TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-10-07, n. 201300820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-10-07, n. 201300820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201300820
Data del deposito : 7 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00482/2005 REG.RIC.

N. 00820/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00482/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2005, proposto da:
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. M d L, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Roscini Vitali in Brescia, via Moretto 84;

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Vittorio Emanuele

II

60;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente dell’Area Tecnica prot. n. 9939 del 17 marzo 2005, con il quale è stata comunicata la data della disattivazione d'ufficio dell’impianto provvisorio di telefonia mobile collocato presso il centro sportivo San Pietro in via Lonato;

- con domanda di risarcimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;

Viste le memorie difensive;

Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Tra la ricorrente Ericsson Telecomunicazioni spa e il Comune di Castiglione delle Stiviere è stato stipulato in data 18 luglio 2001 un contratto di ospitalità per un impianto di telefonia mobile (stazione radio base provvisoria) presso il centro sportivo San Pietro. Dopo la scadenza originaria, il rapporto è stato prorogato per tre mesi (v. deliberazione giuntale n. 272 del 20 novembre 2003) allo scopo di consentire il trasferimento dell’impianto presso il sito di un altro gestore di telefonia. Con determinazione n. 10 del 14 gennaio 2004 il dirigente dell’Area Tecnica ha fissato il relativo canone trimestrale in € 3.750 (+ IVA). Il contratto di proroga è stato sottoscritto il 15 gennaio 2004. L’art. 4 prevedeva che a fine rapporto, nei tempi tecnici necessari da stabilirsi con l’Ufficio Tecnico, la ricorrente avrebbe dovuto ritirare tutti gli impianti di sua proprietà.

2. Scaduta la proroga, il Comune ha intimato lo sgombero entro 45 giorni con ordinanza del dirigente dell’Area Tecnica n. 10 del 17 marzo 2004. Una seconda intimazione è stata effettuata con provvedimento del 16 dicembre 2004. Attraverso una nota del 3 gennaio 2005 la ricorrente ha chiesto un’ulteriore proroga per poter realizzare una stazione radio base definitiva su un palo porta-antenne di H3G, con cui sarebbe stato da poco raggiunto un accordo.

3. Il Comune tuttavia non ha concesso altre proroghe, e con provvedimento del dirigente dell’Area Tecnica del 17 marzo 2005 ha comunicato la data (14 aprile 2005) della disattivazione d'ufficio dell’impianto provvisorio di telefonia mobile.

4. Contro il suddetto provvedimento la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato e depositato il 13 aprile 2005. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
(ii) sviamento, in quanto era in corso la realizzazione di una stazione radio base definitiva su un palo porta-antenne di H3G, e dunque una breve proroga dell’ospitalità nel sito del Comune sarebbe stata la soluzione più ragionevole. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è stato chiesto il risarcimento del danno.

5. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 543 del 6 maggio 2005 ha sospeso il provvedimento impugnato sulla base delle seguenti considerazioni:

(a) i rapporti di ospitalità relativi agli impianti di telefonia, pur avendo natura commerciale per quanto riguarda le questioni economiche, presentano rilevanti profili amministrativi nella parte in cui disciplinano e rendono in concreto attuabile il servizio pubblico di telecomunicazione. Le clausole contrattuali relative alla conclusione o all’interruzione del rapporto per scadenza naturale o inadempimento sono quindi cedevoli rispetto all’interesse pubblico alla continuità delle telecomunicazioni;

(b) nel caso in esame, nonostante il ritardo accumulato dopo la scadenza della proroga, non sembrano esservi stati da parte della ricorrente atteggiamenti opportunistici o dilatori. Occorre anche tenere conto della complessità delle operazioni di trasferimento in un sito alternativo;

(c) pur non essendo ipotizzabile una conclusione in tempi rapidi dell’ospitalità nel sito del Comune, si può ritenere che, in mancanza di interessi pubblici prevalenti rispetto alla continuità delle telecomunicazioni, il rapporto debba proseguire fino all’attivazione della stazione radio base definitiva;

(d) resta fermo l’obbligo della ricorrente di corrispondere il canone nella misura pattuita, oltre a eventuali indennità per i disagi subiti dal Comune.

7. Con memoria depositata il 6 giugno 2013 la ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia di merito, e quindi la rinuncia al ricorso, essendo stato nel frattempo raggiunto un accordo con il Comune. Il sindaco ha sottoscritto per accettazione della compensazione delle spese di lite.

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