TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-12-22, n. 202301669
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 01669/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2023, proposto da
C G, rappresentata e difesa dagli avvocati A E, C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione giudicatrice del concorso, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa istanza di misure cautelari,
- del decreto dipartimentale n. 1391 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato pubblicato il bando relativo alla procedura selettiva per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui preclude la partecipazione in mancanza del menzionato servizio negli anni 2018 e 2019;
- della nota ricevuta dalla sig.ra C G in data 6 ottobre 2023 a mezzo e-mail da parte dell'USR Calabria – ATP di Cosenza, che avvisava l'avvenuta esclusione dalla procedura selettiva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per indeterminato di personale che ha svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore delle parti resistenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dipartimentale n. 1391 di data 11 agosto 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito bandiva una procedura selettiva per titoli per l’assunzione di soggetti che avevano svolto servizi di pulizia e servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali in qualità di dipendenti – indifferentemente a tempo determinato od indeterminato – di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, al fine di internalizzare gli stessi.
In base a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del predetto decreto, per partecipare alla selezione de qua agitur occorreva avere svolto i suvvisti servizi per almeno 5 anni, anche non continuativi, con la precisazione che in tale arco temporale dovevano risultare inclusi gli anni 2018 e 2019.
2. La ricorrente presentava in data 7 settembre 2023 domanda per la partecipazione alla selezione, e con successiva pec di data 8 settembre 2023 la integrava precisando di non avere svolto i servizi de quibus negli anni 2018 e 2019, chiedeva l’ammissione con riserva alla selezione e si riservava espressamente di impugnare il bando nella parte in cui ne preclude la partecipazione in mancanza di svolgimento del servizio nel periodo menzionato.
3. Con pec di data 6 ottobre 2023 l’amministrazione procedente comunicava alla ricorrente la sua esclusione dalla selezione.
4. La ricorrente presentava tempestivo ricorso, notificato in data 9 ottobre 2023, con cui impugnava il citato decreto dipartimentale nonché il provvedimento di esclusione dalla selezione, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari.
4.1. In particolare, con il primo motivo di impugnazione la ricorrente censurava il bando per ritenuta violazione e falsa applicazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici, cui correlava la violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, e sosteneva altresì la violazione degli artt. 2 d.P.R. n. 487 del 1994 e 3 legge n. 241 del 1990. Inoltre, la ricorrente lamentava un vizio di eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione nonché della disparità di trattamento.
La ricorrente, partendo dal rilievo che il bando considerava validi gli anni di servizio prestati a partire dall’anno 2000, sosteneva di poter vantare requisiti sufficienti per soddisfare anche la mancanza di servizio prestato per gli anni 2018 e 2019, in considerazione della sua anzianità ultradecennale nella prestazione dei suvvisti servizi. Inoltre, sosteneva che il provvedimento di esclusione non sarebbe stato motivato, il che denotava a suo avviso il compimento di un’istruttoria solo apparente.
4.2. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sosteneva la mancanza di un’adeguata istruttoria per non essere stata disposta l’acquisizione degli elementi di fatto e di diritto e la successiva comparazione degli interessi pubblici e privati, posto che l’amministrazione procedente avrebbe potuto appurare lo svolgimento ultradecennale dei servizi de quibus da parte della candidata, e lamentava il fatto che il provvedimento di esclusione dalla selezione non risultava preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, il cui difetto aveva impedito la presentazione di memorie e documenti che avrebbero potuto orientare diversamente l’azione amministrativa.
4.3. Da ultimo, la ricorrente avanzava istanza di tutela cautelare, evidenziando di subire un danno irreparabile per effetto dell’esclusione dalla selezione.
5. Si costituivano ritualmente le amministrazioni intimate con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che nella successiva memoria difensiva confutava le argomentazioni di parte ricorrente e sosteneva la legittimità sia del bando che del successivo provvedimento di esclusione.
5.1. In particolare, l’Avvocatura erariale rilevava che la previsione contenuta nel bando in ordine alla richiesta di svolgimento dei servizi indicati negli anni 2018 e 2019 risultava riproduttiva del disposto dell’art. 58, comma 5-sexies, d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013). Inoltre, la difesa delle amministrazioni resistenti evidenziava l’infondatezza della censura di difetto di motivazione, rilevando il carattere vincolato del provvedimento di esclusione da un concorso per difetto dei requisiti richiesti.
6. Alla camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023, fissata per lo scrutinio dell’istanza di tutela cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, ed il Collegio preannunciava che sarebbe stata emessa sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
7. Il ricorso risulta infondato, e deve essere respinto.
7.1. L’art. 1, comma 1, del decreto dipartimentale n. 1391 emesso in data 11 agosto 2023 indica espressamente che detto decreto disciplina la procedura selettiva per titoli finalizzata all’assunzione alle dipendenze dello Stato del personale che risulti in possesso dei requisiti indicati dall’art. 58, comma 5-sexies, d.l. n. 69 del 2013. Il successivo art. 4, comma 1, del predetto decreto dipartimentale precisa che possono partecipare alla descritta selezione coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano svolto servizi di pulizia e servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo determinato od indeterminato di imprese titolari di contratti stipulati per la prestazione di detti servizi, con la precisazione che le descritte mansioni devono essere state svolte per almeno cinque anni, anche non continuativi, e l’ulteriore precisazione che in tale arco temporale devono risultare inclusi gli anni 2018 e 2019.
La precisazione de qua risulta riproduttiva del dettato dell’art. 58, comma 5-sexies, d.l. n. 69 del 2013, il quale prescrive che le selezioni in esso disciplinate, e che il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad indire, risultano finalizzate all’assunzione alle dipendenze dello Stato del personale dipendente di imprese sottoscrittrici di contratti finalizzati alla prestazione di servizi di pulizia e di servizi ausiliari, con l’espressa precisazione che detto personale deve avere prestato i suddetti servizi per almeno cinque anni, anche non continuativi, «purché includano il 2018 e il 2019».
7.2. La previsione contenuta nel bando relativa allo svolgimento dei servizi de quibus nelle due citate annualità risulta quindi del tutto legittima, in quanto riproduttiva della previsione contenuta nella norma attributiva all’autorità ministeriale del potere di indire la selezione oggetto del presente giudizio. Ed in assenza di una pronuncia di incostituzionalità della predetta norma, peraltro non sollevata dalla ricorrente, la prescrizione de qua deve trovare applicazione in virtù del principio di legalità.
In difetto del possesso del ricordato requisito temporale, la cui mancanza risulta pacifica in quanto affermata dalla stessa ricorrente, l’esclusione dalla selezione risulta quindi del tutto legittima, costituendo doverosa applicazione di una prescrizione del bando a sua volta riproduttiva di una univoca e vincolante prescrizione normativa.
Inoltre, non può condividersi il richiamo fatto dalla ricorrente alla sua esperienza ultradecennale nel campo, posto che i due requisiti della prestazione dei suddetti servizi per almeno cinque anni e del loro svolgimento nelle annualità 2018 e 2019 risultano cumulativi e non alternativi, e non possono essere surrogati.
Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato, e non può trovare accoglimento.
7.3. Parimenti risulta infondato il secondo motivo di ricorso, relativo al dedotto difetto di istruttoria ed alla lamentata violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990.
In considerazione del fatto che l’esclusione da una procedura selettiva disposta per ravvisata mancanza di un requisito richiesto dal relativo bando costituisce atto del tutto vincolato, l’istruttoria si esaurisce nel riscontro del difetto del possesso di detto requisito, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti.
7.4. Ugualmente non sussiste la paventata violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990. Sul punto, oltre alla considerazione svolta dalla difesa erariale, che richiama il successivo art. 13 della stessa legge, a mente del quale le norme sulla partecipazione – cui pertiene il suvvisto art. 10-bis – non trovano applicazione (fra l’altro) per gli atti amministrativi generali, quale è un bando di selezione (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, sent. 8 giugno 2023, n. 3537/2023), vi è da rilevare che il carattere vincolato del provvedimento di esclusione per difetto di un requisito di partecipazione rende del tutto inutile l’apporto partecipativo del soggetto interessato, che non potrebbe introdurre nel procedimento argomenti idonei a condurre l’amministrazione procedente ad adottare una diversa decisione (T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, sent. 1 agosto 2023, n. 4664/2023).
8. Per le suvviste ragioni, il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazioni delle peculiarità della vicenda.