TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202300661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300661
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 00661/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01339/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2022, proposto da E V e A V, rappresentati e difesi dagli avvocati C D e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mogliano Veneto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Delibera del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. 55 del 28.07.2022, notificata in data 5.08.2022, con cui è stato esercitato il diritto di prelazione artistica su quota (metà) del complesso immobiliare “Chiesa di Santa Maria Assunta e Complesso Abbaziale Benedettino”;

- nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mogliano Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I signori Ennio e A V sono comproprietari per quote indivise di una serie di immobili nel comune di Mogliano Veneto (TV), ivi compreso parte del complesso denominato “Chiesa di Santa Maria Assunta e complesso abbaziale Benedettino”, dichiarato di interesse particolarmente importante con Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 23 dicembre 1994 e conseguentemente soggetto alle disposizioni di tutela previste dal d.lgs. 42/2004.

Con atto notarile di data 1 giugno 2022 i ricorrenti hanno effettuato tra loro una permuta di parte dei loro beni, in forza della quale il signor A V ha ceduto al fratello Ennio la quota indivisa di metà del fabbricato sito in via

XXIV

Maggio (composto da tre uffici al piano terra, quattro al primo piano e da un’area pertinenziale a giardino) facente parte dell’immobile vincolato, mentre il signor E V ha ceduto al primo la quota indivisa di metà di altri immobili siti nel medesimo comune. Nella permuta le parti hanno dichiarato il valore convenzionale di 110.000 euro ai fini della registrazione dell’atto.

Il notaio ha effettuato la denuncia al Ministero dei beni culturali di trasferimento di beni tutelati in applicazione dell’articolo 59 del d.lgs. 42/2004 ed il Ministero, rinunciando alla prelazione sul bene, ne ha dato comunicazione al Comune di Mogliano Veneto. Quest’ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28 luglio 2022, oggetto dell’odierna impugnazione, ha esercitato la prelazione.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto comunale per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge – errata e falsa applicazione dell’art. 1 e 6 d.lgs. 42/2004;
eccesso di potere – sviamento. Violazione di legge – art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione
. La delibera consiliare è stata assunta in spregio all’articolo 6 del codice dei beni culturali, perché l’amministrazione non intende acquisire il compendio per una sua valorizzazione culturale, ma per destinarlo a sede di associazioni, in particolare culturali, nonché allo sportello informativo turistico e, per quanto riguarda la porzione di giardino pertinenziale, al fine di realizzare un marciapiede per la messa in sicurezza dei pedoni. Il provvedimento difetta inoltre di adeguata motivazione in merito alle finalità della prelazione.

2. Difetto di istruttoria – contrasto fra il provvedimento e risultanze istruttorie – eccesso di potere – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione di legge – art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione ;
lo scopo indicato dall’amministrazione, anche ove ritenuto conforme a legge, è irrealizzabile perché oggetto di prelazione è una quota astratta ed indivisa di un immobile e il privato comproprietario non è disponibile ad una divisione bonaria dei beni, sicché l’ente pubblico dovrà avviare un giudizio civilistico di divisione, lungo, costoso, e dagli esiti incerti. Nel caso di non comoda divisibilità dei beni, inoltre, gli stessi dovranno essere poi messi all’asta. Oggetto di prelazione non è quindi, come dichiarato nell’atto, una porzione di immobile vincolato, ma una quota astratta e indivisa dello stesso. Il provvedimento impugnato evidenzia, quindi, sul punto una palese carenza di istruttoria procedimentale e di motivazione, sotto il profilo della compatibilità della situazione di comunione pubblico-privata con la destinazione del bene, che risulta allo stato anche oggetto di contratti di locazione commerciale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mogliano Veneto, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dell’atto della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Treviso- Venezia di data 10 agosto 2022, con la quale il Ministero della Cultura ha valutato favorevolmente il programma di valorizzazione indicato dal Comune ai fini dell’esercizio della prelazione, nonché del decreto dirigenziale del Comune n. 606 del 12 agosto 2022, costituente il provvedimento conclusivo del procedimento. Nel merito ha dedotto l’infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta dapprima con decreto presidenziale 15 novembre 2022, n. 864 e poi con ordinanza collegiale 1 dicembre 2022, n. 901.

Le parti hanno scambiato memorie e repliche.

La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 27 aprile 2023 ed è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni in rito formulate dalla resistente amministrazione comunale, in punto di inammissibilità del gravame per mancata impugnazione sia del parere del Ministero di data 10 agosto 2022, che ha valutato come congruo il programma di valorizzazione dell’immobile oggetto di prelazione, sia della determina dirigenziale che ha concluso il procedimento.

L’eccezione va disattesa per entrambi i profili.

In primo luogo l’atto ministeriale è in sé privo di autonoma lesività e di effetti diretti sulla sfera giuridica dei ricorrenti, che non avevano quindi l’onere di impugnarlo. Né può essere condiviso l’argomento della difesa comunale secondo cui la mancata impugnazione di tale parere renderebbe irretrattabile anche per questo TAR la valutazione di congruità della motivazione allegata a supporto della prelazione, atteso tra l’altro che il Ministero si è espresso unicamente sul progetto di utilizzo “culturale” esposto dall’amministrazione comunale, circostanza che in sé non esaurisce le valutazioni necessarie ai fini dell’esercizio della prelazione, come verrà di seguito precisato.

Parimenti per quanto concerne la successiva determina dirigenziale, va rilevato che la stessa si limita a dare esecuzione al provvedimento dell’organo competente all’esercizio della prelazione, ovvero il consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett. l del D.lgs. 267/2000).

Il contenuto meramente esecutivo dell’atto del dirigente è chiaramente evincibile dalla lettura del dispositivo di tale provvedimento, che si limita a prendere atto dell’esercizio della prelazione effettuato con delibera consiliare, della destinazione prevista e del prezzo di prelazione, dando esecuzione a quanto già disposto.

L’annullamento dell’atto presupposto avrebbe in ogni caso effetto caducante sugli atti esecutivi e attuativi, sicché anche in difetto di una loro specifica impugnazione l’interesse al ricorso deve ritenersi sussistente.

Nel merito il ricorso va accolto, stante l’assorbente fondatezza del secondo motivo di gravame.

La giurisprudenza ha sottolineato come la prelazione su beni di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà privata costituisca l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale, che deve esplicitare le ragioni di interesse pubblico che lo sorreggono.

Tale onere si impone in modo particolare nel caso in cui venga in questione non già un bene, o un complesso di beni, ma una quota indivisa, circostanza che, pur non escludendo in sé la possibilità di esercizio del diritto di prelazione, impone all’amministrazione di valutare l’effettiva compatibilità della situazione di comunione pubblico-privato con le esigenze di valorizzazione del bene.

Va rilevato, del resto, che in funzione della rilevanza dell’interesse pubblico posto alla base dell’istituto della prelazione dei beni vincolati, questa non può essere legittimamente esercitata se una sola parte del bene non renda realizzabile tale interesse pubblico, in relazione alla concreta destinazione che l’ente proponente vuole realizzare. (Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 20 gennaio 2016, n. 604;

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