TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-02-28, n. 201100125
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N. 00125/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2006, proposto da:
M C S, C B, rappresentati e difesi dall'avv. F B, con domicilio eletto presso Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentato e difeso dall'avv. M B R, con domicilio eletto presso Avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;
Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica-Pianificazione Territoriale Provincia Pesaro Urbino;
nei confronti di
Comune di Carpegna,
Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici;
per l'annullamento
della determinazione 9.5.2006 n. 1634 con la quale il Dirigente del Servizio 4.1 (Urbanistica-Pianificazione territoriale) della Provincia di Pesaro e Urbino, rilasciava l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in Comune di Carpegna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pesaro-Urbino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso si chiede l’annullamento della determinazione 9.5.2006 n. 1634 con la quale il Dirigente del Servizio 4.1 (Urbanistica-Pianificazione territoriale) della Provincia di Pesaro e Urbino, rilasciava l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in Comune di Carpegna, con la prescrizione che detto edificio avrebbe dovuto essere di soli tre piani, anziché quattro come da previsioni progettuali.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione provinciale per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, poiché la determinazione impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
La censura merita condivisione.
Va innanzitutto disattesa la difesa provinciale tendente a sostenere che l'atto impugnato non costituisce provvedimento negativo sottoposto al regime di cui al citato art. 10-bis. Al riguardo va osservato che ogni determinazione, che non accolga completamente l'istanza dell'interessato, costituisce provvedimento di diniego, seppure limitatamente alla parte non accolta (nel caso in esame si tratta del diniego – implicito - di realizzare il quarto piano dell'edificio).
Il Collegio, pur riconoscendo che la giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi in cui può essere omesso il preavviso di diniego, data la sua finalità partecipativa di tipo sostanziale (irrilevante, quindi, nei casi in cui la partecipazione sarebbe solo formale), ritiene che, nel caso in esame, la comunicazione era invece dovuta.
Va osservato, in particolare, che il diniego del quarto piano si basa su valutazioni tecnico-discrezionali, sia riguardo all'interferenza con la visuale del Palazzo dei Principi, sia in relazione all'altezza degli edifici circostanti.
Non si può quindi escludere, a priori, che il contraddittorio preventivo con l'interessato, sulle concrete ragioni del diniego, avrebbe potuto offrire elementi di valutazione ulteriori (ad. es. rendering fotografici) per influire sulla decisione finale, modificandola in accoglimento integrale o, comunque, per renderla meno gravosa.
Anche la sola possibilità di un confronto diretto con l'Amministrazione provinciale avrebbe potuto essere utile al fine di studiare (e condividere) eventuali diverse soluzioni progettuali compatibili con gli elementi di tutela.