TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-06-09, n. 201600714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-06-09, n. 201600714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600714
Data del deposito : 9 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00836/2015 REG.RIC.

N. 00714/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00836/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2015, proposto da -OMISSIS-., rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 161;



contro

AMIU Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. M L, con domicilio eletto in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7;



per l’annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

- del provvedimento prot. n. 14332/VII del 4.6.2015 con il quale AMIU Puglia s.p.a. ha comunicato alla -OMISSIS-. l’esclusione dalla procedura negoziata urgente per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani biostabilizzati / tritovagliati (Cod. CER 190501 - 191212) prodotti dall’impianto di biostabilizzazione e selezione di Bari - lotto 2;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti i verbali della Commissione di gara nella parte di interesse, nonché del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto laddove interpretati in maniera difforme da quanto indicato dalla ricorrente;

e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione il contratto;

nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno ingiusto patito, attraverso la reintegrazione in forma specifica e la conseguente condanna a far subentrare la ricorrente nel contratto eventualmente stipulato e, in subordine, per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di AMIU Puglia s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

L’AMIU Pugnia s.p.a. avviava ai sensi dell’art. 57 dlgs n. 163/2006 una procedura negoziata urgente per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani biostabilizzati/triotovagliati (Cod. CER 190501- 191212) prodotti dall’impianto di biostabilizzazione e selezione di Bari.

Entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara l’odierna ricorrente -OMISSIS-. presentava domanda di partecipazione relativamente al lotto numero 2.

Con atto prot. n. 7080/VI del 18.3.2015, la società AMIU aggiudicava, in via provvisoria, relativamente al lotto 2, la gara di cui trattasi in favore della società -OMISSIS-.

Tuttavia con il gravato provvedimento prot. n. 14332/VII del 4.6.2015, l’AMIU Puglia s.p.a. escludeva la società istante dalla procedura di gara de qua con la seguente motivazione:

“… si comunica che il certificato penale rilasciato da ANAC su un responsabile tecnico dell’Albo Gestori cessato dalla carica, riporta una serie di provvedimenti che Codesta società aveva l’obbligo di dichiarare e che non solo non sono stati dichiarati ma per i quali non è stata allegata alcuna documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante del responsabile. A fronte di tanto, questa Azienda ha valutato di escludere Codesta società della procedura in esame, in conformità alla legge e al parere n. 75 del 10.4.2015 dell’ANAC, al quale si rinvia per la lettura delle motivazioni …”.

Con l’atto introduttivo del presente

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