TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-05-17, n. 201900708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-05-17, n. 201900708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900708
Data del deposito : 17 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2019

N. 00708/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2008, proposto da
C M, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 172;

contro

Comune di Pistoia, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, F P e V P, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

per l'annullamento

dell'ordinanza di ripristino prot. n. 30873 del 25.5.2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora Michela Chiti è proprietaria di un complesso immobiliare situato a Pistoia, in via di Collegigliato n. 36, realizzato in forza di concessioni edilizie, l’ultima delle quali (n. 153 del 24.5.2004) rilasciata a sanatoria per varianti eseguite in corso d’opera.

La polizia municipale del Comune di Pistoia, a seguito di sopralluogo, ha accertato vari abusi edilizi nell’area di proprietà della ricorrente, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: a) l’ampliamento di una civile abitazione, situata in zona agricola, in difformità dalle concessioni edilizie n. 455 del 2001 e n. 350 del 2002 e dalla concessione rilasciata per variante in corso d’opera n. 156 del 24.5.2004;
b) opere difformi eseguite sull’edificio principale (incremento di superficie del seminterrato previo sbancamento del terreno, sbancamento con realizzazione di piazzale, modifica e creazione di aperture esterne, collegamento del seminterrato al piano rialzato per annettere gli accessori sottostanti alla civile abitazione, con cambiamento di destinazione degli stessi, modifica di porzione interrata sul prospetto est, difformità dalla d.i.a. n. 219 del 8.8.2004 relativa alla recinzione esterna);
c) costruzione di piscina e sistemazioni esterne senza titolo edilizio e paesaggistico;
d) costruzione di fabbricato abitativo senza titolo edilizio e paesaggistico.

Il Comune di Pistoia, con ordinanza del 25.5.2007, ha ordinato sia di ripristinare la conformità urbanistica dell’edificio principale di civile abitazione alle concessioni edilizie rilasciate nonché la conformità urbanistica delle sistemazioni esterne alla d.i.a. n. 219 del 8.8.2004, sia di demolire la costruzione realizzata ex novo di mq. 50.

Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

1) Per quanto concerne la prima parte dell’atto impugnato, riferita alle difformità dalle concessioni edilizie: violazione dell’art. 139 della L.R. n. 1/2005;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
difetto di motivazione.

Non vi è stato mutamento di destinazione d’uso, le opere come le diverse distribuzioni e collegamenti interni sono irrilevanti dal punto di vista edilizio e urbanistico, mentre altre opere non possono essere eliminate senza pregiudicare la parte conforme ai titoli autorizzativi (il Comune ha omesso di accertare che fosse possibile la riduzione in pristino senza pregiudicare la parte conforme, ex art. 132 della L.R. n. 1/2005).

2) Per quanto riguarda la piscina (metri 21,40 X metri 7 - 10) e la recinzione esterna: violazione dell’art. 135 della L.R. n. 1/2005.

Le suddette due opere sono sottoposte a d.i.a. e non al regime del permesso di costruire, talché la loro asserita natura abusiva poteva comportare l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria.

3) Per quanto riguarda il fabbricato ad uso civile abitazione di 50 mq.: violazione degli artt. 132, 134 e 139 della L.R. n. 1/2005;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

La suddetta costruzione è frutto di ristrutturazione con parziale ampliamento di manufatto assentito con condono edilizio rilasciato nel 1997;
essa, collocata al lato del cancello, assolve a una funzione pertinenziale (guardiola) e costituisca parziale difformità dai titoli autorizzativi rilasciati;
non poteva essere minacciata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime, giacché tale sanzione è esclusa, per effetto dell’art. 132, comma 9, della L.R. n. 1/2005, per le opere pertinenziali.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia.

In pendenza del ricorso, in data 22.1.2008, l’interessata ha presentato tre domande di accertamento di conformità (una riguardante le difformità dell’edificio principale, una la costruzione dell’abitazione di mq. 50 e un’altra la piscina).

La ricorrente deduce che tali istanze hanno determinato la perdita di efficacia dell’impugnata ordinanza, con conseguente improcedibilità dell’impugnativa.

La difesa del Comune replica sul punto che le predette domande sono state respinte con provvedimenti mai impugnati: l’istanza riguardante le difformità realizzate nell’edificio principale veniva respinta in quanto non era possibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma stante l’incremento di superficie e di volume (documento n. 7 depositato in giudizio dall’Ente);
l’istanza riguardante la sostituzione edilizia con creazione di nuova unità immobiliare era respinta per la stessa ragione (documento n. 8);
l’istanza avente a oggetto la piscina era respinta per mancata presentazione dei documenti integrativi richiesti, quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la relazione tecnica descrittiva, la relazione geologica, dichiarazione sull’eventuale esistenza di vincolo idrogeologico, estratto di mappa di PRG, ecc. (documenti n. 5 e 6).

All’udienza del 7 maggio 2019 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, stante la sopraggiunta presentazione di tre domande di sanatoria edilizia.

Il Collegio ritiene di accogliere la richiesta, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione, dopo l’ordinanza di demolizione, della domanda di sanatoria edilizia comporta l’inefficacia dell’ordinanza medesima.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio (liquidate nella misura di euro 3.000 oltre accessori di legge) vanno poste a carico della ricorrente sulla base del principio di soccombenza virtuale, attesa l’infondatezza del gravame alla luce delle seguenti considerazioni.

Le opere abusive vanno viste nel loro insieme, non essendo consentito parcellizzare i singoli abusi edilizi;
inoltre, era onere della ricorrente dimostrare l’impossibilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
per quanto concerne la piscina, la stessa determina una permanente trasformazione urbanistica, tale da dovere essere assentita con apposito permesso di costruire (TAR Toscana, III, 11.6.2008, n. 1592). Per quanto riguarda il fabbricato ad uso di civile abitazione, il Collegio osserva che si tratta di demolizione e ricostruzione con aumento di volume, di superficie e di sagoma (la precedente rimessa agricola di mq. 13,50 alta due metri è divenuta un’abitazione di mq. 50 alta 3,10 metri) ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, talché il suddetto manufatto concreta un’opera eseguita in assenza del permesso di costruire e della necessaria autorizzazione paesaggistica, sottoposta alla sanzione demolitoria prevista dall’art. 132 della legge regionale n. 1/2005. Né è possibile, viste le notevoli dimensioni e le caratteristiche, qualificare il predetto edificio come pertinenza, trattandosi invece di abitazione autonoma. Anche aderendo alla tesi della ricorrente, secondo cui si tratterebbe di parziale difformità dai titoli autorizzativi rilasciati, rileva la circostanza che, trattandosi di edificio realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la predetta difformità si tradurrebbe in una variazione essenziale o in una totale difformità, ai sensi dell’art. 133, comma 4, della L.R. n. 1/2005, cosicché comunque troverebbe applicazione la sanzione demolitoria prevista dall’art. 132 della L.R. n. 1/2005.

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