TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-07-31, n. 202400555
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2024
N. 00555/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2024, proposto da
E S, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bologna Ufficio Immigrazione 2^ Sezione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
-del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione 2^ Sezione in data 2 maggio 2024 notificato alla ricorrente in data 10 giugno 2024, con il quale è stata disposta l'irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali all’impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. in merito alla decisione con sentenza in forma semplificata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierna ricorrente, cittadina di nazionalità nigeriana, di aver ottenuto permesso di soggiorno per protezione speciale e di aver richiesto il 30 gennaio 2024 la conversione del suindicato titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Con provvedimento datato 2 maggio 2024 la Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la suindicata istanza, ritenendo la conversione non più possibile per tutte le istanze quali quella di specie presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. 20/2023 “Cutro” come previsto anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 1 giugno 2023.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il suesposto diniego deducendo motivo così riassumibile:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19 COMMA 1.1. D. LGS. 286/98, ART. 32 COMMA 3 D. LGS. 25/08; ART. 7 DEL D. L. N. 20 DEL 2023: l’art. 7 del decreto legge “Cutro” non lascerebbe dubbi circa la