata, a condizione del “ mantenimento della gestione associata da parte degli stessi […] su base paritaria ” per almeno tre anni, ed a mezzo di società di persone; invece, la farmacia controinteressata: a) è una società di capitali le cui modalità gestionali non sono paritarie, perché lo statuto sociale attribuisce il potere gestorio all’amministratore unico -OMISSIS- (cfr. Cons. Stato, comm. spec., parere 3 gennaio 2018 n. 69); b) è partecipata da soci attinti dalle specifiche incompatibilità previste dalla legge, atteso che i dott. -OMISSIS- e -OMISSIS- sono dipendenti della ASL RM 5 e del Ministero della salute.
In precedenza, l’odierna ricorrente aveva già impugnato la delibera della Giunta municipale di Pontecorvo n. -OMISSIS-, pubblicata sull’albo pretorio dal successivo giorno 10, per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella zona urbana denominata Rione Pastine. Tale ricorso è stato rigettato dalla sezione con sentenza 26 aprile 2023 n. 279.
Si è costituita in giudizio la farmacia -OMISSIS-, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dato che l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, che hanno in interesse di mero fatto ad opporsi al susseguente sviamento di clientela e che le determinazioni dirigenziali regionali del 9 settembre 2016 e del 24 agosto 2017, recanti assegnazione della sede alla controinteressata, non sono state impugnate. Nel merito, poi, ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando come l’esercizio di farmacie in forma di società di capitali è consentito dalla legge e che le incompatibilità di cui parla la ricorrente sono applicabili esclusivamente alle persone fisiche dei farmacisti e, quindi, all’ipotesi di autorizzazione all’apertura ed all’esercizio in forma