TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-04-26, n. 202200580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-04-26, n. 202200580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200580
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2022

N. 00580/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01597/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2021, proposto da
N D C V, rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Poggibonsi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

D M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, adottato e trasmesso il 19 novembre 2021, assunto al n° 0039247/2021 del registro generale di protocollo, nella parte in cui nega l'ostensione:

a) del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 14 novembre 1881, omologato dal Ministero dei Lavori pubblici in data 3 aprile 1882, Div. 1^, n° 2483;

b) dell'intero piano di ricostruzione post bellica;

- del documento amministrativo del 6 dicembre 2021, in uno con la pec trasmessa in pari data, con il quale è stata sospesa l'ostensione degli atti relativi alle pratiche edilizie intestate a Roberto Galardi, Bianca Zani, Anna Mariotti, Marco Tinacci, nonché alla d.i.a. protocollo n° 7303 del 20 marzo 2003, già autorizzata col provvedimento qui impugnato del 19 novembre 2021;

e per la condanna del Comune di Poggibonsi

- all'ostensione dei documenti richiesti e/o alla pubblicazione dei medesimi nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale;

- al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltreché di refusione del contributo unificato ed oneri fiscali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, con atto pubblico del 24 aprile 2021, ha acquistato un’unità abitativa nel Comune di Poggibonsi, posta al piano terreno di un vecchio edificio condominiale, esistente già nel 1824.

Al fine di verificare il rispetto degli standard igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente e la piena conformità urbanistica e edilizia dell’immobile di sua proprietà, la ricorrente ha dato incarico al tecnico di fiducia di provvedere all’acquisizione di tutti i documenti necessari a tutelare i propri interessi, anche in sede giudiziaria.

1.1. Il Comune ha osteso la concessione edilizia n. 9128/82 e il permesso in sanatoria n. 07/V0033 del 16 gennaio 2007, oggetto di una prima richiesta di accesso.

1.2. E’ stata poi avanzata un’ulteriore istanza di accesso agli atti per acquisire:

a) l’intero regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 14 novembre 1881, omologato dal Ministero dei Lavori pubblici in data 3 aprile 1882, Div. 1^, n° 2483;

b) l’intero piano di ricostruzione post bellica, essendo stato, il capoluogo di Poggibonsi, oggetto di bombardamenti nella seconda guerra mondiale;

c) le ulteriori pratiche edilizie aventi ad oggetto l’immobile di cui si controverte, rilasciate ai precedenti proprietari del bene.

1.3. Con il provvedimento del 19 novembre 2021, oggetto dell’odierna impugnazione, il Comune ha consentito l’accesso alle pratiche edilizie relative all’immobile acquistato, intestate ai precedenti proprietari, mentre ha negato l’accesso al regolamento edilizio del 1881 e ha limitato l’ostensione del piano di ricostruzione ad un estratto planimetrico con relativa legenda, affermando che la ricorrente non avrebbe dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’acquisizione di detti documenti.

Peraltro, dopo aver consentito l’accesso alle pratiche edilizie di cui sopra e aver fissato l’appuntamento per la loro ostensione, in data 6 dicembre 2021 il Comune ha adottato un ulteriore provvedimento con il quale l’esibizione dei documenti è stata sospesa, stante l’opposizione manifestata dal venditore dell’unità abitativa, ormai di proprietà della sig.ra V.

2. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., la ricorrente ha impugnato i provvedimenti appena richiamati per violazione degli artt. 1, 24, 25 e 29 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 della Costituzione e dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, oltreché per falsa applicazione delle disposizioni in tema di amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La ricorrente afferma - in sintesi - che il Comune sarebbe tenuto a consentire l’accesso al regolamento edilizio del 1881 e al piano di ricostruzione post bellica, che sono per loro natura pubblici, come desumibile dall’art. 10 “ Diritto di accesso e di informazione ” del d.lgs. n. 267/2001, secondo cui “ Tutti gli atti dell’amministrazione comunale (…) sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco (…) che ne vieti l’esibizione …”.

Peraltro, la ricorrente sostiene che - come espressamente evidenziato nelle istanze formulate all’amministrazione - la documentazione richiesta sarebbe strumentale al pieno accertamento dello stato dell’immobile di sua proprietà e alla eventuale proposizione di azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti.

L’atto con cui è stata sospesa l’ostensione delle pratiche edilizie relative al bene, inoltre, sarebbe illegittimo perché adottato da un soggetto privo di competenza, in violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, e fondato sull’opposizione manifestata dal venditore dell’immobile che, tuttavia, dopo aver ceduto il bene in proprietà alla ricorrente, non avrebbe alcun titolo per impedire l’accesso alla documentazione che tale bene riguarda, come desumibile dall’art. 1477 c.c..

In conclusione, la ricorrente afferma di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante al pieno accertamento dello status dell’immobile, a partire dall’epoca della sua costruzione, per valutare se e in che modo intraprendere eventuali iniziative giudiziarie a tutela dei propri diritti ed interessi.

3. Si è costituito il Comune di Poggibonsi, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto datato 6 dicembre 2021, poiché il tecnico incaricato avrebbe espressamente accettato il differimento dell’accesso e per la natura non provvedimentale di tale comunicazione, contenente un mero posticipo della consegna di documenti già dichiarati accessibili.

Nel merito, il Comune afferma che la ricorrente non sarebbe titolare di un interesse concreto ed attuale all’ostensione dei documenti richiesti, che l’istanza di accesso avrebbe una finalità meramente esplorativa e che non sussisterebbero nemmeno i presupposti per l’accesso civico generalizzato, dal momento che l’istanza è stata formulata facendo valere un interesse meramente privato, come confermato con il ricorso stesso.

4. Alla camera di consiglio del 7 aprile 2022, come evidenziato a verbale, il difensore della parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Comune e del deposito documentale effettuato in data 14 marzo 2022, insistendo nel merito per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune ha dedotto la tempestività della propria costituzione e del deposito dei documenti.

A seguito di discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Difatti, per la costituzione delle parti intimate, l’art. 46 del codice del processo amministrativo non prevede un termine perentorio;
la costituzione è possibile sino all'udienza di discussione del ricorso, ferma restando l’eventuale maturazione di preclusioni e decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, comma 1 c.p.a. (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021).

D’altra parte, il deposito dei documenti, nel caso di specie, risulta tempestivo, perché è stato effettuato dal Comune in data 14 marzo 2022, ossia entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima della camera di consiglio del 7 aprile 2022, stabilito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1 e 87, comma 2 c.p.a..

6. Vanno altresì respinte le eccezioni preliminari in rito sollevate dal Comune.

Difatti, la ricorrente ha senz’altro un interesse attuale e concreto all’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha sospeso e differito sine die l’accesso alle pratiche edilizie inerenti all’immobile di sua proprietà, facendo valere l’opposizione del dante causa che, come si dirà meglio in seguito, non vanta un titolo per poterlo fare;
peraltro, la presa d’atto, da parte del tecnico incaricato, della decisione assunta dal Comune di procrastinare l’accesso non implica acquiescenza alla stessa e alle ragioni ad essa sottese, ma è semplice espressione di una ordinaria interlocuzione tra la pubblica amministrazione e il privato, nel succedersi dei passaggi procedimentali.

7. Nel merito, il ricorso è fondato.

Nel caso di specie, per pacifica ammissione della stessa ricorrente, è stata formulata un’istanza di accesso di tipo difensivo, finalizzato alla tutela dei suoi interessi giuridici.

Ciò precisato, occorre innanzi tutto ricordare che l’ostensibilità dei documenti e degli atti detenuti o prodotti dall’amministrazione costituisce, secondo il vigente sistema normativo nazionale ed europeo, la regola generale, suscettibile di limitazioni nei soli casi espressamente previsti dal legislatore.

L’art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990 recita infatti che “ L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario ”.

L’art. 25 della medesima legge, al comma 2, afferma che “ L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza ” e, al comma 3, stabilisce che “ Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ”.

Infine, l’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 recita “ Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ”.

Inoltre, in base ai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) e alle disposizioni comunitarie, le prerogative difensive dei privati devono essere indefettibilmente garantite, sia in sede giurisdizionale, sia in seno al procedimento;
con la conseguenza che, laddove la conoscenza di determinati atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative, l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso, anche a fronte di eventuali ragioni di riservatezza o segretezza che, altrimenti, lo impedirebbero.

Un tale impianto normativo, invero, consente il contemperamento tra le opposte esigenze di conoscenza e di trasparenza dell’azione amministrativa, le esigenze di segretezza, poste a protezione dell'esercizio di determinate attività destinate a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, le esigenze di protezione dei dati personali e il diritto di difesa.

A quanto sopra si aggiunga che, nel caso di specie, alcuni degli atti richiesti (ossia il regolamento edilizio del 1881 e il piano di ricostruzione post bellica del Comune di Poggibonsi) hanno portata generale e rispetto ad essi non sono quindi configurabili specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza che possano giustificarne la mancata ostensione al privato che ne ha fatto richiesta.

Il Comune stesso, d’altra parte, negli atti impugnati e nelle proprie difese, non ha evidenziato la presenza di circostanze particolari che possano consentire il divieto o il differimento dell’accesso al regolamento edilizio e al piano di ricostruzione, ma si è limitato a negare - in modo assolutamente generico - la sussistenza di un interesse attuale e concreto in capo alla ricorrente.

Infine, in merito alla richiesta di ostensione dei titoli edilizi riguardanti l’immobile di proprietà della ricorrente - già autorizzata dal Comune, ma sospesa sine die per l’opposizione manifestata dal dante causa della sig.ra V - va osservato che quest’ultimo non ha titolo per impedire l’accesso a tale documentazione, dal momento che oramai non vanta diritti rispetto al bene venduto, del quale si è definitivamente spogliato, né ha dimostrato la sussistenza di uno specifico interesse alla riservatezza di dati aventi natura strettamente personale;
al contrario, la ricorrente ha interesse ad accedere alla documentazione che riguarda il bene divenuto di sua proprietà.

8. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.

Per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, con conseguente condanna del Comune all’integrale ostensione di tutti gli atti richiesti, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa o dalla sua notifica, se antecedente.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

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