TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-02-13, n. 201502544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-02-13, n. 201502544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502544
Data del deposito : 13 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09994/2014 REG.RIC.

N. 02544/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09994/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2014, proposto da:
R F in proprio e in qualità di erede del de cuius F M deceduto il 7.7.2013, e M V M, M F, A F, in qualità di eredi del de cuius F M deceduto il 7.7.2013, rappresentati e difesi dall'avv. R F, con domicilio eletto presso R F in Roma, Via Sistina, 121;

contro

Il Ministero della Giustizia rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto emesso in data 17/10/2011, nel procedimento n.7512/08, della Corte di appello di Roma - (equa riparazione) limitatamente alla parte riguardante la liquidazione delle spese di giudizio al difensore antistatario;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto emesso in data 17/10/2011, nel procedimento n.7512/08, della Corte di appello di Roma è stato condannato il Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, a corrispondere tra l’altro la somma di € 520,00 a titolo di spese di lite, con gli accessori di legge, queste ultime distratte in favore del difensore ivi antistatario.

Dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l’Amministrazione non avrebbe provveduto satisfattivamente all’adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo:

-dichiari, in esecuzione del decreto di cui sopra, l’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di spese di giudizio indicate nel decreto della Corte di Appello anche successive all’emissione del titolo, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere;

-disponga immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

-disponga, per il caso di persistente ritardo, la condanna del Ministero al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia;

-condanni l’Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.

Il Ministero si è costituito ma non ha svolto difese scritte.

Indi, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2014 , il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, va ritenuto che la decisione indicata in epigrafe non abbia, allo stato, ricevuto esecuzione.

Il ricorso va perciò accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.

Pertanto, in relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l’effetto, di corrispondere in favore di parte ricorrente l’importo fissato nella decisione in epigrafe.

In relazione alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma come reso possibile dall’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”;
istituto della c.d. astreinte), il Collegio, tenuto conto che detta norma si applica anche nel caso in cui l'obbligo di cui si chiede l'adempimento consista in un'obbligazione pecuniaria (cfr., in particolare, Cons. Stato, V, 14 maggio 2012 n. 2744), precisa che:

a) rispetto all’inadempimento dell’obbligazione di pagare una somma di denaro portata da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell’applicazione dell’istituto di cui si discute, è concedibile all’Amministrazione un termine di “tolleranza” di 6 mesi, la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’Amministrazione soccombente;

b) scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’Amministrazione al pagamento, a cagione del ritardo, di una somma di danaro in favore del creditore;

c) la quantificazione di tale somma può essere effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU con riferimento alla commisurazione degli interessi moratori dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;

d) ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza;

e) detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo di equa riparazione – dovrà essere quindi corrisposta, a carico dell’Amministrazione, a far tempo dalla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, ma comunque da momento non anteriore al decorso del predetto termine di mesi sei, fino all’effettivo soddisfacimento del credito.

Applicando tali princìpi al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., al pagamento di una somma in favore dell’odierna parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificata dalla stessa Amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.

Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, di tutte le somme sopra indicate.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Spese compensate.

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