TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-10-23, n. 202400347
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2024
N. 00347/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2024, proposto dal
signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati G S e I Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
Società -OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia, previe idonee misure cautelari,
- della nota, prot. n. 23232, inviata a mezzo pec il 1° agosto 2024, avente ad oggetto “invito a provvedere a seguito dell’accoglimento tacito del ricorso ex art. 19 della l. n. 689/1981 presentato in data 05.07.2024 avverso il sequestro cautelare amministrativo disposto dalla ADM_SOT di Pontebba in danno alla -OMISSIS- srl_verbale ADM prot. n 17184 RU del 07.06.2024. Perdita di efficacia della misura”, adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Udine, con la quale veniva rigettata la richiesta del ricorrente del 29.7.2024 di restituzione della Bordatrice Monolaterale Mod. Stream B/9.5, oggetto di sequestro cautelare ex art. 13 della L. n. 689/1981 (prot. nr. 17184/RU del 07.06.2024) operato da funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Pontebba dell’Ufficio delle Dogane di Udine, per violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2007, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per l’accertamento, ove e per quanto occorra, della intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 19 della l. n. 689/1981
sull’istanza di dissequestro presentata in data 5.7.2024 dal ricorrente al M.E.F., avente ad oggetto l’opposizione al sequestro cautelare amministrativo, giusto verbale prot. n. 17184/RU del 07.06.2024, con conseguente inefficacia del sequestro de quo e degli atti conseguenziali;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione alla restituzione del bene oggetto di sequestro, allo stato detenuto sine titulo ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, società leader nella fornitura e nella consulenza alle aziende dell’Est Europa operanti nell’ambito dell’industria del legno, impugna, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’atto in epigrafe compiutamente indicato, con cui – a seguito del verbale di accertamento, contestazione e sequestro cautelare amministrativo ex art. 13 della l. n. 689/1981 del macchinario di sua proprietà denominato Bordatrice Monolaterale Mod. Stream B/9.5 – Matr. 1000065502 della -OMISSIS- S.r.l., del valore di circa € 270.000,00, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine – S.O.T. di Pontebba (prot. n. 17184/RU del 07.06.2024) per asserita violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento U.E. n. 765/2006 e all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 109/2007 e del silenzio-assenso asseritamente formatosi ex art. 19 l. n. 689/1991 sull’istanza/opposizione presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il detto sequestro - l’A.D.M. /Ufficio di Udine le ha denegato la restituzione del bene.
1.1. Chiede, inoltre, l’accertamento, ove e per quanto occorra, della intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 689/1981, sull’istanza di dissequestro presentata in data 5.7.2024 dal ricorrente al M.E.F. avente ad oggetto l’opposizione al sequestro cautelare amministrativo, con conseguente inefficacia del sequestro de quo e degli atti conseguenziali, nonché la condanna dell’Amministrazione alla restituzione del bene oggetto di sequestro, allo stato detenuto sine titulo.
2. Il Presidente di questo Tribunale ha denegato a parte ricorrente le misure cautelari invocate ex art. 56 c.p.a., in ragione della dirimente considerazione dell’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della questione controversa (decreto Pres. -OMISSIS-in data 12 settembre 2024).
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituito per resistere al ricorso, ha condiviso le conclusioni in punto giurisdizione cui è giunto il TAR nella fase monocratica, nonché comunque controdedotto alle avverse