TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-14, n. 201700131
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00131/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2016, proposto da:
Campeggio il Conero Portonovo Soc. Coop. A R.L. (già Cooperativa Campeggio Adriatico), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio eletto presso Avv. R L, in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot.48336 del 5/4/2016 notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria prot. 135680 depositato il 3/11/2015 per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.3 comma 1 bis L.R. 3/2012 e di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso e finalizzato all'adozione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2017 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 10 gennaio 2017 la cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione che comprova il riavvio del procedimento di sanatoria sospeso dal Comune di Ancona con il provvedimento impugnato;
- la ricorrente, sia con la memoria del 10 gennaio che con quella depositata il successivo 20 gennaio 2017, ha dichiarato che tale circostanza sopravvenuta determina l’improcedibilità del ricorso, opponendosi nel contempo all’istanza di riunione del presente giudizio con quello di cui al ricorso n. 765/2016 R.G. (istanza formulata dalla difesa comunale con memoria depositata in data 11 gennaio 2017). La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata successivamente ribadita anche nel corso della discussione orale, unitamente alla richiesta di condanna del Comune al rimborso della spese di giudizio in virtù della soccombenza virtuale;
- il Tribunale ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, visto che il presente giudizio attiene specificamente alla sospensione del procedimento di sanatoria e non anche al merito delle valutazioni che le amministrazioni competenti sono chiamate ad esprimere circa la conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica delle opere abusive;
- le spese di giudizio vanno però compensate, alla luce dell’andamento della vicenda sottostante (e tenuto conto, in particolare, del parere provinciale del 12/5/2010 - versato in atti in data 3 agosto 2016 - da cui emergeva che il campeggio aveva superficie superiore a 2,5 ettari) e dell’infondatezza delle doglianze afferenti il rapporto fra la procedura di VIA e quella di accertamento di conformità.