TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-05, n. 201600080
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N. 00080/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2010, proposto da:
C. G. , rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e P C, con domicilio eletto presso l’avv. M M in Ancona, corso Garibaldi, 144;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto n. 4269/N del 25 agosto 2010, adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con cui è stata rigettata l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e la concessione dell'equo indennizzo avanzata dal ricorrente.
- del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 31825/2007 del 30.7.2008;
- di ogni atto presupposto, precedente, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, in congedo dall’1.7.2006 con la qualifica di vice Sovrintendente, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno n. 4269/N del 25 agosto 2010, con cui, su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 31825/2007 del 30.7.2008, è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità -OMISSIS-dal medesimo avanzata.
A sostegno del gravame deduce l’illegittimità degli atti impugnati per diversi motivi e, in particolare, per difetto di motivazione e falso presupposto sotto distinti profili, per difetto di istruttoria, irrazionalità, travisamento, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesti, nonché per eccesso di potere;il Ministero avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del Comitato senza assolvere all’obbligo motivazionale cui sarebbe tenuto, non soltanto quando ritenga di doversi discostare dalle ragioni cui è giunto il Comitato, ma anche quando il parere reso da quest’ultimo non sia adeguatamente motivato. Ed invero, nel caso in esame l’organo tecnico consultivo avrebbe formulato il proprio giudizio in maniera apodittica, senza tener conto delle circostanze di servizio quali probabili fattori causali o concausali dell’infermità di che trattasi, ma attribuendo valore causale ad asseriti fattori familiari ed abitudini di vita del soggetto in mancanza di qualsiasi approfondimento istruttorio. Il ricorrente, inoltre, afferma l’erroneità del giudizio medico espresso dal Comitato nella parte in cui riconduce la causa dell’infermità a un “…-OMISSIS- e, a confutazione della tesi espressa dall’Amministrazione, ha prodotto una perizia medica di parte.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
II.