TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-10-28, n. 201100821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-10-28, n. 201100821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100821
Data del deposito : 28 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01007/2010 REG.RIC.

N. 00821/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01007/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2010, proposto da:
S.I.E.L.P.A. - Società Industria Estrazione Lavorazione Pietre ed Affini S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Avv. A L, in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Cingoli, Provincia di Macerata, non costituiti;

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'accertamento

dell’insussistenza del diritto del Comune intimato a percepire l’incremento del contributo per l’attività estrattiva di cui all’art. 17 L.R. n. 71/1997, come modificato dall’art. 42 della L.R. n. 31/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società ricorrente coltiva una cava nel territorio del Comune di Cingoli e, in base alla convenzione a suo tempo sottoscritta con il civico ente ex L.R. n. 71/1997, corrisponde allo stesso Comune un contributo per le spese necessarie all’esecuzione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell’area di cava e delle strade di accesso (inizialmente commisurato in € 0,88 per ogni mc di calcare e € 0,31 per ogni mc di “bugarone” da estrarre in base al progetto autorizzato. Poiché il progetto autorizzato prevede un quantitativo di materiale inerte da estrarre pari a mc 2.420.308 di calcare e a mc 985.794 di “bugarone”, il contributo complessivo da versare era pari inizialmente a € 2.435.467,18, suddivisi in 18 rate annuali da € 135.303,73).

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 42 della L.R. n. 31/2009, il Comune ha preteso il pagamento, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009, di un contributo annuale pari a € 204.359,15, e ciò in quanto la predetta norma della legge finanziaria regionale per il 2010 ha incrementato a € 1,40/mc, a € 1,20/mc e a € 0,42/mc l’importo dovuto dalle imprese del settore per l’estrazione, rispettivamente, del calcare massiccio, del calcare stratificato e delle marne (vedasi nota prot. n. 11691 del 4/8/2010, impugnata da S.I.E.L.P.A.).

Da qui la proposizione del presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

- illegittimità costituzionale del citato art. 42 L.R. n. 31/2009, sia nella parte in cui estende l’incremento del contributo anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010, sia nella parte in cui applica l’aumento ai materiali estratti dal 1° gennaio 2009. In questo senso, la disposizione in parola va contro il principio che la stessa Regione aveva invece ritenuto di porre a base del precedente intervento legislativo avente ad oggetto il contributo per cui è causa;
in effetti, l’art. 24 della L.R. n. 19/2007 (recante il precedente incremento del contributo in parola) aveva espressamente escluso dal proprio campo di applicazione le convenzioni già stipulate alla data della sua entrata in vigore. I parametri rispetto ai quali viene dedotta la q.l.c. sono indicati negli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 102, 111 e 117, comma 1, Cost.;

- violazione del legittimo affidamento della ricorrente circa la disciplina applicabile alla convenzione (stipulata nel 2004);

- in via subordinata, erroneità dell’operato del Comune, nella parte in cui applica gli incrementi anche ai quantitativi di materiale non estratti negli anni precedenti (sui quali però la ricorrente ha già corrisposto il contributo).



2. Pertanto, dopo aver evidenziato che la presente controversia – siccome concernente un accordo integrativo di provvedimento – rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990, S.I.E.L.P.A. propone, in ordine di graduazione, le seguenti domande:

a) previa rimessione alla Corte Costituzionale della q.l.c. dell’art. 42 L.R. n. 31/2009, accertamento dell’insussistenza del diritto del Comune di Cingoli alla corresponsione del contributo in parola, secondo le aliquote stabilite dalla citata disposizione regionale;

b) accertamento dell’insussistenza del suddetto diritto del Comune, limitatamente ai quantitativi (non estratti) per i quali la ricorrente ha già anticipato il versamento del contributo.

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