TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300661
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 00661/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01339/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2022, proposto da E V e A V, rappresentati e difesi dagli avvocati C D e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Mogliano Veneto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della Delibera del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. 55 del 28.07.2022, notificata in data 5.08.2022, con cui è stato esercitato il diritto di prelazione artistica su quota (metà) del complesso immobiliare “Chiesa di Santa Maria Assunta e Complesso Abbaziale Benedettino”;

- nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mogliano Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I signori Ennio e A V sono comproprietari per quote indivise di una serie di immobili nel comune di Mogliano Veneto (TV), ivi compreso parte del complesso denominato “Chiesa di Santa Maria Assunta e complesso abbaziale Benedettino”, dichiarato di interesse particolarmente importante con Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 23 dicembre 1994 e conseguentemente soggetto alle disposizioni di tutela previste dal d.lgs. 42/2004.

Con atto notarile di data 1 giugno 2022 i ricorrenti hanno effettuato tra loro una permuta di parte dei loro beni, in forza della quale il signor A V ha ceduto al fratello Ennio la quota indivisa di metà del fabbricato sito in via XXIV Maggio (composto da tre uffici al piano terra, quattro al primo piano e da un’area pertinenziale a giardino) facente parte dell’immobile vincolato, mentre il signor E V ha ceduto al primo la quota indivisa di metà di altri immobili siti nel medesimo comune. Nella permuta le parti hanno dichiarato il valore convenzionale di 110.000 euro ai fini della registrazione dell’atto.

Il notaio ha effettuato la denuncia al Ministero dei beni culturali di trasferimento di beni tutelati in applicazione dell’articolo 59 del d.lgs. 42/2004 ed il Ministero, rinunciando alla prelazione sul bene, ne ha dato comunicazione al Comune di Mogliano Veneto. Quest’ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28 luglio 2022, oggetto dell’odierna impugnazione, ha esercitato la prelazione.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto comunale per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge – errata e falsa applicazione dell’art. 1 e 6 d.lgs. 42/2004; eccesso di potere – sviamento. Violazione di legge – art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione . La delibera consiliare è stata assunta in spregio all’articolo 6 del codice dei beni culturali, perché l’amministrazione non intende acquisire il compendio per una sua valorizzazione culturale, ma per destinarlo a sede di associazioni, in particolare

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