TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202301687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202301687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301687
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 01687/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00815/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2016, proposto da
G C, S I, L C, L C, R C e N R, rappresentati e difesi dagli Avvocati A B, G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A B in Catania, via Cilestri ,41;



contro

Comune di Pietraperzia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vagliasindi, 9;



per la condanna

alla restituzione di fondi illegittimamente espropriati e per il risarcimento dei danni cagionati e la corresponsione dell’indennità da occupazione legittima;

in via subordinata, al completamento delle procedure di acquisizione delle predette aree.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietraperzia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I ricorrenti hanno adito l’intestata Sezione chiedendo la restituzione dei fondi, in sua proprietà, illegittimamente espropriati nonché per il risarcimento dei danni cagionati e per la corresponsione dell’indennità da occupazione legittima.

Allegavano in punto di fatto, a tal fine, quanto segue:

- di essere proprietari di alcuni immobili censiti al NCT del Comune di Pietraperzia al fg. 55, part.lle nn. 55, 59, 171, 30, 420 e 358;

- che i suddetti fondi erano stati oggetto di una procedura espropriativa avviata dal suddetto Comune destinata all’esecuzione di OO.PP. nell’ambito del Piano di risanamento urbanistico della Contrada Canalicchio-Serra;

- che gli atti della suddetta procedura espropriativa erano stati impugnati con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Siciliana che, con decreto n. 1255 del 30/11/2007, le annullava in quanto effettivamente ritenuti illegittimi;

- che sui suddetti fondi erano state medio tempore realizzate varie opere con operazioni di scavo, trasformazioni e manufatti in cemento armato, rimaste incomplete e abbandonate;

- che gli atti adottati nella procedura de qua avevano cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Si costituiva in giudizio il Comune di Pietraperzia, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In particolare il Comune resistente deduceva, ex adverso , quanto segue:

- che i ricorrenti avevano presentato istanza (prot. n. 15261 dell’8/11/2016) ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 avente ad oggetto i beni in questione;

- che l’intestato T.A.R. aveva già emesso la sentenza n. 2535 del 6/11/2017 con cui aveva accolto il ricorso (N.R.G. 820/2017) avverso il silenzio serbato sulla predetta istanza, ordinando “di provvedere sull’istanza-diffida … provvedendo all’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, ovvero manifestando il proprio intento di non procedere a tale acquisizione”;

- di non aver non aver ottemperato alla sentenza;

- ciò premesso, l’inammissibilità in parte del ricorso per difetto di giurisdizione sull’indennità da occupazione legittima, la cui cognizione apparteneva al giudice ordinario.

3. All’udienza straordinaria di smaltimento del 16 maggio 2023 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione. Il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio sine die della causa allegando che in data 11 maggio 2023 la Giunta del Comune resistente aveva adottato l’atto di indirizzo n. 34/2023 rispetto alla acquisizione del bene in questione ex art 42 bis.



DIRITTO

4. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

5. In limine litis occorre rigettare l’istanza di rinvio formulata dal difensore di parte ricorrente atteso che l’atto sopravvenuto, peraltro non depositato in giudizio, ha mera natura di atto di indirizzo e non già di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. delle Espropriazioni.

6. Ciò detto, prima di entrare nel merito della vicenda deve altresì premettersi che invero non vi è invero perfetta sovrapposizione tra il contenuto della citata sentenza di questo T.A.R. n. 2535/2017 e l’oggetto della domanda che i ricorrenti hanno chiesto in questa sede all’intestato Tribunale di adottare.

La

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