TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-11-15, n. 201701351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-11-15, n. 201701351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201701351
Data del deposito : 15 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2017

N. 01351/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2017, proposto da:
A A, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasqualino Pavone, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio Luisa De Luca, via Rodi, n. 5;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;



per l’esecuzione

- dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova – Sezione lavoro nel procedimento RG 526/2017 e del successivo provvedimento reso dallo stesso giudice ex art. 669 duodecies c.p.c..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Mantova e Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, insegnante, ha subìto, nell’ambito del procedimento di mobilità del personale, l’assegnazione per l’anno scolastico 2016/17, in Lombardia.

La stessa ha reagito al provvedimento facendo ricorso, ex art. 700 cpc, al giudice del lavoro, il quale le ha riconosciuto, con ordinanza 1709/2016, depositata il 4 novembre 2016, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di assegnazione, nella parte in cui ne ha disposto la destinazione presso l’ambito territoriale Lombardia e ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro, tenendo conto del punteggio vantato e dell’ordine di preferenza espresso.

Poiché l’Amministrazione non ha né reclamato, né eseguito il provvedimento, la sig.ra Annese ha depositato allo stesso giudice un ricorso ex art. 669 duodiecies c.p.c., che ha portato al decreto del giudice (datato 23 marzo 2017) che ha ordinato all’Amministrazione scolastica “il trasferimento di Annese Apollonia in una sede della Campania Ambito territoriale 0024 o, in alternativa, della Puglia, Ambito 0014”.

Nonostante la diffida del 3 maggio 2017, l’Amministrazione non ha provveduto e la sig. Annese si è, quindi, risolta a notificare un ricorso per ottemperanza, al fine di ottenere la puntuale esecuzione delle pronunce del giudice ordinario, entro il termine di trenta giorni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, la cui relazione evidenzia come, in prima battuta,

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