TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201501549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201501549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501549
Data del deposito : 27 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01368/2014 REG.RIC.

N. 01549/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01368/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2014, proposto da:
-OSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti C A V e A A, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Bari, alla via Putignani N. 12/A;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 2932/12 del 29/10/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. A A e avv. dello Stato Giovanni Cassano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo, meglio indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha ingiunto al Ministero della Salute il pagamento della somma di € 11.342,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59, oltre alla somma di € 595,00 olte iva e cpa per spese processuali.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con atto depositato in data 9/1/2015.

Alla Camera di Consiglio del 25.11.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ivi compresi i decreti ingiuntivi non opposti e sui quali si sia formato il giudicato, come ne caso di specie

Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che il Ministero resistente vi abbia ancora dato esecuzione.

Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo specificato in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi determinate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

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