TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300708
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 00708/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01002/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Manfredonia, via Campanile, n. 49;

contro

Agenzia per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P B, C B, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato P B in Bari, via Melo, n. 114;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- l’accertamento del diritto dell’avv. -OMISSIS- di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata all’A.R.I.F. in data 25.06.2022 con conseguente annullamento dell’eventuale diniego tacito formatosi a causa dell’inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co 4, l. 241/1990 e s.m.i. e condanna dell’Agenzia regionale per le attivita’ irrigue e forestali - A.R.I.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, a consentire all’avv. -OMISSIS- di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti, ordinando all’Agenzia Regionale intimata l’esibizione della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni e contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest’ultima.

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 novembre 2022:

per l’annullamento:

- della nota prot. n. -OMISSIS-del 30.09.2022 a firma del direttore generale dell’ARIF, rubricata “artt. 22 e segg. 24, co. 7, L.241/90 e succ. modifi. - Istanza di accesso- Diniego”, pervenuta in pari data mediante pec ;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato principaliter, anche se non ancora conosciuto, per il quale si formula espressa riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti ivi compreso il già gravato diniego tacito formatosi a causa dell’inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co 4, l. 241/1990 e s.m.i;

per l’accertamento del diritto dell’avv. -OMISSIS- di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata all’A.R.I.F. in data 25.06.2022 con conseguente condanna dell’Agenzia regionale per le attivita’ irrigue e forestali - A.R.I.F., in persona del legale rappresentante p.t., a consentire all’avv. -OMISSIS- di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti, ordinando all’Agenzia Regionale intimata l’esibizione della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni e contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest’ultima.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente espone, in particolare, che:

- già Segretario Generale della Comunità montana del Gargano, è dipendente della Agenzia regionale attività irrigue e forestali - A.R.I.F., in virtù di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, dove rivestiva l’incarico di Direttore degli uffici/articolazioni della Direzione Generale, conferitogli con deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 22 agosto 2014;

- allo stato ricopre l’ufficio di Avvocato responsabile e coordinatore presso l’Avvocatura interna dell’A.R.I.F., come da determinazione direttoriale n. -OMISSIS- del 22 luglio 2021;

- con provvedimento n. -OMISSIS- del 25 maggio 2022, recante “ Sospensione erogazione indennità ad personam ”, il Direttore generale dell’Agenzia resistente disponeva la sospensione della corresponsione della quota di retribuzione di posizione erogata mensilmente al deducente;

- con la busta paga del mese di giugno 2022, l’A.R.I.F. addiveniva all’integrale decurtazione dalla retribuzione mensile del ricorrente, della intera retribuzione di posizione, non più e non solo nella misura eccedente la retribuzione di posizione minima prevista contrattualmente dall’art. 54 del C.C.N.L. Area Dirigenziale - Funzioni Locali;

- in data 25 giugno 2022, l’avv. -OMISSIS- inoltrava all’Agenzia intimata, mediante p.e.c., istanza di accesso ex artt. 22 e ss. e 24, comma 7 della legge n. 241/1990, preordinata ad esaminare e ad estrarre copia “ dei cedolini relativi al mese di giugno c.a. recanti i trattamenti retributivi, comprensivi di ciascuna componente, percepiti dai dirigenti, a termine, -OMISSIS- e -OMISSIS- ” (così in oggetto), in particolare così argomentando:

“Nella qualità di dirigente, a tempo indeterminato, dell’Arif Puglia, si avanza, formalmente, sotto forma di estrazione di copia, l’istanza di accesso ai cedolini in oggetto enunciati, a mente delle disposizioni normative statali, di rango primario, sopra emarginate.

L’interesse diretto, concreto ed attuale, sottostante alla dedotta istanza ostensiva, risiede nella necessità di difendere, in giudizio, la posizione giuridica soggettiva (con conseguente obbligo di garantire l’accesso agli atti domandati, ex art. 24,comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.), intestata allo scrivente, così come gravemente incisa dal provvedimento del 25 maggio e dalla successiva busta paga, afferente il mese in corso-mediante i quali il trattamento retributivo, percepito dallo scrivente è stato, inopinatamente, illegittimamente ed illecitamente, decurtato (previa integrale soppressione della retribuzione di posizione, seppur riconosciuta dal primo provvedimento) nella misura del 60%, rispetto a quello in pacifico e consolidato godimento-anche alla luce degli emolumenti, al medesimo titolo, viceversa, corrisposti ai citati dirigenti, a termine, allo stato, in servizio (comunque, incardinati un anno orsono), presso lo stesso Ente (ARIF),…..

La fondatezza della presente richiesta rinviene, da ultimo, autorevoli elementi confermativi, alla stregua di Cons.Stato-Ad. Plen., sentenza 18 marzo 2021, n. 4”;

- l’istanza ostensiva rimaneva inevasa.

1.1 - Il ricorrente agisce in giudizio, ex art. 116 Cod. Proc. Amm., per l’accertamento del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata all’A.R.I.F. in data 25 giugno 2022, con conseguente annullamento del diniego tacito formatosi sulla predetta richiesta e condanna dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F. a consentirgli la visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti.

A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure, così rubricate:

Violazione e Falsa Applicazione artt. 22 e 24, comma 7, L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e Falsa Applicazione art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di Potere (Contraddittorietà ed Irrazionalità Manifeste;
Difetto di Istruttoria;
Ingiustizia Manifesta;
Sviamento).

1.2 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 - Con provvedimento AOO - ARIF - 00-OMISSIS-del 30 settembre 2022, l’Amministrazione adottava espresso diniego, così argomentando:

<<
- questo Ente si è avvalso dell’istituto del silenzio diniego ex art. 2 L. 241/1990 e succ. mod. relativo alla istanza di accesso di cui sopra;

- a seguito del silenzio diniego, in data 15 settembre us, prot. ARIF n. -OMISSIS-, veniva notificato ricorso ex art. 116 c.p.a., con la quale la SV richiedeva al TAR Puglia sede di Bari -, di “accertare il diritto dell’Avv -OMISSIS- di accedere ai documenti amministrativi richiesti...annullare l’eventuale diniego tacito formatosi a causa dell’inutile decorso del termine...ordinare ad ARIF.. l’esibizione della documentazione richiesta.... nominare un Commissario ad acta..”;

- il ricorso de quo veniva notificato anche ai dirigenti

ARIF

Dr. -OMISSIS- e Dr. -OMISSIS- in qualità di controinteressati;

- con nota prot. ARIF n. -OMISSIS-, il Dr. --OMISSIS- diffidava l’Ente dal “trasmettere al ricorrente qualsivoglia dato da considerarsi di carattere sensibile/ particolare/ personale, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, atteso che detta trasmissione costituirebbe una palese violazione della normativa innanzi indicata in danno del sottoscritto”;

- con nota prot. ARIF n. -OMISSIS-, il Dr. -OMISSIS- diffidava l’Ente dal “trasmettere al ricorrente qualsivoglia dato da considerarsi di carattere sensibile/ particolare/ personale, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della-privacy, atteso che detta trasmissione costituirebbe una palese violazione della normativa innanzi indicata in danno del sottoscritto”;

si comunica il formale rigetto dell'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 27 giugno us, prot. ARIF n. -OMISSIS- in quanto:

- l’estrazione della documentazione richiesta comporterebbe una grave violazione di legge, dei principi e delle norme come codificate e contenute nel DLGS n. 101/2018 e successive novelle, cd “Codice della privacy”, nonché del collegato GPDR, regolamento di esecuzione, relativi al trattamento dei dati personali che possono essere divulgati esclusivamente con il previo consenso dei soggetti interessati, e che, nel caso de quo, non è stato prestato dai controinteressati;

- la documentazione oggetto della istanza di accesso riguarda atti che rientrano nella sfera della documentazione cd “personale” del soggetto a cui si riferiscono e come tali soggetti a tutela “rafforzata”;

- la natura giuridica della richiedenda documentazione personale dei soggetti rende non afferente e non utile il rilascio della stessa ai fini difensivi esplicitati in detta istanza;

- la richiesta di accesso infine è finalizzata ad una illegittima esigenza di controllo generalizzato sulla attività dell’Agenzia>>.

1.4 - Con motivi aggiunti ritualmente proposti, il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato diniego AOO - ARIF - 00-OMISSIS-del 30 settembre 2022, e chiedendo altresì l’accertamento del suo diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata all’A.R.I.F. in data 25.06.2022, con la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione e rilascio della chiesta documentazione, deducendo le seguenti censure, così rubricate:

I -Violazione e Falsa Applicazione artt. 3, 22, 24, comma 7, e 25 L.n.241/1990 e s.m.i. Violazione e Falsa Applicazione art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i. Violazione e Falsa Applicazione art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di Potere (Contraddittorietà ed Irrazionalità Manifeste;
Difetto di Istruttoria;
Ingiustizia Manifesta;
Sviamento);

II- Violazione e Falsa Applicazione artt. 3, 22, 24, comma 7, e 25 L. n. 241/1990 e s.m.i Violazione e Falsa Applicazione art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di Potere (Contraddittorietà ed Irrazionalità Manifeste;
Difetto di Istruttoria;
Ingiustizia Manifesta;
Sviamento);

III -Violazione e Falsa Applicazione artt. 22 e 24, comma 7, L.n.241/1990 e s.m.i Violazione e Falsa Applicazione art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di Potere (Contraddittorietà ed Irrazionalità Manifeste;
Difetto di Istruttoria;
Ingiustizia Manifesta;
Sviamento).

1.5 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.6 - All’udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della successiva adozione del provvedimento di diniego espresso;
i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, nei sensi di seguito indicati.

3. - Fondate e assorbenti sono le censure con cui il ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 (accesso difensivo).

In particolare:

- richiama la disciplina sulla privacy, che distingue le categorie dei “dati personali”, “dati sensibili” e “dati sensibilissimi”, specificando che <<
Nell’accesso documentale, tre sono i livelli di protezione: 1) per i dati personali in genere si richiede la “necessità” dell’accesso per tutelare o curare i propri interessi giuridici;
2) per i dati sensibili (origine, convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali) e per i dati giudiziari l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 richiede la “stretta indispensabilità”;
3) per i dati supersensibili (sfera sessuale o salute) l’art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003, a cui rinvia il comma 7 dell’art. 24 della L. n. 241/1990, consente il trattamento “se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”
>>;

- espone che il decreto legislativo n. 101/2018 ha sostanzialmente confermato la previgente disciplina di cui al decreto legislativo n. 196/2003, riguardo al rapporto tra accesso e riservatezza;
<<
In particolare, l’art. 59 del Codice rinvia proprio alla l. n. 241/1990 riguardo alle “modalità” e ai “limiti” per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, fatto salvo il caso dei dati sensibili disciplinato dal già citato art. 60 >>.

Deduce che, “ nel caso di specie non vengono in rilievo né i «dati sensibili» quali definiti dall’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio (ossia, dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), né i dati «giudiziari» di cui al successivo art. 10 (cioè i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza), né i dati cd. supersensibili di cui all’art. 60 d.lgs. n. 196/2003 (cioè i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), bensì i dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cd. finanziaria ed economica dei controinteressati ”;

- che, <<
ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della ‘cura’ e della ‘difesa’ dell’interesse giuridico azionato dal ricorrente >>;

- che il ricorrente è tenuto a utilizzare il documento esclusivamente a fini difensivi.

Richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021 e ribadisce che “ l’istanza prodotta dall’avv. -OMISSIS- è specificamente circoscritta “ai cedolini relativi al mese di giugno c.a. recanti i trattamenti retributivi, comprensivi di ciascuna componente, percepiti dai dirigenti, a termine, -OMISSIS- e -OMISSIS- ”, strettamente necessaria e indispensabile all’esercizio del diritto di difesa nel procedimento R.G. n. -OMISSIS- proposto innanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, avendo già evidenziato in sede procedimentale che la richiesta ostensiva era da porre in relazione al provvedimento direttoriale n. -OMISSIS- del 25 maggio 2022 e alla decurtazione retributiva inflittagli.

Richiama gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Quanto al rapporto tra l’accesso e gli istituti processuali di cui agli artt. 210, 211 e 213 Cod. Proc. Civ., si riporta ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2020.

4. - Le censure sono fondate, nei sensi e nei termini di seguito illustrati.

5. - Giova premettere che l’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 dispone che:

“7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

A sua volta, l’art. 60 (“ Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale ”) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (quest’ultimo recante “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ”) stabilisce che, “

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