TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-05-03, n. 201702336
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2017
N. 02336/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05557/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2015, proposto da L I, G V, G V, rappresentati e difesi dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso l’avvocato A M in Napoli, viale Gramsci,16;
contro
il Comune di Casola di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console,3;
nei confronti di
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato B M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Rione Sirignano 9;
per la declaratoria di nullità e/o annullamento
- dell’ordinanza prot. n.5679 del 22.7.2015, reg. ord. 1/2015, successivamente notificata, emessa in dichiarata presa d’atto ed ottemperanza alla sentenza n. 3264/13, depositata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato in data 13.6.2013, con la quale è stata ingiunta, ex art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere realizzate, in conformità ai titoli abilitativi rilasciati, ma poi annullati in sede giurisdizionale (permessi di costruire n. 2/2005 e n. 1/2008), con ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica;
e per la indicazione delle corrette modalità di esecuzione per l’ottemperanza alla sentenza n. 7164/2006 di questo Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli e di C C;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza con la quale il Comune di Casola di Napoli, in dichiarata ottemperanza della sentenza n. 3264/2013 del Consiglio di Stato, preso atto dell’annullamento del permesso di costruire n. 1/2008, ha ingiunto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere realizzate in conformità al predetto titolo edilizio con ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 in riferimento all’art. 97 Cost.; artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 21 septies della medesima legge) e per eccesso di potere sotto il profilo dell’abnormità, del difetto di motivazione e di istruttoria.
1.1. Secondo la prospettazione dei ricorrenti il Comune di Casola di Napoli avrebbe erroneamente dato ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 7164/2006 che ha annullato l’originario permesso di costruire n. 2 del 13.4.2005 e alla successiva sentenza n. 3264/13 del Consiglio di Stato che ha dichiarato la nullità del secondo permesso di costruire n. 1/2008, rilasciato ai ricorrenti, disponendo la demolizione delle opere realizzate senza il previo riesame dell’intera vicenda alla luce della nuova strumentazione urbanistica, approvata nella pendenza dei predetti giudizi, che, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, avrebbe, a loro avviso, consentito il rilascio del titolo emendato dai vizi che ne hanno determinato l’annullamento.
In particolare i ricorrenti lamentano il fatto che l’amministrazione comunale si sarebbe considerata obbligata all’adozione dell’ordine demolitorio, mentre l’efficacia conformativa delle sentenze azionate avrebbe consentito una nuova valutazione da parte del Dirigente dell’intera vicenda, senza escludere la possibilità di ottemperare al dictum delle citate pronunce anche attraverso l’uso degli strumenti di cui all’art. 38 citato.
1.2. I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento del predetto provvedimento e la indicazione delle corrette modalità di ottemperanza della pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato.
2. Il Comune di Casola di Napoli, costituito in giudizio, ha controdedotto alle censure articolate dai ricorrenti evidenziando di aver correttamente dato ottemperanza alle pronunce del G.A. adottando l’ordinanza di demolizione oggetto di contestazione.
3. C C, proprietaria di un suolo sito in Comune di Casola di Napoli, in via Del Balzo, confinante con quello dei sigg.ri Iozzino e Vicedomini, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti giacché l’atto di donazione in forza del quale l’immobile oggetto di causa è pervenuto agli stessi sarebbe nullo per la falsa dichiarazione in merito all’esistenza del titolo abilitativo, concludendo per la reiezione del ricorso, atteso che il giudice dell’ottemperanza mai potrebbe riesaminare il merito delle questioni affrontate e risolte dal Coniglio di Stato nella pronuncia da eseguire.
4. All’udienza camerale del 7.2.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre, in primo luogo, esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti sollevata dalla controinteressata.
L’eccezione non è fondata e va respinta poiché, come condivisibilmente evidenziato anche dai ricorrenti nella memoria depositata il 4.2.2017, la stessa si fonda sull’asserita nullità dell’atto di donazione del 18.11.2013 senza che però sia intervenuta alcuna sentenza a dichiararla.
Ne discende che al momento della proposizione del presente ricorso, così