TAR Bologna, sez. I, sentenza 2010-06-28, n. 201006094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2010-06-28, n. 201006094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201006094
Data del deposito : 28 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00221/2009 REG.RIC.

N. 06094/2010 REG.SEN.

N. 00221/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 221 del 2009, proposto da:
Minerolea S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. M D, F D, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, piazza Galileo 5;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'accertamento e la condanna

al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima esclusione dal contributo previsto dalla legge n. 556/88 per la realizzazione di strutture ricettive nella Regione Emilia Romagna;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorso presentato dalla s.r.l. Minerolea ha lo scopo di ottenere la condanna al risarcimento del danno derivante dal fatto che le somme relative ad un contributo cui la stessa avrebbe avuto diritto in relazione ad una domanda di finanziamento presentata ai sensi della L. 556\88 le erano state corrisposte con diciotto anni di ritardo.

Si trattava di finanziamenti che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva previsto per la realizzazione di strutture recettive in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 nella Regione Emilia-Romagna.

La società ricorrente era stata esclusa da tale finanziamento nonostante la domanda presentata ed all’esito di un ricorso a questo Tribunale aveva visto riconoscere il suo diritto a tali finanziamenti poiché la sentenza 1561\03 aveva sancito l’illegittimità della sua esclusione.

Dopo idonea diffida all’esecuzione della sentenza persistendo l’inadempimento, la Minerolea si era rivolta nuovamente al TAR che con sentenza 378\05 aveva nominato il Commissario ad acta.

Successivamente al deposito della sentenza il Ministero dava atto di aver eseguito la sentenza attraverso il D.M. 18.5.04 che confermava l’esclusione dai benefici.

All’esito di un nuovo giudizio di ottemperanza il TAR Emilia-Romagna con sentenza 131\06 confermava la nomina del Commissario ad acta che emanava una delibera in data 4.11.06 per il riconoscimento del contributo per una somma pari a £ 2.980.000.000 ( € 1.539.041 ) che veniva corrisposta in data 1.4.08 senza gli interessi.

I danni relativi a questo ritardato pagamento derivavano secondo la società ricorrente dai maggiori costi sostenuti per l’indebitamento bancario con cui è stato necessario reperire le risorse non concesse all’epoca e dalla svalutazione monetaria intervenuta medio tempore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Ad avviso della difesa erariale gli interessi non erano mai stati richiesti se non con il ricorso in ottemperanza del 7.6.04 e comunque, dal momento che all’esito dell’annullamento del decreto che aveva a suo tempo negato il finanziamento rimaneva un potere discrezionale dell’amministrazione di valutare nuovamente la domanda, gli interessi non potevano decorrere poiché il provvedimento aveva effetti costitutivi e non dichiarativi.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La richiesta della società ricorrente non è tesa ad ottenere gli interessi legali sulla somma ricevuta in ritardo, ma il risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento di quanto le spettava e di conseguenza le considerazioni in diritto svolte dalla difesa erariale non colgono nel segno.

A tal fine la società ha fatto predisporre da un tecnico di fiducia una tabella che evidenzia gli importi dell’esposizione finanziaria con le banche ed i relativi interessi passivi ricavati anno per anno dai bilanci della società.

Il tecnico ha poi calcolato di quanto si sarebbero ridotti se vi fosse stata l’erogazione del contributo parte in conto capitale e parte in conto interessi e valutando all’esito la differenza come il quantum del danno arrecato dal non aver potuto fruire tempestivamente del finanziamento e sulle singole somme anno per anno ha operato la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, secondo i coefficienti ISTAT.

Il procedimento appare corretto ma la richiesta della società che riporta la somma così determinata dal tecnico non può essere accolta nella medesima misura di € 2.539.201,90 perché si deve tener conto del fatto che seppur tardivamente il finanziamento è stato concesso e l’importo dello stesso deve essere detratto dall’ammontare del danno calcolato.

Il Ministero dello Sviluppo economico, pertanto, dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danno la differenza tra il danno come calcolato dal tecnico di parte con procedimento che non si presta a censure e quanto corrisposto in data 1.4.08 pari a € 1.000.161,90.

Su tale somma andranno calcolati gli interessi legali dalla data della notifica del ricorso e fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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