TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202300243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202300243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300243
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00243/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02018/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. G C, con il quale elegge domicilio digitale come da Registri P.E.C. Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Edmondo De Amicis n.33;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;



per l’annullamento, previa sospensione

del provvedimento del 17/6/2022 con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, con condanna dell’Amministrazione ad adottare tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1222 del 2022 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;

visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di provvedimento del 16/11/2022 di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in attesa della definizione del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Udienza pubblica del 27 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone di essere -OMISSIS- in servizio presso la -OMISSIS- e di aver chiesto di essere assegnato presso la -OMISSIS- in quanto padre di una figlia minore di -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-, la cui madre e convivente more uxorio del ricorrente -OMISSIS- risiede a -OMISSIS- di -OMISSIS- e presta attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di -OMISSIS-. Sebbene l’istanza fosse stata estesa anche a qualsiasi altro Ufficio della -OMISSIS- ubicato a -OMISSIS-, con il provvedimento impugnato la richiesta è stata respinta con riferimento alle esigenze di servizio ed organiche della -OMISSIS- -OMISSIS- ed alle mansioni di -OMISSIS- ricoperte dal ricorrente, così impedendo al medesimo di poter usufruire di un beneficio di legge finalizzato a garantire che agli infanti venga assicurata la massima unità familiare possibile nei primi anni di vita.

Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittimi rassegnando le seguenti censure:

1.1 VIOLAZIONE DELL’ART.42-BIS D. LGS. N.151/2001, DELL’ART.45 COMMA 31-BIS D. LGS. N.95/2017, DEGLI ARTT.30, 31 E 97 COST., DELL’ART.24 DELLA CARTA DI NIZZA E DELL’ART.3 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre circa la ratio del citato art.42-bis, la peculiarità delle -OMISSIS- e le carenze organiche della-OMISSIS-.

3. Con ordinanza n.1222 del 20/10/2022 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione con la seguente motivazione:

“Considerato, anche avuto riguardo alla memoria con documentazione in atti con cui l’Amministrazione ha motivato il provvedimento oggetto di impugnazione, che il Giudice di appello (es. ord.ze n.6077 del 2021 e n.7432 del 2020) – proprio in sede di accoglimento di appello avverso ordinanze rese in sede cautelare da questa Sezione (cfr. n.899 del 2021 e n.1271 del 2020) - ha prospettato una diversa interpretazione della normativa di riferimento in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di scopertura dell’organico;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con fissazione dell’udienza di merito ove potranno essere più adeguatamente esaminate le ulteriori questioni dedotte dall’Amministrazione, mentre le spese della presente fase processuale possono essere compensate,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27 gennaio 2023.

Spese della fase cautelare compensate.”

3.1 In previsione dell’udienza pubblica l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato provvedimento del 16/11/2022 di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in attesa della definizione del merito.

4. All'udienza pubblica del 27 gennaio 2023 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.

4.1 Il presente giudizio ha ad

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