TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-12-22, n. 201003025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-12-22, n. 201003025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201003025
Data del deposito : 22 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/1983 REG.RIC.

N. 03025/2010 REG.SEN.

N. 00381/1983 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 1983, proposto da:
F D, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Catanzaro, via Raffaelli, 26;
P R, D G D, P V, S F, P F;

contro

Comune di Crotone, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S in Catanzaro, via G. Alberti,20;

nei confronti di

C P;

per l'annullamento

della deliberazione n. 948 del 10.12.1982 del Consiglio Comunale di Crotone , approvata dal CORECO di Catanzaro il 14.1.1983 e della delibera n. 1292 del 2.8.1982 della Giunta municipale di Crotone.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso di data 17 marzo 1983, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti in epigrafe meglio indicati con i quali, ledendo le proprie posizioni a seguito di rituale richiesta, erano decise le assegnazioni di 320 alloggi, di cui n. 26 alloggi a disposizione delle forze dell’ordine, restando i ricorrenti collocati esattamente nei sei posti successivi.

I ricorrenti contestavano i provvedimenti impugnati sotto diversi profili di legittimità.

Resisteva in giudizio l’Amministrazione comunale, la quale chiedeva dichiararsi il ricorso, inammissibile, nullo, o comunque infondato.

In ragione dell’avvenuto decesso del difensore dei ricorrenti, avvocato Albero Castagna, il presente giudizio era dichiarato interrotto, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1034/1971 e dell’art. 301 c.p.c con ordinanza n. 104/2010.

Avuto riguardo alla segnalata circostanza, il Collegio, constatata la mancata riassunzione del giudizio nel termine di legge dichiara il medesimo estinto ai sensi del citato articolo 24 e dell’articolo 305 c.p.c.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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