TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-11-15, n. 201701351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-11-15, n. 201701351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201701351
Data del deposito : 15 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2017

N. 01351/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2017, proposto da:
A A, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio Luisa De Luca, via Rodi, n. 5;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’esecuzione

- dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova – Sezione lavoro nel procedimento

RG

526/2017 e del successivo provvedimento reso dallo stesso giudice ex art. 669 duodecies c.p.c..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Mantova e Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, insegnante, ha subìto, nell’ambito del procedimento di mobilità del personale, l’assegnazione per l’anno scolastico 2016/17, in Lombardia.

La stessa ha reagito al provvedimento facendo ricorso, ex art. 700 cpc, al giudice del lavoro, il quale le ha riconosciuto, con ordinanza 1709/2016, depositata il 4 novembre 2016, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di assegnazione, nella parte in cui ne ha disposto la destinazione presso l’ambito territoriale Lombardia e ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro, tenendo conto del punteggio vantato e dell’ordine di preferenza espresso.

Poiché l’Amministrazione non ha né reclamato, né eseguito il provvedimento, la sig.ra Annese ha depositato allo stesso giudice un ricorso ex art. 669 duodiecies c.p.c., che ha portato al decreto del giudice (datato 23 marzo 2017) che ha ordinato all’Amministrazione scolastica “il trasferimento di Annese Apollonia in una sede della Campania Ambito territoriale 0024 o, in alternativa, della Puglia, Ambito 0014”.

Nonostante la diffida del 3 maggio 2017, l’Amministrazione non ha provveduto e la sig. Annese si è, quindi, risolta a notificare un ricorso per ottemperanza, al fine di ottenere la puntuale esecuzione delle pronunce del giudice ordinario, entro il termine di trenta giorni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, la cui relazione evidenzia come, in prima battuta, l’esecuzione dell’ordinanza cautelare fosse preclusa dal fatto che la odierna ricorrente risultava già assegnata, a far data dall’8 ottobre 2016 e fino al 31 agosto 2017, all’Istituto comprensivo di Fontanarosa (Avellino) e cioè quella stessa scuola che la ricorrente aveva posto al primo posto di preferenza nella domanda di mobilità.

In buona sostanza, il Ministero ha ritenuto di poter soprassedere all’esecuzione, nella convinzione che la misura cautelare disposta dal giudice del lavoro decadesse al termine dell’anno scolastico e in ragione del fatto che, fino a tale momento, l’assegnazione provvisoria, anziché in sovrannumero nell’ambito territoriale di Salerno, nella sede dalla stessa maggiormente ambita, senza alcuna disfunzione organizzativa, fosse pienamente satisfattiva di tutti gli interessi coinvolti.

Ciò considerato anche che la ricorrente non ha mai intrapreso alcuna causa nel merito e, dunque, secondo la tesi dell’Amministrazione, ella non potrebbe più beneficiarne degli eventuali effetti di una pronuncia favorevole, posto che, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 dell’Ordinanza ministeriale 221 del 12 aprile 2017, “eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all’art. 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi”. Ne discende, secondo l’Amministrazione, che la esecuzione dell’ordinanza del giudice del lavoro alla lettera comporterebbe il riconoscimento all’odierna ricorrente di una posizione di vantaggio che non le potrebbe, oggi, derivare nemmeno da una sentenza favorevole nel merito.

Tutto ciò premesso, il ricorso parrebbe poter trovare positivo apprezzamento.

Come si evince dall’esame degli atti del giudizio cautelare avanti il giudice del lavoro, il fatto che colleghi con minor punteggio siano stati preferiti all’odierna ricorrente è da imputare agli effetti dell’operare di un algoritmo che ha dato rilevanza alla circostanza per cui la Annesse ha indicato la sede individuata come “Campania 0024” all’undicesima preferenza e quella individuata come “Foggia 0016” alla ventunesima.

Il giudice del lavoro ha, però, disconosciuto questo criterio di assegnazione, ritenendo che, in base alla normativa e al contratto collettivo, dovesse comunque essere riconosciuta la precedenza a chi può vantare un maggiore punteggio.

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c., dunque, oltre alla sospensione dell’efficacia della destinazione in Lombardia (il che sembra essere avvenuto), è stato ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato e dell’ordine di preferenza.

Il che non è avvenuto, in quanto, come rappresentato nella memoria difensiva prodotta nell’ambito del giudizio ex art. 669 duodiecies , l’Amministrazione avrebbe incontrato “difficoltà giuridiche” superabili solo con la partecipazione alla prossima, imminente, procedura di mobilità.

Perciò, il giudice del lavoro, ritenendo, da un lato, che fosse insufficiente ad integrare l’adempimento l’adozione del decreto, datato 6 marzo 2017, in cui il Provveditorato di Salerno ha disposto, in ottemperanza alla precedente ordinanza e, dunque, riesaminando la posizione della ricorrente, l’assegnazione ad Avellino, nelle more della definizione del giudizio di merito e, dall’altro, di poter comunque superare le rappresentate difficoltà organizzative, ha ordinato, ex art. 669 duodiecies del c.p.c. “il trasferimento di Annese Apollonia in una sede della Campania Ambito territoriale 0024 o, in alternativa, della Puglia Ambito 0014”.

Ne è, quindi, scaturito l’ordine di cui la ricorrente asserisce, nel ricorso in esame, di chiedere l’esecuzione.

Tutto ciò chiarito, la decisione di questo giudice non può, però, che prendere le mosse dalla considerazione che l’ora riportato dettato letterale della pronuncia ex art. 669 duodieces c.p.c., la quale, per sua natura, si limita – rimandando al merito ogni altra questione - a specificare le modalità per dare corretta esecuzione al provvedimento d’urgenza adottato ex art. 700 c.p.c. a tutela della posizione dell’odierna ricorrente, divenuto irrevocabile (dal momento che non è stato fatto ricorso alla possibilità di presentare formale reclamo né avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., né ai sensi dello stesso art. 669 duodecies c.p.c.), risulta inequivocabile.

Pertanto, considerato che al giudice amministrativo è evidentemente preclusa la possibilità di entrare nel merito della correttezza della pronuncia del giudice del lavoro, nella fattispecie in esame non può che essere constatata la mancata esecuzione del decisum , ma non nel senso voluto dalla ricorrente.

Nel ricorso in ottemperanza, infatti, quest’ultima ha palesemente, quanto surrettiziamente, superato i limiti del giudizio di ottemperanza, formulando la domanda conclusionale chiedendo espressamente al giudice amministrativo di ordinare al Ministero di procedere all’assegnazione di un posto disponibile in “Campania Ambito 002” e Sigla Provincia “AV”. Tale ipotesi è espressamente esclusa dal provvedimento 502/2017 del 23 marzo 2017, in cui il giudice del lavoro, all’ultimo rigo della terza pagina e nella pagina successiva, afferma: “E’ evidente che in questa sede la ricorrente non può pretendere che le venga assegnato un posto nell’ambito territoriale Campania 002 perché trattasi di richiesta che esula e travalica i limiti del “ decisum ”, oltre che per inesistenza del relativo diritto”.

Poiché, come già anticipato, nemmeno parte ricorrente ha proposto reclamo avverso tale pronuncia, l’istanza di esecuzione in esame non può trovare accoglimento, in quanto volta ad ottenere l’esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro in termini che, al contrario, sono stati espressamente esclusi dal provvedimento che ha specificato le modalità con cui avrebbe dovuto trovare esecuzione l’ordinanza ex art. 700 cpc originariamente adottata (e cioè mediante il “trasferimento di Annese Apollonia in una sede della Campania Ambito Territoriale 0024 o , in alternativa , della Puglia Ambito 0014”).

Così respinto il ricorso e considerato che lo stesso risulta essere ai limiti dell’inammissibilità per l’inesistenza stessa del “ decisum ” nei termini pretesi, le spese del giudizio non possono che seguire la soccombenza.

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